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Gancio traino per carrello moto: omologazione e costi
12896764
12896764 Inviato: 15 Gen 2012 22:02
 



crocum ha scritto:
Non comprerei il gancio a scomparsa ma quello rimovibile, così risparmio qualcosina!
Lollo sei sicuro di comprare il rimorchio solo x una moto? Così sei limitato e in pista ci potrai andare da solo e basta!
Con 700€ ne prendi uno usato a 2/3 posti

sicuro dato che non ho spazio per un tre posti in garage e i miei non hanno voglia di andare a vedere i carrellini usati ... eusa_wall.gif e io da minorenne senza auto non posso farci nulla ...
 
12897108
12897108 Inviato: 15 Gen 2012 23:11
 

E allora va bene così!!!
 
12897442
12897442 Inviato: 16 Gen 2012 0:20
 

crocum ha scritto:
E allora va bene così!!!

poi me lo pago con i miei soldi quindi carrello 3 posti nuovo non me lo posso permettere ... usato non mi portano a vederli e non hanno voglia di sbattersi quindi ... o monoposto nuovo oppure niente pista 0509_up.gif 0509_up.gif
 
12917781
12917781 Inviato: 21 Gen 2012 18:58
 

crocum ha scritto:
ho una domanda: è possibile acquistare un solo carrello ed utilizzarlo con due differenti automobili (ovviamente dotate entrambe di gancio traino)? Ogni auto avrebbe la sua targa ripetitrice, e la installo sul carrello a seconda dell'auto che utilizzo, è fattibile?
Grazie!


si

se non e un carelllo apendice

basta targa ripetitrice
 
12969901
12969901 Inviato: 4 Feb 2012 23:11
 

ricordo ch chi ha un carello e non sa se deve fare la revisone


Link a pagina di Acipavia.it


per ora non si fa'

ma attenzione in futuro

per ora son 2/3 anni ce non serve
 
12969908
12969908 Inviato: 4 Feb 2012 23:16
 

Link a pagina di Motorizzazionevercelli.191.it

ALLEGATO
"Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29 Gennaio 2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 gennaio 2003
Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t - Anno 2003.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice
della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale
periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione dei rimorchi di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, e'
disposta, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, la revisione dei
rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con
esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano
stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 2.
1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere
effettuate nel corso del 2003:
a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione
dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata;
b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i
veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
Per i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche
oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di
prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata
per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le
sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di
circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con
provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo
la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla
domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del
consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia
condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a
garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la
visita stessa risulti prenotata.
Roma, 17 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi"
 
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