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Nuove Modifiche al C.d.S. - D.L. 92 del 23/05/2008
4657000
4657000 Inviato: 4 Giu 2008 13:03
 

In teoria si, in pratica siamo in un paese in cui vige il detto "fatta la legge, trovato l'inganno".
 
4663137
4663137 Inviato: 4 Giu 2008 19:49
 

Davide ha scritto:

L'opuscolino ha scritto:
se il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provoca un incidente le pene sono raddoppiate e con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato); il mezzo di proprietà del trasgressore deve sempre essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi art. 321 c3 bis CPP



La confisca del veicolo è prevista solo per un valore accertato superiore a 1,50 g/l.

Negli altri casi si applica il fermo amm.vo per 90 giorni.

La confisca è inoltre prevista quando la violazione è commessa a bordo di ciclomotore o motoveicolo (indipendentemente dall'incidente o dal tasso rilevato).

La confisca non si applica in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (con qualunque veicolo) ma si applica il fermo per 180 giorni.

Il sequestro preventivo può applicarlo solo il P.M. o un'ufficiale di P.G.

In assenza dell'ufficiale di P.G. si applicano le disposizioni del comma 2 quinquies (veicolo affidato a persona di fiducia o al soccorso).
 
4666357
4666357 Inviato: 4 Giu 2008 23:17
 

piccolo semi OT icon_mrgreen.gif
a quante birre equivale il tasso di 1,50 g/l eusa_shifty.gif eusa_shifty.gif (generalmente non bevo traqui, ma visto che la legge non ammette ignIoranza non vorrei fare una cavolata eusa_doh.gif ) 0509_lucarelli.gif
 
4667172
4667172 Inviato: 5 Giu 2008 0:47
 

Se ti va puoi calcolarlo: icon_mrgreen.gif

Citazione:


Gli elementi principali per calcolare il tasso di concentrazione alcolica nel sangue, comunemente detto alcolemia, sono:
• il peso della persona che ha bevuto
• il sesso
• la quantità di bevanda alcolica assunta
• la gradazione della bevanda alcolica assunta


La formula matematica di Widmark esprime il tasso alcolico per litro (TA) ed è data da:



__________________peso alcool ingerito X 1,055
TA (espresso g/l) =___________________________

_____________________peso persona X FW


TA = tasso alcolico


1,055 = peso specifico del sangue


FW = fattore Widmark (indice che rappresenta il rapporto tra peso corporeo e sangue)
(corrisponde : per uomini = 0,73 per donne = 0,66)


CONSIGLIO: il metodo migliore per non incorrere nella violazione dell’articolo 186 C.d.S., oltre che essere un potenziale pericolo per la circolazione stradale, è quello di non bere. icon_cool.gif

COME SI CALCOLA IL PESO DELL’ALCOOL INGERITO?
Si precisa che 1 litro di alcool puro pesa 800 g = 0,8 kg
Tutte le bevande alcoliche sono formate principalmente da acqua ed etanolo, ma l’elemento che più ci interessa è la quantità di etanolo contenuta in una determinata bevanda, dove in Italia è espressa in percentuale (%) e si indica col termine di grado alcolico.
Pertanto, esempio, 1 litro di vino con gradazione alcolica 13° corrisponde ad una concentrazione etilica pari al 13%, ovvero il litro dei vino in questione è composto da una parte acquosa e da 130 millilitri di alcool.
Questi 130 millilitri di alcool hanno un determinato peso; infatti applicando il sistema proporzionale 1000ml : 800g = 130ml : X otteniamo un peso corrispondente a 104 grammi.
Così i nostri 130 millilitri di alcool pesano 104 grammi ed il nostro riferimento è che 1 (un) litro di vino a 13° contiene alcool per 104 grammi.


ESEMPIO PRATICO
Un soggetto uomo (peso 80 kg) durante una cena ingerisce 0,5 litri di vino con concentrazione 12°.
Cominciando ad effettuare il calcolo dei grammi di alcool ingerito per poi applicare la formula di Widmark, avremo:

Un calcolo con la formula di Widmark


1 litro = 1000 ml in cui a 12° corrisponde il 12% ovvero 120ml


sapendo che 1 litro di alcool pesa 800 g facciamo la proporzione ed otteniamo


1000ml : 800g = 120ml : X risultato 96 grammi (peso di 120 ml di alcool)


NOTA: il nostro soggetto ha bevuto 1/2 litro di vino, pertanto i grammi di alcool ingeriti sono 48.



