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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiTuning e omologazioni

   

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Chiariamo la questione portatarga
13283970
13283970 Inviato: 26 Apr 2012 14:42
 

meserthim ha scritto:


Esatto devi montare un portatarga omologato per la tua moto !!!
qualunque marca ... ma omologato ....
come per le gomme ...


Ma gli pneumatici hanno un omologazione ed oltretutto propria...
L'alloggiamento targa proprio non ce l'ha... ed inoltre manco è indicato nessuna sua caratteristica a libretto.

Io la targa posso fissarla anche con lo spago, basta che la sua posizione (fissa, se non modificabile solo con attrezzi appositi) soddisfi le norme imposte dalla normativa CEE e dal CdS del nostro paese. Non c'è scritto da nessuna cavolo di parte 1)che non si può sostituire 2) che se lo faccio devo farlo con uno che mantenga la targa nella posizione originale. Le uniche leggi parlano solo di posizione che la targa deve assumere dopo il montaggio sull'alloggiamento, STOP!

Lo dice anche il Dott. Pecoraro nell'intervista della Lightech!! Non è soggetto ad omologazione e l'importante è il solo posizionamento della targa.
Anche se non accenna al discorso lunghezza mezzo, cosa che in molte moto (dove l'alloggiamento è integrato nel parafango) viene variata in seguito alla sostituzione, e quindi li infrangerei il 78 indirettamente, ma non per il fatto di aver cambiato l'alloggiamento!

Va beh ripeterei le stesse cose all'infinito, leggi quello che ho scritto prima o indicami chiaramente l'articolo di legge e il suo testo (che andrei ad infrangere) nel caso in cui monto un alloggiamento targa non originale, ma che mantiene la targa perfettamente a norma con le norme di posizionamento e montaggio.

Se lo trovi indica chiaramente la dicitura in cui asserisce queste cose, perchè ormai abbiamo trascritto tutte le norme vigenti (del CdS italiano e le norme CEE europee) e non ne ho trovata nessuna che parli chiaramente di quello che tu sostieni, se non regole di posizionamento e montaggio di alloggiamento per garantire la visibità alla targa.
Ovvero articolo 100, 258 e 259 del CdS, e normativa CEE...

Inoltre come dicevi:

se monto gomme non omologate, sono in multa ok. Hanno un omologazione e la loro caratteristica è indicata a libretto. Art 78
se monto scarichi non omologati, sono in multa ok. Hanno un'omologazione e la loro caratteristica è indicata a libretto. Art 78
se monto frecce non omologate, sono in multa ok. Hanno un'omologazione, anche se non indicate a libretto. Qui infrangerei un altro articolo di cui non ricordo il numero.


............................... ........................

se monto un alloggiamento targa non originale? Non ha omologazione, ma le uniche imposizioni di legge a riguardo parlano solo di caratteristiche che questo deve avere, affinchè risulti leggibile la targa, da nessuna parte di nessun articolo di legge sta scritto che se rispetto in toto le regole di posizionamento incorro in una multa.

Se mi danno il 78 vinco il ricorso, siccome non è una caratteristica indicata a libretto (quindi che cavolo devo aggiornare se manco è nominato nel libretto) ed inoltre non è necessario aggiornarlo come da nota del Ministero dei Trasporti, siccome non c'è nessun provvedimento in Italia riguardo all'alloggiamento targa.

Potrei essere sanzionato con il 100 se il posizionamento è scorretto, e se mi danno il 100 è perchè 99% dei casi è troppo inclinata oppure siccome è mal posizionata, ma devono verificarlo sul posto perchè non possono dire a verbale "circolava con veicolo la cui targa era posizionata con inclinazione sopra al limite consentito per legge" senza avere uno strumento per rilevarlo, le rilevazioni "ad occhio" sono contestabili e la multa vale zero.

E' giustissimo multare se la targa non è posizionata secondo le regole del CdS perchè chi lo fa è sicuramente solo per evitare che la targa sia leggibile (autovelox, o posti di blocco senza fermarsi).
Ma in generale, se la dispongo al centro del veicolo, con inclinazione di legge, non meno di 20cm da terra e non oltre 1,20mt, ho il catadiottro che marca la fine del veicolo, ho luce targa e frecce omologate eccetera eccetera.... io sono A POSTO!
 
