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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Sequestro di 90giorni per targa illeggibile+PREFETTO.AIUTO!!
8381123
8381123 Inviato: 30 Ago 2009 14:59
 

Tuthmosi ha scritto:


Il mio non è un commento da genitore ma da uno che circola per strada onestamente e che giudica chi come te nasconde la targa alla stregua di chi vuole fare per strada quel c....... che vuole e restare impunito....è giusto che sia stato colpito e meritavi anche le sanzioni del codice penale.
Nessuna polemica. icon_wink.gif

concordo!
 
8387183
8387183 Inviato: 31 Ago 2009 15:21
 

ma la multa per targa illeggibile(sporca di fango per esempio) non era di 36 euro? icon_eek.gif
 
8387660
8387660 Inviato: 31 Ago 2009 16:24
 

Se è solo sporca, si.
Ma la targa non ha la calamita per lo sporco......e nemmeno mi risulta essere idrorepellente.....chi ha orecchie da intendere intenda, gli altri in camper..... icon_smile.gif
 
8407674
8407674 Inviato: 3 Set 2009 0:56
 

Riprendo il discorso per segnalare una sentenza che secondo me potrebbe chiarire un po' la questione, anche se il caso è leggermente diverso.

La Corte di Cassazione Penale, sez. V, con la sentenza n. 12936 del 18 febbraio 2003 ha esaminato il caso di una targa che era stata resa illeggibile tramite l'apposizione di un elastico (un pezzo di camera d'aria).
In quel caso, la Corte di Cassazione ha sentenziato che non potessero essere ravvisate né la violazione dell'art. 100 comma 14, né quella dell'art. 100 comma 12.

Cito testualmente:
"[...] poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).
A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile".

Io non vedo una sostanziale differenza fra coprire parte della targa con del grasso o con un elastico.
 
8410607
8410607 Inviato: 3 Set 2009 13:25
 

Ma perdonatemi......a sto punto andate via senza!
78 € e buona notte!
Nessuno potrà ipotizzare null'altro!
 
8436860
8436860 Inviato: 7 Set 2009 14:58
 

ma la Corte di Cassazione fa Giurisprudenza? e poi il 2003 era tanto tempo fa, mi sembra di aver letto in giro che si sono parecchio incarogniti (a ragione) ultimamente per i casi di targhe occultate (con malafede ovviamente), vedasi sentenza della Corte, che adesso non trovo, che ammetteva l'applicazione dell'art.100 comma 12 per una targa "sbiadita" (non più rifrangente) e in questo caso forse non c'era manco la malafede (che è evidente nel caso di elastici, bandane, catene, grasso ecc)
 
8437021
8437021 Inviato: 7 Set 2009 15:14
 

ecco la sentenza il comma è il 15° però:

Citazione:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 13 novembre 2007 – 30 gennaio 2008, n. 2214

(Presidente Settimj – Relatore Migliucci)

Fatto e diritto

Il Prefetto di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 23 marzo 2004 del Giudice di Pace di Feltre con cui era stata accolta l'opposizione proposta da A. M. avverso il verbale di contravvenzione che aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo a seguito del ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle caratteristiche di rifrangenza.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che il fermo amministrativo del veicolo opera soltanto nell'ipotesi di contraffazione della targa prevista dall'art. 100 co. 15, che fa riferimento al precedente co. 12, e non pure nel caso di violazione di cui al comma 13, contestata all'opponente per essere stata la targa ritirata perché priva delle caratteristiche di rifrangenza in quanto usurata.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, evocata in giudizio al posto del Ministero dell'Interno (nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare l'opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale) è stato sanato dalla condotta processuale tenuta dall'Avvocatura dello Stato la quale, pure avendo proposto il ricorso per cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all'irregolarità del contraddittorio (SU. 3117/2006).

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 quindicesimo comma e 216 codice della strada, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista soltanto nel caso di contraffazione della targa (art. 100 commi 12 e 15 cod. strada) e non pure nell'ipotesi contestata all'opponente di targa non rifrangente (art. 100 comma 13 cod. strada), perché usurata.