___ 48 X 1,055_____50,64
TA =__________=__________=-0,86 g/l

___ 80 X 0,73______58,4

( il limite normativo 0,50 g/l è stato superato)


PRECISAZIONE: la formula di Widmark presenta una percentuale di errore abbastanza elevata,infatti un elemento che incide sul fattore “Tasso Alcolico” è il quantitativo di acqua totale nel corpo (TBW – Total Body Water)
Per questo motivo un gruppo di studiosi ha sintetizzato una apposita formula matematica per ottimizzare la predetta formula di Widmark, ma la stessa non viene rappresentata perché troppo complicata da sviluppare. Comunque un ulteriore riferimento di calcolo del quantitativo di alcool che il singolo soggetto può ingerire, senza oltrepassare il limite consentito dalla norma di cui all’articolo 186 del Codice della Strada, è dato dal fatto che un soggetto di sesso maschile può bere tanti grammi di alcool quanto è il peso del suo corpo moltiplicato per un indice corrispondente a 0,53.
Per la donna si fa lo stesso calcolo, ma si devono togliere 3 grammi dal risultato ottenuto.
Esempio: soggetto maschio peso 80 kg moltiplicato per 0,53 avremo 42,4 grammi di alcool massimi da ingerire per non superare (approssimativamente) il limite di 0,5 g/l.

NOTA: sicuramente altri fattori incidono sulla determinazione del Tasso Alcolemico, come: l’assunzione di cibo, il bere nell’arco di un determinato tempo, ecc..

B I B L I O G R A F I A
1)-Foglio illustrativo Alcootest Marketing Italia.
2)-Sito Earmi.it (Il tasso alcolico – Alcol alla guida – Teoria e programma).


fonte Asaps.it

N.B. Onde evitare interpretazioni errate Confisca vuol dire: esproprio definitivo in favore dello Stato

Ultima modifica di Grifo il 5 Giu 2008 0:52, modificato 1 volta in totale
 
4667183
4667183 Inviato: 5 Giu 2008 0:49
 

vedo al quanto ingiusta la cosa che se si trova un tasso alcoolico di: esempio 0.8 ad un automobilista fanno una cosa mentre ad un motociclista addirittura la confisca (se si decide di fare l'accertamento)
qui la legge non sembra essere uguale per tutti....
 
4667207
4667207 Inviato: 5 Giu 2008 0:54
 

Neanche le ruote che hai sotto di te lo sono icon_wink.gif
 
4667215
4667215 Inviato: 5 Giu 2008 0:56
 

Se è vero quello che dici è proprio un contro senso in quanto un soggetto sotto l'effetto di alcool più difficilmente rimarrà in equilibrio quindi più difficilmente riuscirà a guidare una moto o comunque a fare del male agli altri(visto che cade prima icon_asd.gif ) mentre in auto le possibilità sono maggiori uno perchè è più ingombrante due perchè sta in piedi da sola icon_mrgreen.gif

Valli a capire questi legislatori icon_confused.gif
 
4667249
4667249 Inviato: 5 Giu 2008 1:03
 

E soprattutto se sai di essere ciucco ti rifiuti di fare l'accertamento perchè
almandithule ha scritto:
La confisca non si applica in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (con qualunque veicolo) ma si applica il fermo per 180 giorni

ubriachi si ma non stupidi (molto) icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
 
4667306
4667306 Inviato: 5 Giu 2008 1:17
 

Peccato che non lo è neanche il legislatore visto che ha inserito questo comma
Citazione:

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
4667476
4667476 Inviato: 5 Giu 2008 7:39
 

almandithule ha scritto:

La confisca è inoltre prevista quando la violazione è commessa a bordo di ciclomotore o motoveicolo (indipendentemente dall'incidente o dal tasso rilevato).


.... 'Azz! Questa non la sapevo! icon_eek.gif

Bene, imparato qualcosa anche oggi. icon_asd.gif

Chiaramente il limite rimane sempre 0.5g/lt, giusto?

Ed io che per andare alla Festa della Birra in paese, prendevo su il Ciao
per salvare la patente. icon_redface.gif
Mi rimane solo la bici.......
 
4676161
4676161 Inviato: 5 Giu 2008 19:31
 

Grifo ha scritto:
Peccato che non lo è neanche il legislatore visto che ha inserito questo comma
Citazione:

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


Questo è il vecchio comma 7 (che era diventato amministrativo), quello nuovo è tornato penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato *, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

* Per il più grave reato si intende l'ubriachezza che oltre alle sanzioni dell'art. 186 C.d.S. viene punita anche con quelle dell'art. 688 C.P.
 