13284322
13284322 Inviato: 26 Apr 2012 15:49
 

bassplayer84 ha scritto:


Ma gli pneumatici hanno un omologazione ed oltretutto propria...
L'alloggiamento targa proprio non ce l'ha... ed inoltre manco è indicato nessuna sua caratteristica a libretto.
.................
Io la targa posso fissarla anche con lo spago, basta che la sua posizione (fissa, se non modificabile solo con attrezzi appositi) soddisfi le norme imposte dalla normativa CEE e dal CdS del nostro paese. Non c'è scritto da nessuna cavolo di parte 1)che non si può sostituire 2) che se lo faccio devo farlo con uno che mantenga la targa nella posizione originale. Le uniche leggi parlano solo di posizione che la targa deve assumere dopo il montaggio sull'alloggiamento, STOP!
...............
se monto un alloggiamento targa non originale? Non ha omologazione, ma le uniche imposizioni di legge a riguardo parlano solo di caratteristiche che questo deve avere, affinchè risulti leggibile la targa, da nessuna parte di nessun articolo di legge sta scritto che se rispetto in toto le regole di posizionamento incorro in una multa.



NO NO NO e ancora NO !!!

ripeto per la quarta volta

e se lo chiedi di nuovo ... lo ripeto ancora

1. Il portatarga è un' "ENTITA' TECNICA"
CIOE'
"il dispositivo, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un vei-
colo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso"


il portatarga ha la sua direttiva particolare che è la 93/94/CE alla quale l'omologazione deve uniformarsi e che contiene anche le esplicite disposizioni affinchè possa essere omologato separatamente!!!


2. Cosa definisce che il portatarga deve essere incluso nell'omologazione?? ( o del veicolo o a parte come detto sopra ??)
La direttiva 2002/24/CE che infatti lo include nella parte 2 al numero 35 della rubrica relativa alle informazioni, relative a omologazioni di sistemi, entità tecniche o componenti già esistenti.


Link a pagina di Eur-lex.europa.eu

Cito TESTUALMENTE .... !!!

Pagina 6 :

Appendice 1
Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa
d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre
ruote (da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui sia presentata sepa-
ratamente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Pagina 7 :
il modello di certificato ...

Ora vorrei sapere perchè ti ostini a dire che il portatarga non ha omologazione ... eusa_wall.gif eusa_wall.gif



ai fini della legge .... qualsiasi cosa tu possa pensare ... le FDO ti mandano a revisione per portatarga non omologato .... Art. 78 Comma 3 - 4 del C.d.s. = 389 Euro di Multa, ritiro del libretto di circolazione ed obbligo di revisione del mezzo.

Vuoi ricorrere ???
Benissimo .... Doppio della sanzione edittale più altri 500 euro di spese più parcella dell'avvocato ....
 
13284369
13284369 Inviato: 26 Apr 2012 16:00
 

L'articolo 78 NON POSSONO DARTELO, dato che le UNICHE COSE CONTESTABILI dal suddetto articolo sono elencate nell'articolo 239.

Citazione:
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo

è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.


L'alloggiamento targa non si rifà a nessuno dei sopra citati pezzi. In fin dei conti sono d'accordo con bassplayer e almandithule (che tra l'altro lo fa per lavoro, e certo non inventa stupidaggini).
 
13284490
13284490 Inviato: 26 Apr 2012 16:34
 

ancora NO !!
e chi ha preso le sanzioni e perso i ricorsi ancora piange !!

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
13284521
13284521 Inviato: 26 Apr 2012 16:40
 

meserthim ha scritto:
ancora NO !!
e chi ha preso le sanzioni e perso i ricorsi ancora piange !!


Però per renderlo omologato non serve nulla osta, o leggo male? Se fosse così potrei andare domani stesso a prenotare il collaudo. eusa_think.gif

La cosa ha dell'incredibile comunque. E quella circolare che dimostra la non applicabilità del 78? eusa_think.gif
 
13284626
13284626 Inviato: 26 Apr 2012 17:02
 

narkelion ha scritto:


Però per renderlo omologato non serve nulla osta, o leggo male? Se fosse così potrei andare domani stesso a prenotare il collaudo. eusa_think.gif

La cosa ha dell'incredibile comunque. E quella circolare che dimostra la non applicabilità del 78? eusa_think.gif


No ...
Non serve nessun nulla osta icon_wink.gif ....
Si puoi prenotare il collaudo tenendo un'occhio ai costi .... (il collaudo ha un costo)

Consiglio importante che ti do se vuoi farlo è .... FISSO .... cioè l'inclinazione non deve essere strutturalmente variabile .... cioè niente bulloni viti o asole nel piano targa .... sennò non passa ...
e poi considera che il certifiicato di approvazione nel tuo caso varrebbe solo per la tua moto.

La circolare specifica solo la non necessità di annotazione sulla carta di circolazione non essendo specificato nei dati da includere nella carta ma non entra nel merito della visita e prova che, ad esempio è necessaria anche per altri componenti tipo portapacchi , portasci ecc ecc .... che non comportano modifica della carta di circolazione ....
 