Il motivo va accolto.

Ai sensi dell'art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all'art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell'art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell'art. dell'art. 100 comma 15 cod. strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate.

la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.: deve essere rigettata l'opposizione proposta da A. M..

Le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico dell'opponente, risultato soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da A. M..

Condanna l'intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a debito.

 
8437420
8437420 Inviato: 7 Set 2009 15:54
 

sinceramente, a me sembra una barzelletta.
dici di aver sporcato di proposito la targa per passare gli autovelox (così puoi correre? vai in pista? se non c'hai i soldi allora trovati una passione meno dispendiosa) ma consapevole del fatto che se ti fermavano poi erano c***i.
E ora vuoi fare ricorso?
Addirittura vuoi rigirare la frittata dicendo che i vigili hanno fatto un tratto contromano per bloccarti?

per colpa di quelli che ragionano come te poi ci "odiano" e ci rompono le palle eusa_wall.gif
dai paga sta multa e fai la persona seria...
 
8437876
8437876 Inviato: 7 Set 2009 16:41
 

1motonera ha scritto:
ecco la sentenza il comma è il 15° però:

In quel caso, per targa non rifrangente, avevano applicato l'art. 100 comma 13 (sanzione di 23 euro) e comma 15 (ritiro della targa).

Io direi che le sentenze della Corte di Cassazione fanno giurisprudenza e non mi pare che una sentenza del 2003 si possa considerare antiquata.
Il Regio Decreto 12/1941 definisce così il suo compito: "La Corte Suprema di Cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge". Il recente Decreto Legislativo 40/2006 ha rafforzato la funzione monofilattica (cioè quella di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge) della Corte di Cassazione.
Ovviamente le sentenze decise a Sezioni Unite hanno un'importanza maggiore, ma anche le sentenze delle singole sezioni hanno il loro peso, almeno finché non si generano sentenze non uniformi sul punto, caso in cui sarà poi la stessa Cassazione, a Sezioni Unite, a stabilire il corretto indirizzo giurisprudenziale.
 
8454585
8454585 Inviato: 9 Set 2009 16:37
 

secondo me è stato contestato l'articolo sbagliato...
(e la sentenza postata da lance avvalora il mio pensiero)

l'art. 100/12° parla di circolazione con targa non propria (cioè di un'altro veicolo) o contraffatta, ossia una riproduzione che imita del tutto o in parte i dati di immatricolazione di un altro veicolo. la pena per la realizzazione di queste ultime è prevista all'art100/14° C.d.S.

in questo caso invece la targa, propria del veicolo e originale, non era leggibile. il fatto, previsto all' art.102/7°, prevede il pagamento di una violazione amm.va di euro 38.

MA se l'illegibilità deriva dalla volontà di non voler far leggere la targa (questo caso) per avere un vantaggio (non essere identificato nelle foto dell'avx) , il fatto rientra in quelli previsti dall'art. 490 C.P.

quindi andava fatto: elezione di domicilo, nomina del difensore, sequestro penale del veicolo con affidamento al custode.

alla fine.... meglio così... solo una sanzione amm.va....
 
8454952
8454952 Inviato: 9 Set 2009 17:22
 

1motonera ha scritto:
ma la Corte di Cassazione fa Giurisprudenza?


In Italia quando una sentenza viene emessa dalla Cassazione nessun altro organismo esistente la puo' piu' ne' impugnare ne' contestare ne' altro,dato che e' l' ultimo grado di giudizio...E' il caso di dire che cio' che sentenzia la Cassazione e' legge...

