"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: [...]
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
[...]
2. Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
Articolo 12.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
l'ho postato qui tanto perchè è l'ennesimo esempio di quanto siano disonesti (o sprovveduti