13284661
13284661 Inviato: 26 Apr 2012 17:10
 

La circolare specifica chiaramente che non si può essere multati con l art.78 a seguito di modifica dell'alloggiamento targa, e che in aggiunta non si deve aggiornare il libretto!!
Quindi il 78 non possono darlo siccome deve essere presente un provvedimento della motorizzazione relativo a quel componente, e guarda un po' per l alloggiamento non c è...

Come dice almandithule:

Come confermato dal Ministero dei Trasporti con parere 26/11/2009 - prot. 102075 (anche questa non è una circolare) la sostituzione dell'alloggiamento targa non implica la violazione dell'art. 78 C.d.S. poichè non è un dato trascritto sulla carta di circolazione e non esiste uno specifico decreto ministeriale (art. 78 comma 2 C.d.S. e art. 236 comma 1 del regolamento di esecuzione del C.d.S.).

Anche il dott. Pecoraro dice ste cose, non basta pure questo?


Anche almandithule (esperto più di me) che ha citato tutti gli articoli di legge, ha precisato solo articoli riguardanti il posizionamento e montaggio della targa e relativo alloggiamento. Nessuno degli articolo del CdS e della normativa dice "variazione della posizione della targa o dell'alloggiamento rispetto alla configurazione originale".
In aggiunta come detto prima, se lo modifichi non è necessario fare la revisione e aggiornare il libretto, siccome non si è sanzionabile con il 78, oltre al fatto che sul libretto NON è indicato nulla riguardo all alloggiamenti targa!!!


Dimmi ancora, che articolo di legge infrango a sostituire il portatarga e montare uno non "omologato" come dici tu, se per legge è posizionato correttamente?
Devono indicare nel verbale l'articolo che infrangi, perchè se ti rilevano un infrazione devono indicare la legge che tu vai a non rispettare... e io non ne vedo di articoli che dicono quello che tu dici... ma solo regole di posizionamento, utilizzate anche OVVIAMENTE da chi produce mezzi...la norma CEE che hai indicato serve per la proposta di omologazione di un veicolo e dei relativi componenti, ma non afferma quello che dici!

Sono 4 post che ti chiedo si indicare chiaramente l articolo di legge e relativo testo che indica ciò che tu asserisci... Stiamo ancora aspettando...
 
13285192
13285192 Inviato: 26 Apr 2012 19:14
 

enjoyash ha scritto:

d'accordo su tutto, tranne che sulla frase in grassetto. chi ci ha a che fare quotidianamente come il sottoscritto sa bene che, purtroppo, spesso e volentieri vengono prese decisioni errate per non dire abnormi in qualche caso icon_confused.gif


Pure io ho a che fare quotidianamente con queste cose (per chi non lo sapesse ancora sono un Agente della Polizia Stradale e tratto personalmente i ricorsi al G.d.P.) e nel nostro ordinamento giuridico è previsto che il Giudice abbia il suo libero convincimento.

In caso di decisioni palesemente errate è comunque ammesso impugnare la sentenza davanti al Tribunale ordinario (e vi confermo viene fatto fino ad arrivare in Cassazione) e segnalato il Giudice al Ministero di Grazia e Giustizia.
 
13285264
13285264 Inviato: 26 Apr 2012 19:38
 

meserthim ha scritto:
ancora NO !!
e chi ha preso le sanzioni e perso i ricorsi ancora piange !!

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Purtroppo devo dissentire.

E' vero che molti hanno perso dei ricorsi ma è anche vero che molti altri li hanno vinti.

Peraltro con l'ultimo parere (quello del 2009) del Ministero dei Trasporti è anche più facile vincerli (riferendosi al solo art. 78 C.d.S.).

Purtroppo quello che spesso non si considera (nell'applicazione e nell'interpretazione degli articoli) sono i commi successivi nonché le congiunzioni e le disgiunzioni ovvero le "e" e le "o".

Nel caso dell'art. 78 C.d.S. il titolo recita: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Quindi perchè si possa applicare l'art. 78 C.d.S. si deve avere che la caratteristica modificata sia indicata anche nella carta di circolazione (il Legislatore ha usato la "e" anzichè la "o") oppure che sia stabilita dal regolamento di esecuzione del C.d.S.

L'articolo del regolamento è il 236 che al comma 1 recita:

Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

Anche in questo caso è necessario che la caratteristica indicata dall'appendice V sia stata anche individuata con un apposito decreto.

Orbene come spiegato nel parere del Ministero dei Trasporti (che fondamentalmente e giuridicamente vale molto di più delle nostre "chiacchiere") non esiste nessun decreto relativo all'alloggiamento targa e per questo motivo l'art. 78 C.d.S. non è applicabile.
 
13285624
13285624 Inviato: 26 Apr 2012 20:58
 

Grazie almandithule dei chiarimenti....