4677463
4677463 Inviato: 5 Giu 2008 20:59
 

Scusatemi ma non ho controllato, data l'ora il comma è stato preso dal sito della polizia icon_redface.gif
 
4680423
4680423 Inviato: 6 Giu 2008 1:23
 

Grifo ha scritto:
Scusatemi ma non ho controllato, data l'ora il comma è stato preso dal sito della polizia icon_redface.gif

0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif
 
4680480
4680480 Inviato: 6 Giu 2008 1:56
 

quindi praticamente c'è "solo" il fermo amministrativo di 180 giorni? (oltre ai punti patente e sospensione) eusa_think.gif


edit

ho letto il metodo per la misurazione del tasso alcoolico, sapete per caso dirmi qual'è il processo che fa però l'etilometro? cioè come fa con l'aria a capire tutto ciò icon_biggrin.gif
 
4685626
4685626 Inviato: 6 Giu 2008 15:48
 

Akkise ha scritto:

ho letto il metodo per la misurazione del tasso alcoolico, sapete per caso dirmi qual'è il processo che fa però l'etilometro? cioè come fa con l'aria a capire tutto ciò icon_biggrin.gif


Tramite una scansione a raggi infrarossi riesce ad isolare l'alcool dall'aria e a quantificarne la percentuale.

Da uesta percentuale viene fuori la risultanza di grammi di alcool per litro.

Link a pagina di Xoomer.alice.it
 
4692387
4692387 Inviato: 7 Giu 2008 1:11
 

comunque la norma della confisca, tralasciando giudizi di merito, non è costituzionale.. di fronte a violazioni identiche il conducente proprietario viene punito maggiormente senza alcun motivo del conducente non proprietario. l'unico (non) motivo è che è proprietario.

nel merito poi trovo che punire con la confisca il conducente proprietario di una due ruote sia veramente una follia.. non so, la paragonerei a dare 30 anni di carcere per il furto di una gallina.

consideriamo come nel giro di pochi anni il valore tra 0,5 e 0,8 è passato da del tutto lecito a punitocon sanzioni pesantissime + (per le due ruote) confisca...

mi pare fuori da ogni logica.

concordo pienamente con chi dice che sarebbe molto più efficace, oltre che equa, una multa da 100 €, ma con la consapevolezza di un'alta probabilità di prendersela ogni volta che si esce di casa un po' alticci.
 
4692611
4692611 Inviato: 7 Giu 2008 3:41
 

almandithule ha scritto:


Tramite una scansione a raggi infrarossi riesce ad isolare l'alcool dall'aria e a quantificarne la percentuale.

Da uesta percentuale viene fuori la risultanza di grammi di alcool per litro.

Link a pagina di Xoomer.alice.it


Thanks icon_mrgreen.gif

per il resto ho capito bene? ti rifiuti, fermo amministrativo e stop li? multe?
 
4696424
4696424 Inviato: 7 Giu 2008 15:44
 

Mica tanto stop lì.

Si tratta comunque di sanzione penale.

Ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amm.vo per 180 giorni.
 
4697647
4697647 Inviato: 7 Giu 2008 18:33
 

Se non sbaglio il rifiuto di sottoporsi all'accertamento é punito con la stessa sanzione della fascia più alta di guida in stato di ebbrezza (oltre 1,5 g/l).
 
4697660
4697660 Inviato: 7 Giu 2008 18:34
 

Mah....credo che la guida in stato di ebbrezza o altro assimilabile (spinello e co.) vada punito duramente. Mentre per i velox ho qualche dubbietto....per la guida da ubriaco o fatto non tollero unca..... si può sempre aspettare di far passare la sbronza o, se in compagnia, è sufficiente designare il GUIDATORE (che poi a turno cambia) che dovrà tassativamente riportare a casa tutti...

Lamps

P.S. Mica tanto vero che in moto con + di 0,8 non si riesce a guidare, qui dale mie parte ne hanno beccato 1 con 1,5 g/l ed era in moto......no comments
 
4700410
4700410 Inviato: 8 Giu 2008 5:19
 

ecco quello che non avevo percepito era la multa salata ed i possibili mesi con la vista a righe (dietro le sbarre)
 
5999589
5999589 Inviato: 15 Ott 2008 10:39
 

Trovo giusto punire chi beve e guida, come trovo giusto che le pene dovrebbero ssere proporzionali ai reati.
Uscito dal istorante al mare, dopo una cena con la mia ragazza, percorrevo sui 30km/h il lungo mare per raggiungere casa ( 3 km di distanza da li )sulla mia moto. Mi ferma la municipale e controllano se il casco della mia ragazza era omologato così il tenente dice di sentire puzza d'alòcool su la mia ragazza e mi chiede di fare l'alcool test. Ero oggettivamente lucido e sereno e sostenevo che ero appena uscito dal ristorante dove avevo bevuto 2 bicchieri di vino e non era il caso di farmelo perchè di poco avrei potuto sballare. Insiste e ora non ho la patente e mi vogliono confiscare la moto per un tasso alcolico di o.7.(decreto giovanardi?)
Quella sera usavo la moto come fosse un cinquantino..Ho la patente da 10 anni e 22punti. Non avevo mai avuto problemi con la giustizia. Ho avuto 3 moto e nn ho mai guidato ubriaco.La moto era il regalo di laurea di mio padre e io non riusciro a comprarla per almeno 10 anni da solo. Quella sera per stare in 4 con me un (ora!)non hanno fermato persone che davvero ubriache erano un pericolo.
 
