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Rimborso incidente, parere negativo del perito
9738853
9738853 Inviato: 24 Apr 2010 15:36
Oggetto: Rimborso incidente, parere negativo del perito
 



Salve ragazzi, ecco il mio problema...

il giorno 27 Marzo scorso ho fatto incidente con la mia macchina: mentre ero in procinto di sorpassare l'auto che stava davanti, ma questi all'improvviso si sposta a sinistra facendomi uscire fuori strada. Il suo veicolo però nn risulta danneggiato, in quanto sn riuscito ad evitarlo, andando però a finire fuori strada.

Presento la denuncia alla mia assicurazione ma il modulo è ad unica firma, ma ho un testimone dalla mia parte.
Verso metà Aprile l'assicurazione mi manda una lettera dove dice che il caso è risulvibile tramite indenizzo diretto e affida la perizia ad un loro perito.

Fin qui tuto bene, tranne che il perito, vista la macchina (che era dal carrozziere) nn si fà vivo. Ieri lo chiamo io, e mi dice che il mio caso nn è risarcibile.

A questo punto chiamo un amico che lavora in uno studio legale che mi dice di andare da questo tizio e farmi avere una copia della sua dichiarazione. Mi propone anche di far fare una lettera dall'avvocato per intimare all'altro conducente di dichiararsi colpevole onde evitare una denucia penale per tentato omicidio (data la volontarietà del suo gesto di mandarmi fuori strada).

A questo punto io mi chiedo... quanto incide il parere negativo del perito in tutto questo???

Mi conviene avvalermi di avvocati e periti di parte?

Ps: ci sono da 5000 ai 7000 euro di danni
 
9738868
9738868 Inviato: 24 Apr 2010 15:40
 

ti conviene comunque le spese legali vewngono pagate dalla parte che perde
 
9738882
9738882 Inviato: 24 Apr 2010 15:44
 

Ma io voglio capire, chi è che decide se ho diritto o no al rimborso, l'assicurazione o il perito?

comunque il perito è un riconosciuto figlio di p*****a, vuole farsi pagare per dare il suo consenso. In che mondo viviamo!
 
9738889
9738889 Inviato: 24 Apr 2010 15:46
 

a secondo di quello che dice il perito l assicurazione decide
se il perito vuole soldi tu fai una cosa bella lo paghi registrando tutto e poi lo denunci vedi come le cose cambiano
 
9738895
9738895 Inviato: 24 Apr 2010 15:49
 

infatti la mia idea era quella
 
9738901
9738901 Inviato: 24 Apr 2010 15:50
 

REnzOK ha scritto:
infatti la mia idea era quella


fallo anzi se riesci fai venire pure l'avvocato cosi come testimone non c'è ne per nessuno
 
9738920
9738920 Inviato: 24 Apr 2010 15:58
 

Il problema è che non c'è stato contatto tra i veicoli quindi il guidatore del veicolo che ti precede non è colpevole (secondo l'assicurazione) del sinistro.

Per l'accusa di tentato omicidio mi sembra un esagerazione e non credo che nessun giudice la considererebbe.
 
9739000
9739000 Inviato: 24 Apr 2010 16:30
 

giorgiocentauro ha scritto:
a secondo di quello che dice il perito l assicurazione decide
se il perito vuole soldi tu fai una cosa bella lo paghi registrando tutto e poi lo denunci vedi come le cose cambiano


Gia', infatti il perito e' nato ieri secondo te e ci casca come un bambino..... eusa_clap.gif

extension eusa_think.gif
 
9739043
9739043 Inviato: 24 Apr 2010 16:48
 

extension ha scritto:


Gia', infatti il perito e' nato ieri secondo te e ci casca come un bambino..... eusa_clap.gif

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i soldi li deve prendere telecamera nascosta che non si vede opp basta la registrazione della telefonata
 
9739110
9739110 Inviato: 24 Apr 2010 17:12
 

il perito e' un libero professionista (non e' un dipendente della compagnia) e deve stimare l'entita' dei danni. deve altresi dare un parere sulla corrispondenza dei danni. ma se avete dichiarato che non c'e' stato urto, non vedo cosa si possa obbiettare sulla dinamica del sinistro. NON decide se liquidare o meno il sinistro, a maggior ragione su un sinistro complesso...... e' compito del liquidatore, che una volta stabilito le responsabilita' decide quanto liquidare sulla base della perizia. se comunque non c'e' stato urto temo che la ragione piena sara' difficile che la otterrai, c'e una turbativa , ha impegnato la tua corsia spostandosi sulla sinistra, ma ricorda che il sorpasso e' una manovra considerata a rischio.

per il discorso della richiesta di denaro (se c'e' stata) e' giusto denunciare il fatto. la prima regola di persone che occupano posti delicati e' l'onesta' .
 
