Citazione:
303 ABBANDONO DELLA NAVE IN PERICOLO. – Il comandante non può
ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo l’esperimento senza risultato
dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta
[115 n. 1] o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti l’equipaggio
[1196] (1).
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo (2), provvedendo in quanto
possibile a salvare le carte e i libri di bordo [169] (3), e gli oggetti di valore affidati alla
sua custodia [1097, co. 1, 1196].
(1) Il parere degli ufficiali di coperta
o, in mancanza, di due fra i più provetti
componenti dell’equipaggio, detto anche
“consiglio di bordo”, è la sopravvivenza
di un antico istituto caratteristico del
diritto marittimo, che il comandante è
comunque obbligato a “sentire (…) nei
casi in cui (…) è richiesto” (v. art. 1196,
co. 2).
(2) Colui il quale, espressamente
abilitato da un titolo professionale,
esercita, lontano dalla terraferma
un’attività che lo pone al vertice della
gerarchia di bordo non può comportarsi
da codardo, ma deve accettare tutti i
rischi che il suo ufficio comporta. Quella
di abbandonare la nave per ultimo non è
solo un’antica tradizione marinaresca che
rifugge ogni vigliaccheria, ma un vero e
proprio dovere giuridico che trova il suo
fondamento nell’esigenza di ridurre al
minimo il danno alle persone e alle cose.
Infatti, anche se ha dato l’ordine di
abbandono, il comandante ha l’obbligo
di “continuare la manovra, di dirigere le
operazioni di salvataggio (…); se invece
di attendere a questo suo essenziale
dovere, il comandante pensa di mettersi
in salvo prima dei passeggeri e
dell’equipaggio, può cagionare la perdita
della nave o dell’aeromobile” (Relaz. min.
n. 704). V. pure l’art. 1097 cod. nav. che
sanziona penalmente l’obbligo posto a
carico del comandante.
(3) Persino durante i momenti
drammatici del naufragio, la materia
documentale riveste essenziale
importanza: infatti il comandante, dopo
aver inutilmente tentato di scongiurare il
pericolo, lasciando per ultimo la nave,
deve, per quanto possibile, provvedere a
salvare le carte e i libri di bordo e, se ve
sono, gli oggetti di valore affidati alla sua
custodia. La norma è assistita dal
presidio della sanzione prevista dall’art.
1196, co. 1, cod. nav.
Si tratta di una norma tradizionale del diritto marittimo: il titolare del comando, che è
indefettibile, non può lasciare la nave in pericolo se non dopo l’esperimento di tutti i
mezzi suggeriti dall’arte nautica, ossia di tutti i possibili rimedi che possono salvarla. Il
parere di componenti dell’equipaggio, non ha valore vincolante: nessuna altra volontà
concorre alla decisione che solo al comandante spetta adottare e di cui egli è il solo
responsabile.
(3) L’armatore non risponde per
l’inadempimento dei doveri che
incombono personalmente sul
comandante come capo della spedizione
(v., a titolo esemplificativo, il diniego del
comandante di prestare assistenza e
salvataggio nelle ipotesi previste dagli
artt. 489 e 490, richiamate dall’art. 274,
co. 2). In questi casi, poiché l’obbligo è
imposto dalla legge e grava
personalmente sul comandante, questi
potrà essere convenuto in giudizio dai
terzi “in proprio”.
Art. 274
(Responsabilità dell'armatore)
L'armatore Ë responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti dagli artt.. 489, 490, nË degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.