Link a pagina di It.wikipedia.org

extension icon_wink.gif
 
8499027
8499027 Inviato: 16 Set 2009 14:31
 

DOVEVI AGIRE IN QUESTO MODO:
- al termine del verbale, alla voce qualcosa da dichiarare, dovevi far scrivere che non era collante, ma era semplicemente sporcizia presa lungo la strada accidentalmente.
- dovevi far mettere a verbale che l'articolo leggimamente applicabile era il 102 comma 7 e non il 100 comma 12.
-Una volta verbalizzato il fatto che l'articolo competente non è il 100-12, ma il 102-7 l'autorità di pubblica sicurezza è al corrente del fatto che sta compiendo un abuso.

Fategli mettere a verbale tra le vostre dichiarazioni il fatto che sta compiendo, secondo voi, un abuso di potere in quanto pienamente conscio ed edotto del fatto che è l'articolo 102-7 e non il 100-12 quello legittimamente applicabile.

A questo punto son c***i suoi: l'art. 323 del codice penale stabilisce che " risponde di tale reato ( abuso di potere ) il pubblico ufficiale il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio".

Pena? Reclusione da 6 mesi a 3 anni: un pubblico ufficiale nel momento in cui commette abuso di ufficio non rappresenta più lo stato e quindi risponde in solido a titolo personale, cioè, se gli viene fatta causa, risponde lui e non lo stato

Comunque ora poi fare ricorso al GdP, nel ricorso scrivi che non si trattava affatto di un collante ma semplicemente di sporcizia attaccatasi lungo la strada accidentalmente...escludando così l'applicabilità dell'art. 100-12, altro motivo per il quale puoi escludere ulteriolmente il 100-12 e che stesso tu hai dichiarato che avevi una cifra interamente illegibile,l'art.100-7 dice:

Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

al contrario dell'art. 100-12che dice:

Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 ad euro 7.369

nel tuo caso non avevi contraffatto la targa, ma avevi la targa parzialmente illegibile, quindi l'art. leggittimamente applicabile è il 102-7. senza la sanzione accessoria del ritiro del libretto e la confisca del veicolo.

Fai ricorso al GdP 0509_up.gif hai delle motivazioni valide.
 
8499315
8499315 Inviato: 16 Set 2009 14:58
 

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:

Fai ricorso al GdP 0509_up.gif hai delle motivazioni valide.


così ti prendi pure una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale....

Come può motivare che la targa si è sporcata per "caso" con del grasso?

scuramente, alla targa saranno state fatte delle foto...


2) denunciare gli agenti per l'art. 323 C.P.? scrivilo tutto l'articolo, poi studia bene le basi del diritto penale in italia e vedrai che non c'entra proprio nulla...


x blackR1

il mio consiglio te l'ho già dato.... vedi tu cosa fare...
 
8500708
8500708 Inviato: 16 Set 2009 17:51
 

crazymiky81 ha scritto:


così ti prendi pure una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale....

Come può motivare che la targa si è sporcata per "caso" con del grasso?

scuramente, alla targa saranno state fatte delle foto...


2) denunciare gli agenti per l'art. 323 C.P.? scrivilo tutto l'articolo, poi studia bene le basi del diritto penale in italia e vedrai che non c'entra proprio nulla...


x blackR1

il mio consiglio te l'ho già dato.... vedi tu cosa fare...


False dichiarazioni?????? noo assolutamente...le ruote per strada prendono tanta sporcizia, può capitare di passare su un tratto di strada dove stanno rifacendo l'asfalto e quindi si attacca il catrame sotto le ruote...le quali lo gettano sulla targa...a me è capitato!!! icon_wink.gif

anche se hanno fatto le foto non possono risalire alla sostanza presente sulla targa...avrebbero dovuto analizzarne un campione in laboratorio... icon_asd.gif cosa impossibile...lo dice il vigile che è collante, ma con le chiacchiere puoi dire quello che vuole, bisogna dimostrare le cose...

in questo caso ci troviamo difronte ad una targa parzialmente illegibile...quindi l'art.applicabile è il 102-7

comunque l'art.323cp completo:

Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

0509_up.gif sono molto + preparato di quello che pensi...
 