9741127
9741127 Inviato: 25 Apr 2010 1:11
 

dtram ha espresso come sempre un concetto chiarissimo!

il perito deve periziare, il liquidatore deve liquidare. pertanto può tranquillamente accadere che il perito dica che il danno non è risarcibile ma il liquidatore lo paghi perchè la pensa diversamente (come ovviamente può accadere il contrario).

le cose fondamentali però che si sono tralasciate in questo discorso sono 2...


icon_arrow.gif se non c'è stato urto tra i due mezzi, a prescindere da 1 o 2 firme... la CARD (la nuova procedura di indennizzo diretto per intendrci) NON E' APPLICABILE!

icon_arrow.gif vi è di più..... se vi è intenzione d procurati il danno (DOLO) la compagnia del responsabile civile (se il dolo è accertato) non paga... in alcuni casi (ma credo a seconda di quanto specificato da polizza a polizza) paga ma poi si rivale sul suo assicurato ma in questo caso deve esserci la specifica clausola nella polizza.

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9741694
9741694 Inviato: 25 Apr 2010 11:08
 

Come già spiegato, il perito deve solo quantificare i danni conseguenti all'incidente descrittogli dalla Compagnia mentre è quest'ultima a decidere se pagare o meno.

Ad ogni modo, tenuto conto del valore dei danni (5/7000 euro) e della bontà del tuo racconto mi affiderei ad un legale e non ci penserei più.
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9745686
9745686 Inviato: 26 Apr 2010 8:31
Oggetto: Re: Rimborso incidente, parere negativo del perito
 

REnzOK ha scritto:
Salve ragazzi, ecco il mio problema...

il giorno 27 Marzo scorso ho fatto incidente con la mia macchina: mentre ero in procinto di sorpassare l'auto che stava davanti, ma questi all'improvviso si sposta a sinistra facendomi uscire fuori strada. Il suo veicolo però nn risulta danneggiato, in quanto sn riuscito ad evitarlo, andando però a finire fuori strada.

Presento la denuncia alla mia assicurazione ma il modulo è ad unica firma, ma ho un testimone dalla mia parte.
Verso metà Aprile l'assicurazione mi manda una lettera dove dice che il caso è risulvibile tramite indenizzo diretto e affida la perizia ad un loro perito.

Fin qui tuto bene, tranne che il perito, vista la macchina (che era dal carrozziere) nn si fà vivo. Ieri lo chiamo io, e mi dice che il mio caso nn è risarcibile.

A questo punto chiamo un amico che lavora in uno studio legale che mi dice di andare da questo tizio e farmi avere una copia della sua dichiarazione. Mi propone anche di far fare una lettera dall'avvocato per intimare all'altro conducente di dichiararsi colpevole onde evitare una denucia penale per tentato omicidio (data la volontarietà del suo gesto di mandarmi fuori strada).

A questo punto io mi chiedo... quanto incide il parere negativo del perito in tutto questo???

Mi conviene avvalermi di avvocati e periti di parte?

Ps: ci sono da 5000 ai 7000 euro di danni


Rimane il fatto che la tua assicurazione prima ti "scrive" che la questione e' risolvibile, poi il perito dice di no....Sarebbe utile che prima si organizzassero loro e poi informassero te...

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9745926
9745926 Inviato: 26 Apr 2010 9:50
Oggetto: Re: Rimborso incidente, parere negativo del perito
 

extension ha scritto:


Rimane il fatto che la tua assicurazione prima ti "scrive" che la questione e' risolvibile, poi il perito dice di no....Sarebbe utile che prima si organizzassero loro e poi informassero te...

