Leggi e Burocrazie
Riprese video amatoriali e legge sulla privacy!
Scritto da Maryj-Raptorina - Pubblicato 30/01/2012 09:02
Quando fotografiamo o riprendiamo altre persone e altre moto nel contesto di un evento (raduno, uscita, cene ecc.), possiamo incorrere nella violazione della privacy?

Mi è capitato spesso,dopo aver caricato video su Youtube, che qualche amico "saccente" mi avvisasse del rischio di incappare in una querela nel caso in cui qualcuno ripreso dalla mia videocamera volesse ricorrere per questioni di privacy, per vie legali.

Ebbene, dopo un'accurata ricerca e alcune domande ad amici "del foro" sono giunta alla conclusione certa che, durante un utilizzo generico e a scopo ludico e personale, anche se dovessi inquadrare con l'obiettivo qualcuno non desideroso di farne parte, non corro rischi particolari.

Qui di seguito posto un esempio saliente di ciò che ho sopra citato ed è relativo ad una sentenza di cassazione del 2010.

"...quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrate nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione."

L'articolo per intero:

Con la sentenza n. 47165/2010, la Cassazione ha provveduto a chiarire sulle video registrazioni e se e quando che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita.

Nel caso preso in esame dalla S. C., una coppia era stata condannata dai giudici di merito per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), per aver fatto riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante.

La Cassazione, analizzando il caso nell’ambito della sua competenza, ha ritenuto di condividere le argomentazioni della coppia incriminata, sostenenti che “le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi”. Il supremo giudice si preoccupa di rappresentare analiticamente la questione della liceità e relative condizioni della ripresa di scene concernenti non l’interno di un locale ma il suo ambiente esterno.

Secondo la S. C., è imprescindibile accertare se all’atto dell’intrusione nella sfera privata si pongono preclusioni alla ripresa o se, per conseguire la captazione di immagini vengano adottati tutti «gli accorgimenti volti a superare infissi, recinzioni» e ogni altro ostacolo che precluderebbero «naturalmente la visione».

Più in concreto, quindi, chi svolge le riprese non deve cercare di superare ostacoli come tendaggi, alberi o cespugli folti, o steccati, poiché, altrimenti, sarebbe evidente la sua volontà di violare il diritto alla privacy delle persone coinvolte nelle riprese.

Ciò, dovendo considerare peraltro - a parere dello scrivente - che la privacy di queste ultime sarebbe violata anche quando ne vengano ripresi beni personali dotati di un certo grado di identificabilità, anche indiretta, come per le automobili in cui sia sufficiente visibile le relativa targa.

Viceversa, secondo la S. C., quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrate nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione.

Si è opportunamente evidenziato come, secondo il Giudice di Legittimità, nel valutare la liceità delle riprese, «è necessario bilanciare l’esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell’individuo nonché la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell’immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti».

Per quanto attiene al trattamento di dati personali effettuato con riprese utilizzate a fini giornalistici, si segnalano due pronunce relative al medesimo caso concreto nel quale l’Autorità Garante ha vietato l’ulteriore pubblicazione, su di un settimanale, di immagini di un noto uomo politico fotografato all’interno del parco di una sua proprietà.

Al riguardo il Tribunale di Milano nel 2008 si era già espresso sulla vicenda per la parte di sua competenza, respingendo l’opposizione proposta dalla società editrice del settimanale (v. Relazione 2008, p. 213).
Il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, competente per territorio in ordine alle opposizioni proposte dall’agenzia giornalistica e dal fotografo, dapprima (sentenza n. 114 dell’8 maggio 2009) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento del Garante di blocco della pubblicazione del materiale fotografico, del quale non è prevista l’impugnabilità, attesa la sua temporaneità e provvisorietà, se no unitamente alla decisione finale di merito (art. 150 del Codice). Successivamente, ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del 13 settembre 2007 [doc. web n. 1620926] con il quale l’Autorità ha vietato l’ulteriore pubblicazione delle immagini (sentenza n. 115 del 19 maggio 2009).

