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Help me!!!! Incidente sabato 17/10
8697659
8697659 Inviato: 18 Ott 2009 8:31
Oggetto: Help me!!!! Incidente sabato 17/10
 

Ciao a tutti i Tiger-isti, ieri mattina alle ore 11:00 sulla tangenziale sud di Parma,sono stato vittima di un incidente del tipo: TURBATIVO,cioè non vi e stata nessuna collisione,ma i danni si vedono e si sentono. Andavo tranquillo 90 Kh sulla corsia di sorpasso,quando una bella donnina,con una Toyota Yaris nera, per facilitare l'ingresso di una macchina in tangenziale,si sposta senza controllare chi ci fosse alla sua sinistra,stringendomi fino a farmi sbattere sul muro separatore. Morale,una caduta disastrosa,ma senza conseguenze gravi (ringrazio il Dio e tutti i santi che ci sono). La Donzella che non si e accorta di nulla si e fermata 300 M dopo. Sono stato soccorso da 3 persone molto disponibili che hanno chiamato il 118 e la Stradale. Vengo caricato e portato in ospedale e SVENGO. La SANA ( t***a) non essendoci stato impatto non ha lasciato le generalità,e a causa della distanza dell'auto nessuno ha preso la targa.

comunque. se qualcuno di voi sa come aiutarmi a risolvere questa situazione,o può fornirmi dei consigli,fatemi un trillo.

I poliziotti hanno emesso un verbale di incidente,invitandomi ad andare in comando per la denuncia. (cosa che farò sicuramente). Ora mi trovo con: le rotule del ginocchio completamente pelate,una bella grattata al gomito e il pollice della mano fratturato.

Da quello che ricordo la mia tiger era conciata malino (lunedì andrò a vederla)

Ormai sono veramente demoralizzato e stra incazzato,perchè non e possibile che nel 2009,si possano verificare dinamiche di questo tipo, dove per paura di pagare 10€ in più all'anno in assicurazione,si lasci la gente in braghe di tela. e sopratutto le assicurazioni che per questi incidenti non rispondano di nulla.

Pensare che per colpa di una persona negligente e distratta potevo non vedere più i miei figli e mia moglie.
E poi mi vengono a dire di essere tollerante con la gente,ma come si fa.......in giro c'è gente pronta ad UCCIDERTI e lasciarti li.

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Scusate lo sfogo ma solo chi va in moto può capirmi in questo momento. 0510_sad.gif
 
8697670
8697670 Inviato: 18 Ott 2009 8:49
 

ma hai testimoni che hanno isto l incidente?
 
8697686
8697686 Inviato: 18 Ott 2009 8:55
 

giorgiocentauro ha scritto:
ma hai testimoni che hanno isto l incidente?


I testimoni che hanno visto l'accaduto non si sono fermati,e quelli che mi hanno soccorso sono arrivati subito dopo.

Questa e sfiga !!!!!!! 0509_down.gif
 
8697690
8697690 Inviato: 18 Ott 2009 8:58
 

cavolo mi dispiace...comunque hai ragione purtroppo molta gente quando va in macchina è distratta e commette queste distrazioni che spesso mettono in serio pericolo la vita di noi motociclisti...spero si risolva tutto per il meglio... 0510_abbraccio.gif

UN LAMPS doppio_lamp.gif
 
8697698
8697698 Inviato: 18 Ott 2009 9:06
 

Dew ha scritto:


I testimoni che hanno visto l'accaduto non si sono fermati,e quelli che mi hanno soccorso sono arrivati subito dopo.

Questa e sfiga !!!!!!! 0509_down.gif


allora mi sa che non puoi fare molto a parte una denuncia ad ignoto visto che la signora non ha rilasciato i suoi dati
 
8697712
8697712 Inviato: 18 Ott 2009 9:16
 

La gente va a caso, meno male che sei qui a raccontarlo. mi spiace quel che e' successo 0510_sad.gif
 
8697797
8697797 Inviato: 18 Ott 2009 9:51
 

Sono pessimista.
Fammi però capire. La tizia si è fermata 300 metri dopo. Perchè così distante ? e soprattutto perchè si è fermata? E tu, come hai fatto a capire che si è fermata ? Non eri a terra con qualche problemino?
Non serve a molto ma a capire se c'è qualche elemento in più magari per coinvolgere il Fondo di Garanzia.
 
8697816
8697816 Inviato: 18 Ott 2009 10:00
 

OFH2O ha scritto:
Sono pessimista.
Fammi però capire. La tizia si è fermata 300 metri dopo. Perchè così distante ? e soprattutto perchè si è fermata? E tu, come hai fatto a capire che si è fermata ? Non eri a terra con qualche problemino?
Non serve a molto ma a capire se c'è qualche elemento in più magari per coinvolgere il Fondo di Garanzia.


Quando si sono fermate le persone che mi hanno soccorso,e spostato dal centro della carreggiata,ho visto la macchina nera, con le 4 freccie in lontananza,probabilmente ha visto dallo specchietto retrovisore,poi e venuta a piedi fin li,ma continuando a dire che lei non si e accorta di nulla.

poi e arrivata l'ambulanza e sono stato portato via.
in seguito la polizia stradale e venuta al pronto soccorso e come prima cosa mi hanno fatto il test dell'alcool,e poi mi hanno informato che sull'accaduto cerano solo le persone che mi hanno soccorso,ma la tizia era già sparita,non lasciando le generalità a nessuno.
In conclusione mi ritrovo con: 3 testimoni che non hanno assistito all'accaduto,e una persona ignota.
 