8501340
8501340 Inviato: 16 Set 2009 19:12
 

Come ho già scritto, secondo me gli estremi per il ricorso ci sono, dal momento che è stato contestato il comma sbagliato.

Gli estremi per denunciare gli agenti ai sensi dell'art. 323 CP, invece, io non ce li vedo per niente. Bisognerebbe dimostrare che gli agenti hanno agito intenzionalmente per danneggiare ingiustamente il trasgressore, mentre al massimo si può sostenere che abbiano sbagliato (cosa che non mi risulta costituisca reato).

Per quanto riguarda la targa, non è questione di fotografie: la targa è stata ritirata, quindi è nella disponibilità delle FdO.
 
8503924
8503924 Inviato: 17 Set 2009 9:33
 

Lance ha scritto:

Gli estremi per denunciare gli agenti ai sensi dell'art. 323 CP, invece, io non ce li vedo per niente. Bisognerebbe dimostrare che gli agenti hanno agito intenzionalmente per danneggiare ingiustamente il trasgressore, mentre al massimo si può sostenere che abbiano sbagliato (cosa che non mi risulta costituisca reato)


certo in questo caso gli estremi non ci sono, in quanto il vigile non era al corrente che stesse sbagliando articolo, e quindi non è stata una cosa volontaria; mentre se il trasgressore avesse messo al corrente il vigile che stesse sbagliando articolo, in quel caso il vigile era perfettamente conscio dell'errore che stava per compiere ed in quel caso il 323 poteva essere applicato. 0509_up.gif
 
8506806
8506806 Inviato: 17 Set 2009 16:32
 

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:

False dichiarazioni?????? noo assolutamente...le ruote per strada prendono tanta sporcizia, può capitare di passare su un tratto di strada dove stanno rifacendo l'asfalto e quindi si attacca il catrame sotto le ruote...le quali lo gettano sulla targa...a me è capitato!!! icon_wink.gif


se ci dobbismo prendere in giro dillo subito... scusami ma mi permetto di pensare , al contrario della maggioranza degli italiani, che gli agenti accertatori abbiano un minimo di cognizione di quello che stanno facendo... nel caso trattato in questro topic il trasgressore non tornava a casa da un giro fuori-strada con la moto coperta da 2 cm di fango.... quindi se in "catrame" (nettamente diverso dal grasso) si attacca sulla moto, si troveranno "leggere" (non tali da occultare interi numeri....) tracce di questo elemento sia sul posteriore del veicolo, oltre che sulla targa, sia dietro alla ruota anteriore (tiro ad indovinare, dietro alla ruota anteriore non c'era tutto questo sporco di questo materiale similare a quello presente sulla targa...)

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:

lo dice il vigile che è collante, ma con le chiacchiere puoi dire quello che vuole, bisogna dimostrare le cose...


infatti le dichiarazioni rese dall' pubblico ufficiale sono vere fino a querela di falso....

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:


in questo caso ci troviamo difronte ad una targa parzialmente illegibile...quindi l'art.applicabile è il 102-7

confermo... in concorso all'art. 490 C.P.

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:

certo in questo caso gli estremi non ci sono, in quanto il vigile non era al corrente che stesse sbagliando articolo, e quindi non è stata una cosa volontaria; mentre se il trasgressore avesse messo al corrente il vigile che stesse sbagliando articolo, in quel caso il vigile era perfettamente conscio dell'errore che stava per compiere ed in quel caso poteva essere applicato.


L'abuso di potere vi è quando il pubblico ufficiale con una sua azione VUOLE (volontà) avere un vantaggio o causare un danno ad un secondo soggetto.

in questo casso non vedo la VOLONTA' di arrecare un danno, anche perchè il trasgressore non ha alcun titolo per dire se l'azione dell'agente sia sbagliata o meno..
(ed inoltre, a mio parere, in questo caso, l'errore crea un'infrazione minore a quella prevista realmente all'art.490 C.P. )


DOMATORE_DI_R1 ha scritto:

0509_up.gif sono molto + preparato di quello che pensi...