Insomma....riepiloghiamo una volta per tutte:


- l alloggiamento targa non è soggetto ad omologazione in se, ma deve rispettare norme di montaggio affinché sia garantita la visibilità della targa. Questa cosa è indicata nell articolo 258 e 259 del CdS, che a sua volta si rifà alla normativa europea 1993/94/CEE. Si parla solo di misure e inclinazioni e posizione che la targa deve avere dopo essere stato montato l alloggiamento, non implica nessun vincolo di posizione a patto che si rispettino tutti i punti ovvero:

Codice:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.


- Detto ciò va notato che la violazione di una di queste voci, l assenza perché rimosso inseguito allo smontaggio dell originale del catadiottro, e la presenza di luce targa o frecce non omologati, fanno si che si possa essere sanzionati.

- Idem si è sanzionati se per montare il nuovo alloggiamento abbiamo rimosso l'intero paraspruzzi,parte strutturale del veicolo. Tra l altro la rimozione di esso comporta un accorciamento il più delle volte del veicolo, quindi violazione dell art 78.

- per il solo alloggiamento targa in se, se montato correttamente nel rispetto delle modalita di fissaggio dettate dall punti indicati sopra, non si può essere sanzionati con l art 78 siccome per essere tale occorre anche un provvedimento della Motorizzazione atto ad individuare questa modifica, ma che (grazie al cielo) non c è.
Giustamente invece si può essere sanzionati per posizionamento errato della targa a seguito Dell installazione, anche solo se si viola un punto delle norme dettate dal CdS e di rimbalzo dalla direttiva CEE.


Confermate o correggete quanto riassunto e poi chiudete e stickate sto topic icon_smile.gif


PS con mie riflessioni finali (del tutto ininfluenti):

Sicuramente c è da notare che in fase di omologazione del veicolo il costruttore e l ente di controllo stilano un documento con tutte le quote e dettagli del veicolo, con dati molto precisi e chiari. Il codice della strada però ha leggi con molte lacune e concetti spesso molto nebulosi e poco precisi.... Quindi certe cose sono consentite perché non esite una legge vincolante che spiazzi qualsiasi tentativo o voglia di apportare modifiche, perché magari in caso di verifica in sede di Motorizzazione si nota facilmente la diversità tra la modifica apportata e la configurazione originale del veicolo (dimensione e posizione esatta frecce per dirne una) ma non ci sono leggi che vincolino in maniera eccepibile la non possibilità di fare modifiche, o se lo fanno mancano di alcuni cavilli burocratici che rendono contestabile la multa e in certi casi annullabile. Direi eclatante il discorso alloggiamento targa citato tra i dispositivi del veicolo nell appendice dell articolo 78, ma la mancanza del provvedimento ministeriale che rende non applicabile la sanziine di tale articolo e rende quindi possibile la modifica dal punto di vista legale...
Discorso frecce io specchi dem, in fase di omologazione solo le originali vengono registrate nel certificato di omologazione del veicolo, ma non essendo indicate a libretto e essendo legale alla relativa norma CEE se le sostituisco con altre omologate in teoria si è a posto. Anche qui il 78 non è applicabile per via di quella "e" indicata nella frase:

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione

Questi componenti sono chiaramente indicati con posizioni e misure nel certificato di omologazione MA NON nel libretto... Quindi sto 78 si va a far benedire per queste cose...
E se sonoomologati nessun altro articolo puo essere applicato, a meno che glimspecchi non li montiate nel codino invece che nel manubrio (anche se a dire il vero non so che articolo si violerebbe in sto caso)

Diverso il discorso pneumatici ad esempio che sono chiaramente dettagliati anche nel libretto.


Ma l unica certezza rimane sempre e solo una:

Dipende chi ti ferma icon_smile.gif
E a volte se sanzionali lo stesso anche quando si dovrebbe essere in ragione, l unico cavillo è il ricorso.
 
13286062
13286062 Inviato: 26 Apr 2012 22:08
 

bassplayer84 ha scritto:

Sicuramente c è da notare che in fase di omologazione del veicolo il costruttore e l ente di controllo stilano un documento con tutte le quote e dettagli del veicolo, con dati molto precisi e chiari. Il codice della strada però ha leggi con molte lacune e concetti spesso molto nebulosi e poco precisi.... Quindi certe cose sono consentite perché non esite una legge vincolante che spiazzi qualsiasi tentativo o voglia di apportare modifiche, perché magari in caso di verifica in sede di Motorizzazione si nota facilmente la diversità tra la modifica apportata e la configurazione originale del veicolo (dimensione e posizione esatta frecce per dirne una) ma non ci sono leggi che vincolino in maniera eccepibile la non possibilità di fare modifiche, o se lo fanno mancano di alcuni cavilli burocratici che rendono contestabile la multa e in certi casi annullabile. Direi eclatante il discorso alloggiamento targa citato tra i dispositivi del veicolo nell appendice dell articolo 78, ma la mancanza del provvedimento ministeriale che rende quindi possibile la modifica dal punto di vista legale...