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EH GIà... sarebbe anche utile che si ripassassero le regole della CARD 0510_help.gif
 
9745962
9745962 Inviato: 26 Apr 2010 9:57
Oggetto: Re: Rimborso incidente, parere negativo del perito
 

Ash71 ha scritto:


EH GIà... sarebbe anche utile che si ripassassero le regole della CARD 0510_help.gif


Attenzione alle indicazioni di accettazione dei termini...

ll Governo Italiano ha emanato in data 18 luglio 2006 il D.P.R. 254/2006, con cui sono state stabilite le norme di regolamentazione del sistema di risarcimento diretto in ambito Responsabilità Civile Automobilistica. In sostanza, il D.P.R. 254/2006 da attuazione agli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con il quale lo Stato Italiano ha introdotto per legge una procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte non delle imprese assicuratrici dei civili responsabili ma, bensì, da parte della impresa assicuratrice del danneggiato medesimo.

L'art. 13 del D.P.R. 254/2006 così sancisce:

“1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'ISVAP;
c) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.”

In sostanza, in virtù di quanto previsto dalla legge, la compagnia assicuratrice del danneggiato, risarcisce quest’ultimo per i danni subiti. Quindi, poiché la stessa compagnia ha liquidato un danno per conto di chi spetta (ovvero della compagnia del civile responsabile) deve recuperare quanto corrisposto. In realtà, però, la compagnia che ha provveduto al pagamento diretto del danno, non recupera esattamente la stessa somma corrisposta al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e coi meccanismi stabiliti da una convenzione. L’art. 13 prevede, quindi, che le compagnie assicuratrici italiane stipulino tra loro, obbligatoriamente, una convenzione. Le imprese assicuratrici con sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica Italiana hanno la facoltà d’aderire alla convenzione. Sempre l’art. 13, che non lascia libertà di scelta alle compagnie assicuratrici italiane, obbliga le medesime a sostenere i costi della convenzione stessa.

L’A.N.I.A., associazione che raggruppa la totalità delle imprese assicuratrici italiane, in applicazione all’art. 13 del citato D.P.R. 254/2006 ha emanato la C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), ovvero una convenzione tra imprese assicuratrici con lo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici in attuazione al sopra citato sistema risarcitorio;

L’art. 2 della C.A.R.D. prevede: “…L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che, operando in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi abbiano deciso di aderire al sistema di risarcimento diretto”.

Fra gli obblighi per le imprese assicuratrici aderenti alla CARD (oltre quello di sostenerne il costo) vi sono:

- quello di attivare tutti collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della stanza di compensazione (art.2);
- l’accettazione incondizionata dei supporti operativi e delle attività di gestione e di controllo svolte dall’ente gestore (art. 2 in relazione all’art.8);
- costituzione di una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all’1% dell’ammontare dei premi lordi, ma comunque non inferiore ad Euro 300.000,00 (art.6);

In data 25 gennaio 2007, in ottemperanza all’art. 13, punti 2 e 4, del D.P.R. 254/2006, è stata emanata la tabella nazionale riportante i costi medi dei sinistri, in base ai quali devono avvenire le compensazioni fra quanto liquidato dalle imprese assicuratrici e quanto alle stesse spettante dalla stanza di compensazione

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9747593
9747593 Inviato: 26 Apr 2010 14:39
 

iRaffa ha scritto:
Il problema è che non c'è stato contatto tra i veicoli quindi il guidatore del veicolo che ti precede non è colpevole (secondo l'assicurazione) del sinistro.

Per l'accusa di tentato omicidio mi sembra un esagerazione e non credo che nessun giudice la considererebbe.


invece è colpevole eccome...anche durante i corsi per la patente lo spiegano. Se un veicolo sta effettuando un sorpasso deve essere "agevolato" quindi bisogna mantenere la propria rotta senza accelerare per mettere i bastoni tra le ruote a chi effettua il sorpasso.

Anche io ho avuto un incidente mesi fa con lo scooter: un tizio in auto è sbucato da una traversa senza rispettare lo stop e senza decelerare minimamente per affrontare la curva (un pazzo). Per non schiantarmi nel suo paraurti ho dovuto fare una frenata assurda finendo per terra e strisciando per una ventina di metri. Purtroppo è scappato (non sono nemmeno sicuro che si sia accorto di quello che ha combinato).
Niente testimoni perchè erano le 4 del mattino e strada senza telecamere. Se avessi avuto qualsiasi cosa per identificarlo avrei potuto denunciarlo anche se non c'è stato alcun contatto. Ad esempio per mancata precedenza e omissione di soccorso...poi per quanto riguarda il CdS ci sarebbe stata anche guida pericolosa ecc...
Correggetemi se sbaglio...
 