scusa, ma ai miei occhi hai dimostrato l'esatto opposto icon_rolleyes.gif
 
8506955
8506955 Inviato: 17 Set 2009 16:55
 

crazymiky81 ha scritto:


scusa, ma ai miei occhi hai dimostrato l'esatto opposto icon_rolleyes.gif


caro professore, eusa_wall.gif se avessi letto il commento seguente,notavi che ho ribadito che il 323cp non poteva essere applicato nel caso in esame, dato che non c'era volontarietà.. 0509_up.gif


secondo me ti devi rileggere un pò l'art.323c.p: Abuso d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare
a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno
ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato,
con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

nel caso in esame non è applicabile, in quanto il vigile può anche darsi che si stesse sbagliando, quindi da parte sua non c'era volontarietà.
se invece il presunto trasgressore avesse reso noto al FdO che l'articolo applicato non era giusto, questo sarebbe stato conscio del fatto che stava commettendo un abuso, e quindi nei sui comfronti poteva essere applicato l'art.323c.p in quanto arrecava un ingiusto danno al trasgressore
 
8507273
8507273 Inviato: 17 Set 2009 17:41
 

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:
crazymiky81 ha scritto:


scusa, ma ai miei occhi hai dimostrato l'esatto opposto icon_rolleyes.gif


caro professore, eusa_wall.gif secondo me ti devi rileggere un pò l'art.323c.p: Abuso d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare
a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno
ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato,
con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

nel caso in esame non è applicabile, in quanto il vigile può anche darsi che si stesse sbagliando, quindi da parte sua non c'era volontarietà.
se invece il presunto trasgressore avesse reso noto al FdO che l'articolo applicato non era giusto, questo sarebbe stato conscio del fatto che stava commettendo un abuso, e quindi nei sui comfronti poteva essere applicato l'art.323c.p in quanto arrecava un ingiusto danno al trasgressore


grazie per il professore.... (anche se non lo sono e non mi considero tale...)
è italiano:

abuso: uso di un diritto o di un potere per fini diversi da quelli per i quali è stato riconosciuto

sbaglio:atto, effetto dello sbagliare

sbagliare: 1) commettere errore 2) scambiare, prendere una cosa per un'altra 3) eseguire male 4) scegliere male

errore: atto, effetto dell'allontanarsi dalla verità, dal giusto, dal conveniente; mancanza di esattezza, sproposito

l'azione in esame parte prima dall' passaggio che tu dichiari: alla vista di un'infrazione gli agenti procedono al controllo e al contesto (e in questo passaggio non vedo il fine di arreccare un danno ingiusto)
il trasgressore fà una dichiarazione, esprime un parere, ma questo rimane. Per dire se una azione giudiziaria è corretta, vi sono altre figure.
 
8507707
8507707 Inviato: 17 Set 2009 18:55
 

crazymiky81 ha scritto:


grazie per il professore.... (anche se non lo sono e non mi considero tale...)
è italiano:

abuso: uso di un diritto o di un potere per fini diversi da quelli per i quali è stato riconosciuto

sbaglio:atto, effetto dello sbagliare

sbagliare: 1) commettere errore 2) scambiare, prendere una cosa per un'altra 3) eseguire male 4) scegliere male

errore: atto, effetto dell'allontanarsi dalla verità, dal giusto, dal conveniente; mancanza di esattezza, sproposito

l'azione in esame parte prima dall' passaggio che tu dichiari: alla vista di un'infrazione gli agenti procedono al controllo e al contesto (e in questo passaggio non vedo il fine di arreccare un danno ingiusto)
il trasgressore fà una dichiarazione, esprime un parere, ma questo rimane. Per dire se una azione giudiziaria è corretta, vi sono altre figure.


se non hai capito non ci sono problemi, te lo rispiega altre 10 volte come ai bambini delle elementari: icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif


L'azione in esame parte prima dal passaggio: alla vista di un'infrazione gli agenti procedono al controllo e al contesto.