Immagino sia una cosa che in pochi hanno notato o non si sono posti il dubbio di cosa fosse.

Nelle carte di circolazione (punto D.1 e D.2) il modello del veicolo non è quasi mai indicato con il nome commerciale ma bensì con una sigla (lettere e numeri) corrispondente al campione depositato in fase di omologazione (peraltro chi ha un'Alfa Romeo troverà scritto Fiat Auto e chi ha una vecchia Mercedes troverà Daimler-Chrysler).

Quando il campione viene approvato si inizia la produzione di serie dei veicoli con le specifiche identiche al modello depositato.

Sempre nella carta di circolazione viene indicata (punto K) l'omologazione del veicolo che a parità di modello potrà anche differire (ad esempio, se non erro, un CBR 600F del 2001 è esteticamente identico ad uno del 2006 ma le omologazioni sono diverse perchè cambia la normativa anti-inquinamento).

Le quote di installazione dei dispositivi di equipaggiamento indicati all'appendice V del regolamento del C.d.S., richiamate dall'art. 71 C.d.S., servono quindi più ai costruttori che non agli "smanettoni".

Resta però il fatto che i "customizzatori" possono effettuare cambiamenti al modello depositato in fase di omologazione purchè vengano rispettate le norme generali di posizionamento dei dispositivi (altezza da terra, posizione, dimensioni ecc.).

Altri componenti non sono invece modificabili se non previo aggiornamento della carta di circolazione.

La MCTC potrà quindi procedere all'aggiornamento della carta di circolazione solo se tale dispositivo è già trascritto sulla carta di circolazione stessa o se va a variare un dato già trascritto (lunghezza, larghezza, norma anti inquinamento ecc.).

Il cambiare un paraurti ad una auto con uno più sportivo (anche se sporge leggermente di più) non implica l'aggiornamento della carta di circolazione poichè la dimensione del veicolo varia di pochi centimetri e si rientra quindi nelle tolleranze consentite.

Peraltro se così non fosse bisognerebbe aggiornare la carta di circolazione anche quando si monta un portapacchi o un portabici, cosa che invece non è richiesta purchè non si superino le sagome limite o i limiti di sporgenza.

Qualcuno mi chiederà ora "Ma se monto delle frecce non omologate che mi fanno?".

Qualcuno risponderebbe "a bomba" l'art. 78 C.d.S.

Io pongo un altro quesito "Se non le monti proprio?".

Qui in molti si sono già persi icon_asd.gif .

Se non le monti (scritto con la "m" in minuscola tranquilli rotfl.gif ) si incorre nella violazione dell'art. 72 C.d.S. con sanzione da 80€ e senza sanzioni accessorie (viene solo fatta una segnalazione alla MCTC che potrebbe richiamare il veicolo a revisione).

Ora pongo un altro quesito "E' peggio averle non omologare (ma avere sempre la possibilità di segnalare i cambiamenti di direzione) o non averle proprio?".

Fugo subito un altro dubbio "No, le segnalazioni non si possono fare con le mani in quanto la previsione dell'art. 154 comma 2 C.d.S. si riferisce a veicoli che nascono già senza gli indicatori di direzione (vedasi le slitte, i velocipedi, ovvero le biciclette, i veicoli a braccia e quelli a trazione animale che a tutti gli effetti sono veicoli classificati ai sensi degli articoli dal 48 al 51 C.d.S.).

Mi pare la risposta sia superflua, come a mio avviso è superfluo dire che il 78 C.d.S. non è applicabile in quanto vi è norma più specifica ovvero quella dell'art. 71 comma 6 C.d.S.

Ma ripeto questo è solo un mio parere che non ha nessun peso giuridico.
 
13286188
13286188 Inviato: 26 Apr 2012 22:36
 

Non ho mai avuto intenzione di apportare modifiche al portatarga o alloggiamento targa della mia moto, ma anche se ne avessi avute, visto le vostre complesse diatribe sembra e dalla quantità di pareri contrastanti in merito, se anche ne avessi avuto l'intenzione mi sarebbe passata alla grande.

doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif
 
13286331
13286331 Inviato: 26 Apr 2012 23:19
 

almandithule ha scritto:


Pure io ho a che fare quotidianamente con queste cose (per chi non lo sapesse ancora sono un Agente della Polizia Stradale e tratto personalmente i ricorsi al G.d.P.) e nel nostro ordinamento giuridico è previsto che il Giudice abbia il suo libero convincimento.