9751583
9751583 Inviato: 26 Apr 2010 23:22
Oggetto: Re: Rimborso incidente, parere negativo del perito
 

extension ha scritto:


Attenzione alle indicazioni di accettazione dei termini...

ll Governo Italiano ha emanato in data 18 luglio 2006 il D.P.R. 254/2006, con cui sono state stabilite le norme di regolamentazione del sistema di risarcimento diretto in ambito Responsabilità Civile Automobilistica. In sostanza, il D.P.R. 254/2006 da attuazione agli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con il quale lo Stato Italiano ha introdotto per legge una procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte non delle imprese assicuratrici dei civili responsabili ma, bensì, da parte della impresa assicuratrice del danneggiato medesimo.

L'art. 13 del D.P.R. 254/2006 così sancisce:

“1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'ISVAP;
c) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.”

In sostanza, in virtù di quanto previsto dalla legge, la compagnia assicuratrice del danneggiato, risarcisce quest’ultimo per i danni subiti. Quindi, poiché la stessa compagnia ha liquidato un danno per conto di chi spetta (ovvero della compagnia del civile responsabile) deve recuperare quanto corrisposto. In realtà, però, la compagnia che ha provveduto al pagamento diretto del danno, non recupera esattamente la stessa somma corrisposta al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e coi meccanismi stabiliti da una convenzione. L’art. 13 prevede, quindi, che le compagnie assicuratrici italiane stipulino tra loro, obbligatoriamente, una convenzione. Le imprese assicuratrici con sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica Italiana hanno la facoltà d’aderire alla convenzione. Sempre l’art. 13, che non lascia libertà di scelta alle compagnie assicuratrici italiane, obbliga le medesime a sostenere i costi della convenzione stessa.

L’A.N.I.A., associazione che raggruppa la totalità delle imprese assicuratrici italiane, in applicazione all’art. 13 del citato D.P.R. 254/2006 ha emanato la C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), ovvero una convenzione tra imprese assicuratrici con lo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici in attuazione al sopra citato sistema risarcitorio;

L’art. 2 della C.A.R.D. prevede: “…L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che, operando in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi abbiano deciso di aderire al sistema di risarcimento diretto”.

Fra gli obblighi per le imprese assicuratrici aderenti alla CARD (oltre quello di sostenerne il costo) vi sono:

- quello di attivare tutti collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della stanza di compensazione (art.2);
- l’accettazione incondizionata dei supporti operativi e delle attività di gestione e di controllo svolte dall’ente gestore (art. 2 in relazione all’art.8);
- costituzione di una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all’1% dell’ammontare dei premi lordi, ma comunque non inferiore ad Euro 300.000,00 (art.6);

In data 25 gennaio 2007, in ottemperanza all’art. 13, punti 2 e 4, del D.P.R. 254/2006, è stata emanata la tabella nazionale riportante i costi medi dei sinistri, in base ai quali devono avvenire le compensazioni fra quanto liquidato dalle imprese assicuratrici e quanto alle stesse spettante dalla stanza di compensazione

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ehm.... ho detto qualcosa di sbagliato? icon_eek.gif
 
9757872
9757872 Inviato: 27 Apr 2010 21:33
 

Badate che l'indennizzo diretto è facoltativo

Quoto SalvoDS.
La mancanza di collisione non comporta esonero di responsabilità.
Dal tuo racconto si evince che hai ragione quindi se l'Assicurazione non ti paga procedi giudizialmente scegliendoti gente "in gamba" per le testimonianze.
Aggiornaci.
0510_saluto.gif Saluti
 
9759643
9759643 Inviato: 28 Apr 2010 8:23
 

happyness ha scritto:
Badate che l'indennizzo diretto è facoltativo



la card non è facoltativa...
la richeista danni e l'apertura dei sinistri deve avvenire secondo la nuova procedura in accordo tra tutte le compagnie, la c.d. CARD.

SOLO in sede giudiziaria, e la pronuncia della corte costituzionale deve intendersi in questo swenso, il danneggiato ha la FACOLTA' di citare il responsabile civile salvo poi per quest'ultimo appellarsi comunque alla normativa CARD vigente e attendere la sentenza del giudice...

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