6001245
6001245 Inviato: 15 Ott 2008 13:15
 

Capisco il tuo sfogo e mi dispiace per quello che ti è successo, ma permettimi di criticare alcune tue osservazioni

mnik81 ha scritto:
Ero oggettivamente lucido e sereno
No, eri soggettivamente lucido e sereno.

mnik81 ha scritto:
Insiste e ora non ho la patente e mi vogliono confiscare la moto per un tasso alcolico di o.7.(decreto giovanardi?)
Alla luce della L. 125/08 non mi risulta che per un tasso alcolemico pari a 0,7 sia prevista la confisca del mezzo, ma hai la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

mnik81 ha scritto:
Quella sera usavo la moto come fosse un cinquantino..
Purtroppo per la legge non è importante come guidavi ma in che stato lo stavi facendo e dagli accertamenti strumentali sei risultato in stato di ebbrezza

mnik81 ha scritto:
Quella sera per stare in 4 con me un (ora!)non hanno fermato persone che davvero ubriache erano un pericolo.
Per favore non usiamo la solita scusa che quello che faccio io è una sciocchezza mentre quello che fanno gli altri è un reato punibile con la morte.

icon_wink.gif
 
6004367
6004367 Inviato: 15 Ott 2008 17:13
 

Grifo ha scritto:
mnik81 ha scritto:
Insiste e ora non ho la patente e mi vogliono confiscare la moto per un tasso alcolico di o.7.(decreto giovanardi?)
Alla luce della L. 125/08 non mi risulta che per un tasso alcolemico pari a 0,7 sia prevista la confisca del mezzo, ma hai la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.


E' prevista amministrativamente erchè non è stato modificato l'art. 213/2° sexies che prevede il sequestro ai fini della confisca del ciclomotore e/o del motociclo quando siano utilizzati per commettere un reato.

Indipendentemente quindi dalla fascia alcolemica rilevata si configura sempre un reato.

La confisca del comma 2 lettera c) dell'art. 186 è di natura penale (art. 240 C.P.) ed è applicata a tutti i veicoli.
 
6004742
6004742 Inviato: 15 Ott 2008 17:45
 

almandithule ha scritto:


E' prevista amministrativamente erchè non è stato modificato l'art. 213/2° sexies che prevede il sequestro ai fini della confisca del ciclomotore e/o del motociclo quando siano utilizzati per commettere un reato.


Hai ragione, non avevo considerato che era con la moto icon_wink.gif
 
6005032
6005032 Inviato: 15 Ott 2008 18:07
 

1)Purtroppo con il decreto giovanardi chiunque commetta reato su un motociclo è sottoposto alla confisca dello stesso(legge fatta soprattutto per scippi rapine..) La 186 dice che bere e guidare è reato. 1+1 fa 2. anche se poi la 186 dice come deve essere la pena a questo reato con i punti a, b e c mi confiscano la moto.
2)Dopo un cenone di pesce a 28 anni e 90Kg 2 bicchieri di vino non ubriacano nessuno. Ero oggettivamente lucido.
Giusto che non si debba guidare anche solo dopo 1 bicchiere ma allora nn mettiamo i limiti a 0.5 ma a 0.00 perchè non avevo io la capacità di sapere quanto tasso alcolco avevo nel sanue.( è successo prima dell'obbligatorietà delle tabelle nei ristoranti o pub..)
Ma comunque per 0.7 non deve esistere la confisca( non mi sembra giusto neanche x 1,5):se ero ricco gia avevo un altra moto e solo dopo 3 mesi potevo guidarla e ubriacarmi.
Se uccido uno con un fucile mi tolgono il fucile il porto d'armi e non mi ridanno ne l'uno ne l'altro, non è che dopo 3 mesi mi ridanno il porto d'armi e posso comprare un altro fucile.
La confsca era giusta se mi toglievano x sempre la patente a.Se nn potevo guidarla che bisogno ne avevo della moto? Non che dopo 3 mesi ridai la patente ma la moto la tieni...è un furto!
 
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