In caso di decisioni palesemente errate è comunque ammesso impugnare la sentenza davanti al Tribunale ordinario (e vi confermo viene fatto fino ad arrivare in Cassazione) e segnalato il Giudice al Ministero di Grazia e Giustizia.


Grazie per avermi ricordato che c'è appello e cassazione, eh, non lo sapevo icon_asd.gif

tratto cause di vario genere in primo grado, giudice di pace o tribunale, e in appello, tribunale o corte d'appello, da 5 anni, quindi qualcosa ne so...

è che spesso la preparazione tecnica dei giudici di pace è raccapricciante, e per il cittadino diventa antieconomico appellare o addirittura ricorrere per cassazione multe da poche centinaia di euro... di fatti per lo più in Cassazione arrivano ricorsi fatti dalle p.a. perdenti in primo o secondo grado, che dal punto di vista economico hanno meno problemi a fare un ricorso per cassazione e dal punto di vista concreto hanno l'interesse a cercare di ottenere un orientamento favorevole perché potenzialmente riguardante centinaia se non migliaia di sanzioni dello stesso genere elevate ogni anno. 0509_up.gif
 
13288376
13288376 Inviato: 27 Apr 2012 15:58
 

enjoyash ha scritto:


Grazie per avermi ricordato che c'è appello e cassazione, eh, non lo sapevo icon_asd.gif

tratto cause di vario genere in primo grado, giudice di pace o tribunale, e in appello, tribunale o corte d'appello, da 5 anni, quindi qualcosa ne so...

è che spesso la preparazione tecnica dei giudici di pace è raccapricciante, e per il cittadino diventa antieconomico appellare o addirittura ricorrere per cassazione multe da poche centinaia di euro... di fatti per lo più in Cassazione arrivano ricorsi fatti dalle p.a. perdenti in primo o secondo grado, che dal punto di vista economico hanno meno problemi a fare un ricorso per cassazione e dal punto di vista concreto hanno l'interesse a cercare di ottenere un orientamento favorevole perché potenzialmente riguardante centinaia se non migliaia di sanzioni dello stesso genere elevate ogni anno. 0509_up.gif


Lo so che lo sapevi, ma molti altri no e credono che la parola del G.d.P. sia definitiva icon_asd.gif .

Sulla preparazione di alcuni G.d.P. concordo, meglio stendere un velo quasi pietoso.........
 
13288487
13288487 Inviato: 27 Apr 2012 16:46
 

almandithule ha scritto:


Lo so che lo sapevi, ma molti altri no e credono che la parola del G.d.P. sia definitiva icon_asd.gif .

Sulla preparazione di alcuni G.d.P. concordo, meglio stendere un velo quasi pietoso.........


0509_up.gif
 
13292990
13292990 Inviato: 29 Apr 2012 10:51
 

Scusate ma non ho capito nulla...è legale o no lasciare la targa alla stessa inclinazione però tagliando il porta targa?
 
13292993
13292993 Inviato: 29 Apr 2012 10:52
 

No. icon_asd.gif

Anche se ci sono pareri contrastanti. eusa_think.gif
 
13293009
13293009 Inviato: 29 Apr 2012 10:57
 

Ah ok grazie...peccato... icon_cry.gif
 
13295306
13295306 Inviato: 29 Apr 2012 23:43
 

Io vorrei tornare su questo punto:

Citazione:
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;


Ora, a casa mia, essendo questa una legge, che in Italia non viene lasciata alla libera interpretazione del cittadino mi chiedo: dove è scritto che uno può inclinare la targa fino a 30° perché gli va? Mi pare che la Legge riporti chiaramente: nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, condizione assai stringente che stroncherebbe, giustamente, tutti gli amanti del tuning che poi tuning non perseguono ma semplicemente illegibilità della targa.

Io onestamente mi sono rotto di tutte queste discussioni che non stanno né in Cielo né in terra: toccare una targa, nelle auto non si può, basterebbe fare lo stesso per le moto e finirla con le seghe mentali dei portatarga originali inguardabili.

In tutta franchezza sono stufo di leggere simili discussioni di chi pensa più al portatarga piuttosto che pensare ai dispositivi di sicurezza individuali.

In tutto questo lungo topic vedo solo la volontà di farla franca a dispetto della Legge e dell'evidenza e la cosa mi rattrista non poco.
 
13296510
13296510 Inviato: 30 Apr 2012 12:24
 

Il problema è solo uno.

Nella formulazione dell'articolo il Legislatore ha stabilito queste condizioni per i costruttori che devono presentare il campione/prototipo in fase di omologazione.