Una volta accertatisi dell'effettiva infrazione, procedono alla compilazione del verbale, trascrivendo in esso l'articolo che secondo loro è stato trasgredito;

le forze dell'ordine hanno un grossa responsabilità, il loro compito è quello di applicare la legge in modo oggettivo e non soggettivo, i loro atti devono essere estranei a scelte personali, e non si possono permettere il lusso di sbagliare l'applicazione di un articolo, facendo pagare pene al trasgressore non leggittimamente giuste.

nel caso in cui, PER SBAGLIO viene applicato l'articolo non giusto, quindi un art. non leggimamente applicabile, il trasgressore (se al corrente) deve far presente all'agente dello sbaglio che è stato fatto e far correggere il verbale.

L'agente è dovuto a correggere il verbale, perche non può applicare un articolo per un'altro....

Se l'agente si rifiuta di correggere il verbale e insiste che secondo lui l'art. applicabile è il suo, allora:

una volta verbalizzato il fatto che l'articolo competente è diverso da quello applicato, l'autorità di pubblica sicurezza è al corrente del fatto che sta compiendo un abuso,
fategli mettere a verbale tra le vostre dichiarazioni il fatto,che secondo voi, sta compiendo un abuso di potere in quanto pienamente conscio ed edotto del fatto che l'articolo da lui applicato, non è leggittimamente applicabile.

A questo punto son c***i suoi: l'art. 323 del codice penale stabilisce che " risponde di tale reato ( abuso di potere ) il pubblico ufficiale il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio".

Pena? Reclusione da 6 mesi a 3 anni: un pubblico ufficiale nel momento in cui commette abuso di ufficio non rappresenta più lo stato e quindi risponde in solido a titolo personale, cioè, se gli viene fatta causa, risponde lui e non lo stato

Spero di essere stato chiaro 0509_up.gif

A mali estremi, estremi rimedi 0509_up.gif
 
8507860
8507860 Inviato: 17 Set 2009 19:22
 

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:
nel caso in cui, PER SBAGLIO viene applicato l'articolo non giusto, quindi un art. non leggimamente applicabile, il trasgressore (se al corrente) deve far presente all'agente dello sbaglio che è stato fatto e far correggere il verbale.
L'agente è dovuto a correggere il verbale, perche non può applicare un articolo per un'altro....

Come ha già scritto Crazymiky81, il trasgressore non ha titolo per dire quale sia l'articolo corretto da applicare.
Se l'agente ritiene in perfetta buonafede di dover applicare l'art. X, comma Y e io gli dico che secondo me deve applicare invece l'art. Z, comma T, lui può anche ripensarci e concordare con me, ma può benissimo rimanere della sua idea, sempre in buonafede, e fare il verbale come ritiene giusto fare.
Poi, visto che gli agenti sono certamente più preparati di me, se io faccio ricorso probabilmente lo perderò, ma se anche venisse fuori che avevo ragione io, il GdP potrà annullare il verbale, ma da qui all'abuso di potere di strada ce n'è tanta: bisognerebbe dimostrare che l'agente ha volontariamente redatto un verbale sbagliato per danneggiarmi, ma per questo non basta certamente che io avessi fatto presente l'errore, dovrei dimostrare anche che l'agente si era reso conto di essere in errore, che è una cosa ben diversa!
 
8507940
8507940 Inviato: 17 Set 2009 19:34
 

ma sicuramente...il trasgressore non ha alcun titolo per stabilire quale sia l'art....ma ha il diritto di mettere a verbale ciò che vuole...quindi poi il giudce di pace stabilirà effettivamente le responsabilità... 0509_up.gif
 
8508106
8508106 Inviato: 17 Set 2009 19:59
 

Lance ha scritto:
DOMATORE_DI_R1 ha scritto:
nel caso in cui, PER SBAGLIO viene applicato l'articolo non giusto, quindi un art. non leggimamente applicabile, il trasgressore (se al corrente) deve far presente all'agente dello sbaglio che è stato fatto e far correggere il verbale.
L'agente è dovuto a correggere il verbale, perche non può applicare un articolo per un'altro....