Condividendo gli argomenti espressi dal Garante della Privacy, fatti propri anche dal giudice milanese, il Tribunale ha ritenuto nella specie illecita l’acquisizione delle immagini pubblicate per contrasto con norme del Codice e del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica: il fotografo aveva infatti violato il domicilio dell’interessato - dovendosi ritenere il parco quale pertinenza dell’abitazione - utilizzando mezzi tecnici particolarmente invasivi, costituiti da potenti teleobiettivi.

Fonte: Eutekne
 

Commenti degli Utenti (totali: 10)
Login/Crea Account



I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli utenti non registrati
Commento di: lalas_89 il 31-01-2012 12:47
Se veramente dovessimo contestare ogni singola fotografia o video in cui compaiono delle persone a noi estranee, a google street view cosa dovrebbero fare che con la loro mega fotocamera ti fotografano anche al di sopra della staccionata di casa tua?!?!?!
Commento di: 42 il 31-01-2012 12:52
Su google street view, infatti, visi e targhe sono offuscati
Commento di: lalas_89 il 31-01-2012 13:20
Visi e targhe si, ma non è offuscato il giardino di casa mia che facciamo un esempio è stato volutamente coperto da una staccionata ad altezza d'uomo per evitare gli occhi indiscreti della gente....
Commento di: prussianblue il 31-01-2012 14:51
Google heart e Street Wiew fanno comodo anche se, in qualche caso, possono invadere la privacy, non dimentichiamoci che oramai ci sono telecamere quasi ad ogni angolo di strada.
Commento di: Ocsecnarf il 31-01-2012 16:08
Per la S.C. non ci sarebbe differenza tra ciò che si vede e ciò che si filma, volontariamente, da un luogo pubblico o privato, all' interno di un altro luogo privato. Se però si usa un teleobiettivo, allora tutto cambia, si diventa invasivi.
Rimango dell' idea che condividere le sentenze della S.C. è spesso un atto di fede.
Meno male che però è lecito fare riprese agli astanti in occasione di una cena o di un raduno!
Commento di: Bruno02 il 01-02-2012 15:52
Ma secondo me non ci dovrebbe essere nessuna sanzione. Semplicemente però se una persona per motivi suoi proprio non vuole comparire, credo sia un suo diritto non comparire quindi senza andare ad eliminare proprio il video o foto nè impedirne la pubblicazione, penso che possa ottenere il fatto di avere la sua faccia sfuocata/ oscurata e buonanotte. Tutti sono contenti. Non penso che ci si debba aggrappare sempre alla legge, al cavillo o altro.. sono questioni di buon senso. Anche perchè se tizio mi fotografa ed io lo informo cortesemente che non voglio comparire.. non penso che tizio mi tiri fuoricon fare arrogante la legge che può farlo, altrimenti gli spezzo le dita in 3 punti e sono sicuro che anche tizio converrà con me su quanto sarebbe stato meglio discuterne.
Commento di: Maryj-Raptorina il 01-02-2012 20:19
Pienamente d'accordo con te Bruno,ma purtroppo sempre più spesso il buon senso scompare e al suo posto compare la poca voglia di discutere e chiedere le cose e vien facile voler ricorrere alla legge..
Commento di: GuidoPiano il 01-02-2012 19:51
In effetti non vedo che differenza ci sia tra dire o scrivere che ho visto Pierino camminare in Via Teulada e pubblicare una foto o un video in cui compare. L'informazione è la stessa e come me potrebbe averlo visto chiunque, quindi non era sua intenzione esplicita nascondersi.
Commento di: nanni50 il 10-02-2012 14:00
E' vero, molto spesso quando mi fermo in strade isolate ad esplicare le mie funzioni fisiologiche più impellenti,

guardo sempre bene che non ci sia nessuno !

Poi quando voglio la riservatezza certa vado in un WC.

Ciao, scusate ma la bischerata ci voleva.
Commento di: Dyrt il 12-02-2012 22:24
come hai scritto tu stessa non corri nessun rischio se non usi la telecamera per introdurti nella vita privata delle persone, le persone che non vogliono essere riprese in luogo pubblico se ne possono stare a casa o possono indossare il burka

però può capitare che in caso di incidente o reato grave ti sequestrino la videocamera (sequestro probatorio) e ti incriminino grazie a delle prove raccolte dalla visione del tuo stesso video, come per esempio la velocità fuori codice o il mancato inserimento della freccia per sorpassare.