Di fatto però non è stata specificata la restrizione e si è quindi lasciato un ampio spazio all'interpretazione.

A mio avviso la targa deve sempre rimanere a 5° di inclinazione salvo che non tocchi o ci sia il rischio che vada a tocca altre parti importanti del veicolo.

In quei casi è ammesso variare l'inclinazione ma solo di quei gradi necessari a far tornare il veicolo "sicuro" (potrebbero bastare anche 10°) e non che si possa scegliere di arrivare sempre e comunque fino al massimo consentito.
 
13383719
13383719 Inviato: 23 Mag 2012 15:58
 

Ho appena finito di chiamare la motorizzazione di Bolzano (quella di competenza per la mia zona) e ho trovato un tecnico davvero molto dipsonibile.
Dopo avermi chiarito che cosa serve per specchi e scarichi (lo dirò in sede opportuna) siamo arrivati a parlare di portatarga e frecce.
Il portatarga per la mia moto (Hornet 2012) sporge leggermente da dietro la ruota posteriore, cambiando il portatarga andrei ad accorciare la lunghezza totale della moto e questo è il primo punto che non va bene. Secondo punto è che le targhe reclinabili (come tutte quelle omologate TUV in commercio, badate bene, TUV, non E!!) possono essere spostate a piacimento con una chiave sola o comunque con pochi attrezzi. Questo fatto che non sono fisse causa che io, dopo un presunto incidente, posso regolarla per renderla di nuovo non leggibile e sfuggire ai controlli (caso estremo, ovviamente). Quindi la motorizzazione sarebbe restia a darmi il via libera anche se reclinazione e posizione dei catarifrangenti/luci sono apposto...
Sta di fatto però che il primo controllo viene fatto dalla Polizia Stradale, che può essere o meno pignola.
Se ti ritirano il libretto ti mandano in Motorizzazione per i controlli e, se c'è qualcosa che non va, sei fregato, se invece secondo la motorizzazione è tutto ok, sta al GIUDICE decidere, durante il ricorso.

Più mi informo e più penso che sarebbe il caso di far targare la mia moto a Monaco di Baviera...
La situazione è ridicola icon_cry.gif
 
13394384
13394384 Inviato: 26 Mag 2012 18:11
 

A me l'anno scorso han ritirato il libretto per inclinazione targa (il portatarga era di tipo fisso aftermarket) dandomi l'articolo 100....visto che volevo rimontare il portatarga aftermarket piegandolo nei limiti dei 30° mi sono informato in motorizzazione di Brescia e l'Ingegnere mi ha risposto che non eseguono collaudi per portargarga, quindi son tornato all'originale (che tra l'altro è inclinato di 30°) onde evitare interpretazioni da parte dell FDO...
Quando ho fatto il ricorso mi son informato un po' e mi sento di affermare che ne supporto ne cornice targa debbano essere omologati ( visto che neanche gli originali son marchiati CEE) ma debbano solo rispettare i valori prescritti quindi il portarga non deve sormontare per più di 3mm per lato la targa, la targa non deve esser fissata con materiale riflettente ecc...del supporto targa (la congiunzione metallica tra moto e portarga) non se ne parla .

Per chi ha parlato di nulla osta.... eusa_think.gif ...non credo che la casa motociclistica ne abbia uno da rilasciare ... da ex venditore di auto posso dire che generalmente il nulla osta che rilasciano le case è in pratica un documento che attesta un precedente collaudo con "x" componente idoneo per quel tipo di veicolo, es. "vuoi i cerchi del 19" e sul libretto arrivi al 17", se la casa ha pre-collaudato quella misura su quel modello ti rilasciano il nulla osta ed in motorizzazione non ci devi neanche andare con il mezzo, ma porti solo il libretto e viene aggiornato quello.

icon_arrow.gif almandithule - o altri - ....mi sapresti dire dopo quanto si prescrive il mio "reato" , so che se ho la recidività dello stesso articolo per cui son stato multato (art.100) da fermo amministrativo passano alla confisca del mezzo e messa in asta dello stesso....la recidività è sulla persona ? sul mezzo? o sulla somma di entrambi? mi spiego...se cambio moto e mi contestan la stessa cosa mi confiscano la moto nuova? se invece fermano l'acquirente della mia ex-moto confiscano a lui la moto? eusa_think.gif
 
14004835
14004835 Inviato: 17 Dic 2012 22:46
 

meserthim ha scritto:
...

la ducati avrebbe potuto omologare la diavel con un portatarga laterale da harleysti ???

la risposta è ancora NO :
perchè in sede di omologazione si sarebbero valutate le caratteristiche richieste al portatarga ...
una delle caratteristiche è .... posizione simmetrica rispetto all'asse ...
siccome la caratteristica non è rispettata non sarebbe stato omologato il veicolo ....