Come ha già scritto Crazymiky81, il trasgressore non ha titolo per dire quale sia l'articolo corretto da applicare.
Se l'agente ritiene in perfetta buonafede di dover applicare l'art. X, comma Y e io gli dico che secondo me deve applicare invece l'art. Z, comma T, lui può anche ripensarci e concordare con me, ma può benissimo rimanere della sua idea, sempre in buonafede, e fare il verbale come ritiene giusto fare.
Poi, visto che gli agenti sono certamente più preparati di me, se io faccio ricorso probabilmente lo perderò, ma se anche venisse fuori che avevo ragione io, il GdP potrà annullare il verbale, ma da qui all'abuso di potere di strada ce n'è tanta: bisognerebbe dimostrare che l'agente ha volontariamente redatto un verbale sbagliato per danneggiarmi, ma per questo non basta certamente che io avessi fatto presente l'errore, dovrei dimostrare anche che l'agente si era reso conto di essere in errore, che è una cosa ben diversa!

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perchè se lo dice la guardia, è un povero ignorante
se lo dice un'altro ha ragione....

mi ricorda tanto quel topic sull' "attentato alla sicurezza dei trasporti" icon_asd.gif icon_asd.gif
 
8508222
8508222 Inviato: 17 Set 2009 20:15
 

DOMATORE_DI_R1 ha scritto:
ma sicuramente...il trasgressore non ha alcun titolo per stabilire quale sia l'art....ma ha il diritto di mettere a verbale ciò che vuole...quindi poi il giudce di pace stabilirà effettivamente le responsabilità... 0509_up.gif

Un'eventuale abuso di ufficio non viene giudicato dal GdP, ma dal tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis C.P.P.). icon_wink.gif
 
8509061
8509061 Inviato: 17 Set 2009 21:54
 

crazymiky81 ha scritto:


così ti prendi pure una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale....

Come può motivare che la targa si è sporcata per "caso" con del grasso?

scuramente, alla targa saranno state fatte delle foto...


2) denunciare gli agenti per l'art. 323 C.P.? scrivilo tutto l'articolo, poi studia bene le basi del diritto penale in italia e vedrai che non c'entra proprio nulla...


x blackR1

il mio consiglio te l'ho già dato.... vedi tu cosa fare...




Guarda che forse è a te che sfuggono le "basi del diritto penale in italia". In uno stato di diritto è chi accusa che deve provare la colpevolezza. Si è innocenti fino a prova contraria, è un principio costituzionale questo. Per il resto concordo con chi ha affermato che nel caso di specie non si tratta di targa contraffatta, ma semplicemente temporaneamente illegibile.
 
8509673
8509673 Inviato: 17 Set 2009 23:26
 

ECHOES1976 ha scritto:




Guarda che forse è a te che sfuggono le "basi del diritto penale in italia". In uno stato di diritto è chi accusa che deve provare la colpevolezza. Si è innocenti fino a prova contraria, è un principio costituzionale questo. Per il resto concordo con chi ha affermato che nel caso di specie non si tratta di targa contraffatta, ma semplicemente temporaneamente illegibile.


condivido pienamente... 0509_up.gif
 
8510445
8510445 Inviato: 18 Set 2009 9:45
 

ECHOES1976 ha scritto:
crazymiky81 ha scritto:


così ti prendi pure una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale....

Come può motivare che la targa si è sporcata per "caso" con del grasso?

scuramente, alla targa saranno state fatte delle foto...


2) denunciare gli agenti per l'art. 323 C.P.? scrivilo tutto l'articolo, poi studia bene le basi del diritto penale in italia e vedrai che non c'entra proprio nulla...


x blackR1

il mio consiglio te l'ho già dato.... vedi tu cosa fare...




Guarda che forse è a te che sfuggono le "basi del diritto penale in italia". In uno stato di diritto è chi accusa che deve provare la colpevolezza. Si è innocenti fino a prova contraria, è un principio costituzionale questo. Per il resto concordo con chi ha affermato che nel caso di specie non si tratta di targa contraffatta, ma semplicemente temporaneamente illegibile.


**************
scusa, ma dalle foto della targa sporca di grasso si vede che il grasso non è "schizzato" sopra, ma è stato messo con un dito, con precisione metodica, giusto per coprire o modificare certe lettere
ma che cosa c'è da provare?

per quanto riguarda l'abuso di ufficio....
nell'esempio fatto da domatore:
"nel caso in cui, PER SBAGLIO viene applicato l'articolo non giusto, quindi un art. non leggimamente applicabile, il trasgressore (se al corrente) deve far presente all'agente dello sbaglio che è stato fatto e far correggere il verbale.
L'agente è dovuto a correggere il verbale, perche non può applicare un articolo per un'altro....e se non lo fa è abuso di ufficio...etc...etc"
mi accodo a quanto detto da crazymilk e lance
da un annullamento del verbale, all'abuso di ufficio ce ne è di strada!
anzi: il legislatore, con la nuova formulazione dell'art 323, ha voluto specificare (seguito da dottrina e giurisprudenza) che la natura del dolo che caratterizza il reato è addirittura quella di "dolo intenzionale". a differenza della precedente formulazione che prevedeva il dolo generico.
la cassazione ha perfino escluso la possibilità che si potesse configurare il reato in questione in presenza di dolo alternativo e di dolo eventuale
ergo: l'esempio di domatore non sta in piedi!
 
8510459
8510459 Inviato: 18 Set 2009 9:48
 

crazymiky81 ha scritto:

0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif

perchè se lo dice la guardia, è un povero ignorante
se lo dice un'altro ha ragione....

mi ricorda tanto quel topic sull' "attentato alla sicurezza dei trasporti" icon_asd.gif icon_asd.gif

perchè? che successe in quel topic?
 
8511623
8511623 Inviato: 18 Set 2009 13:17
 

desertvulture ha scritto:

**************



Guarda caro il mio arrogantello, che poi mi sembri "ciuccio e arrogantello" (la peggiore delle combinazioni) che qui le m*******e le stai sparando tu. Io non sono entrato nel discorso del reato di abuso di ufficio, perchè non ho tutti gli elementi necessariche per poterlo affrontare ed è troppo complesso da affrontare qui, quello che affermavo è semplicemente che sia nel diritto civile che a maggior ragione nel diritto penale, vige il principio giuridico secondo il quale chi è obbligato a portare prove per dimostrare la colpevolezza di qualcun altro è chi ACCUSA e non chi si difende. Ripeto, è un principio costituzionale questo.

Il conducente della motocicletta quindi ben poteva far annotare a verbale che la targa era sporca non a causa di un suo comportamento volontario, ma a causa di sporco accumulatosi solo per incuria. In questo modo avrebbe ben potuto impugnare il verbale innanzi al giudice di pace e TENTARE di sostenere le proprie ragioni. E' ovvio che anche gli agenti accertatori, attraverso prove fotografiche della targa e quant'altro avrebbero potuto convincere il Giudice. Il risultato sarebbe stato una sentenza di accoglimento o di rigetto del Giudice, con compensazione delle spese legali, ma almeno se la sarebbe giocata, tutto qui.
 
8512225
8512225 Inviato: 18 Set 2009 14:39
 

Quello che ho scritto sopra a proposito del GdP vale ovviamente solo in caso di contestazione di una sanzione amministrativa. Nel caso sia scattata a carico dell'autore del topic una denuncia penale è tutto un altro discorso. Ma anche in questo caso sarà il PM che lo accusa a dover dimostrare che il comportamento del motociclista è stato INTENZIONALE e cioè volto alla contraffazione della targa, se ciò non sarà provato ogni ragionevole dubbio e il se il Giudice non verrà convinto ci sarà l'assoluzione.
 
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