In conclusione .... la norma fissa i parametri per l'omologazione .... simmetria , 30 gradi , dimensioni ... ecc ecc che vanno verificati in sede di OMOLOGAZIONE !!!! non è che se la moto esce omologata con la targa a 10 gradi dalla verticale io dopo posso portarla a 30 gradi per restare in regola ....
NON E' COSI' ......

infatti il chiarimento che posso sostituire il portatarga lasciandolo nelo stesso " alloggiamento " signiifica esattamente questo !!!! cioè che altezza, angolo, posizione sull'asse e lunghezza totale DEVONO ESSERE INVARIATE rispetto all'omologazione ....

0510_saluto.gif


Ciao a tutti, riesumo questo post in quanto leggendo "in giro" per internet pensavo di aver capito la questione "targa". Questo non prima di aver visto all'eicma nel 2012 l'accessorio originale Ducati della Diavel:

immagini visibili ai soli utenti registrati




Il personale Ducati, nel padiglione Ducati, ha spergiurato che quel portatarga è omologato ed è un optional da prendere aftermarket in Ducati utilizzabile in strada (anche se alcune case after market incominciano a rifarlo).

icon_eek.gif

Cambia lo posizione, non sò l'inclinazione, e ci sarebbe da chiedere ai felici possessori di Diavel con targa custom se hanno mai avuto problemi con le f.d.o.

Byezzzz
 
14005088
14005088 Inviato: 18 Dic 2012 0:48
 

-Barrett- ha scritto:


Ciao a tutti, riesumo questo post in quanto leggendo "in giro" per internet pensavo di aver capito la questione "targa". Questo non prima di aver visto all'eicma nel 2012 l'accessorio originale Ducati della Diavel

Pensa che per renderla "fuorilegge" basterebbe spostarla dal lato opposto, pur mantendendo ne inalterate l'altezza e l'inclinazione icon_wink.gif
 
14005998
14005998 Inviato: 18 Dic 2012 15:25
 

42 ha scritto:

Pensa che per renderla "fuorilegge" basterebbe spostarla dal lato opposto, pur mantendendo ne inalterate l'altezza e l'inclinazione icon_wink.gif


Questo perchè la Ducati, in fase di omologazione, non ha omologato la posizione della targa anche sulla destra oppure perchè per normativa non sono ammissibili le targhe a destra? Perchè se così fosse (2° choise) qualsiasi moto con la targa in sottocoda potrebbe essere trasformata legalmente in moto con targa laterale sinistra-arretrata ma con corretto angolo di inclinazione (certo che se non si vedesse la foto non si capirebbe nulla con la descrizione "laterale-sinistra-arretrata ma con corretto angolo di inclinazione" eusa_whistle.gif 0509_si_picchiano.gif ).
 
14006092
14006092 Inviato: 18 Dic 2012 16:02
 

-Barrett- ha scritto:


Questo perchè la Ducati, in fase di omologazione, non ha omologato la posizione della targa anche sulla destra oppure perchè per normativa non sono ammissibili le targhe a destra?

La seconda che hai detto... art. 259 comma 1 lettera a.

Citazione:
la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo


alla lettera f, invece, vengono specificate le condizioni geometriche di visibilita'.
 
14032680
14032680 Inviato: 2 Gen 2013 19:51
 

Ragazzi scusate la pigrizia ma ho letto tante cose su articoli e regole e vi chiedo direttamente senza cercare, io sulla r1 ho un portatarga abbastanza vecchio, ergo non ha il catarinfrangete. Domande: sono multabile? devo comprare solo il catarinfrangente o prendere un portatarga nuovo? le regole di inclinazione e illuminazione sono più che rispettate. doppio_lamp.gif
 
14032826
14032826 Inviato: 2 Gen 2013 20:59
 

Caste-R1 ha scritto:
sono multabile?

Assolutamente si...!! 0510_sorriso.gif

Caste-R1 ha scritto:
devo comprare solo il catarinfrangente o prendere un portatarga nuovo?

Vai in un negozio di racambi per moto e comperi un catarifrangente e la relativa staffettina per fissarlo al portatarga. icon_wink.gif
doppio_lamp.gif
 
14032880
14032880 Inviato: 2 Gen 2013 21:26
 

0509_up.gif aspetterò il bike expo, sperando di trovare un portatarga omologato. altrimenti prenderò solo il catarinfragnente! Grazie!
 
14033266
14033266 Inviato: 2 Gen 2013 23:39
 

Non ha alcun senso l'omologazione del portatarga; per essere in regola esiste una sola possibilità: andara in Yamaha e ordinare il pezzo originale. Tutto il resto è sanzionabile.
 
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