8699985
8699985 Inviato: 18 Ott 2009 17:51
 

Se nessuno può testimoniareche sei caduto a seguito della manovra della Toyota o che comunque la Toyota ha causato la turbativa della caduta, per me non c'è nulla da fare.
L'onere della prova è tuo.
Traine questa deduzione: che quando c'è una corsia di accelerazione dalla quale si immettono i veicoli occhio al veicolo che hai alla destra perchè potrebbero non dargli la precedenza e quindi sarebbe costretto a spostarsi (non rallenta nessuno, si spostano e basta).
 
8709367
8709367 Inviato: 20 Ott 2009 11:18
 

peccato che nessuno abbia preso almeno il numero di targa.

vi è una sentenza interessante nel caso di incidente senza collisione che può interessare:

è riferita con un veicolo che si immette da uno stop, ma potrebbe essere applicata ad altre manovre vietate

tratto da piemmenews

Tribunale di Fermo - Sentenza del 25/03/2002
T R I B U N A L E D I F E R M O

SENTENZA

(art.544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FERMO - SEZ. PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DEL GIUDICE

DR. GIUSEPPE LUIGI FANULI

Alla pubblica udienza del 25/3/2002 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

XXXXX n. a ............. il ..........., ivi res. via .........

-LIBERA PRESENTE-

Avv. C.S. Mennoia e L. Frascari del Foro di Fermo, di fiducia

IMPUTATA

Del delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché, alle ore 20,25 del 19/6/1999, in centro urbano del Comune di Montegranaro, immettendosi alla guida dell’autovettura Fiat Uno tg. XXXXX proveniente dalla via Umbria sul viale Zaccagnini (l’incrocio è segnalato da STOP con obbligo di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area di intersezione) con direzione di marcia centro-periferia e tagliando quindi la strada al motociclista YYYYY, che percorreva alla guida della moto Guzzi 1000 tg. ...... il viale Zaccagnini con medesimo senso di marcia, causandone la caduta e l’impatto del conducente a terra – cagionava per colpa la morte del YYYYY; morte che sopravveniva il successivo 13/8/1999 in conseguenza delle gravi lesioni (fratture diastasate dell’arco posteriore della 3°, 4°, 6°, 7° e 9° costa; frattura dell’arco posteriore medio della 5° e 8° costa; frattura scomposta poliframmentaria del terzo medio della clavicola destra) riportate nell’occorso per la protratta immobilità post traumatica e conseguente insorgenza di processo flebo trombotico all’arto inferiore destro, fonte dell’embolia polmonare manifestatosi mortale il giorno 13 agosto 1999. Specificandosi la colpa in imprudenza generica e violazione di specifiche norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 140 e 145 co. 5 Codice della Strada).

In Montegranaro il 19 giugno 1999

Con la partecipazione delle Parti Civili:

1) ........... ved. YYYYY

Avv. Giammario Grifi, sostituito dall’Avv. Massimiliano Cingolani del Foro di Macerata

2) ..........., in proprio e quale erede di YYYYY

Avv. Stefano Diamanti del Foro di Fermo

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero ha concluso per la condanna dell’imputata alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici di legge

L’Avv. Cingolani e l’Avv. Diamanti, per le parti civili, hanno concluso come da separati atti depositati unitamente alle note spese allegate al verbale d’udienza

L’Avv. Mennoia per l’imputata, ha concluso, in via principale, per l’assoluzione della stessa per non aver commesso il fatto; in via subordinata per la derubricazione del delitto contestato in quello di cui all’art. 590 c.p. e conseguente pronunzia di n.d.p. per mancanza di querela

FATTO E DIRITTO

Il G.U.P. in sede disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di XXXXX, per rispondere del reato segnato in rubrica.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale – nel corso della quale veniva escussi i testi indicati nelle liste, esaminata l’imputata e disposta perizia ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro - P.M., Difensori delle parti civili e Difesa dell’imputato formulavano le rispettive conclusioni, come sopra indicate.

L’istruttoria dibattimentale è stata “appesantita” da tutta una serie di questioni irrilevanti (con riferimento, ad esempio, all’esistenza o meno di “segni” sulla moto del povero YYYYY) e di deposizioni testimoniali irrilevanti e, in alcuni casi “sospette” (vedasi, ad esempio, alcune deposizioni di testi a discarico-prossimi congiunti dell’imputata, che, in questa sede, hanno inattendibilmente “ricordato” ciò che neanche in sede di indagini avevano riferito).

La dinamica del sinistro può essere agevolmente ed in modo attendibile ed oggettivo ricostruita alla luce della deposizione del teste oculare ....., della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, degli accertamenti e rilievi operati dai Carabinieri e dall’esemplare perizia tecnica del perito Walter Ciuti.

Quest’ultimo ha ricostruito su dati obiettivi e sulle emergenze dibattimentali il fatto, ha risposto con coerenza, con grandissima professionalità e in modo certo a tutte le domande e ha evidenziato l’infondatezza di tutte le obiezioni sollevate in merito al suo modus operandi dalla Difesa.

Alla luce delle predette risultanze deve concludersi, con il perito, con assoluta certezza, che “nella ‘forzata’ immissione operata dal conducente Fiat Uno tg. ...... XXXXX risiede tutta l’efficienza causale dell’incidente in oggetto”.

Come puntualmente osservato dal perito, anche a voler escludere che tra i due veicoli protagonisti del sinistro vi sia stato un contatto, è evidente che l’evento lesivo subito dalla vittima è stato causato in via esclusiva dalla condotta di guida gravemente negligente ed imperita dell’imputata che, pur potendo ben avvistare alla sua destra il sopraggiungere del ciclomotore condotto dal YYYYY, violava il segnale di Stop e ometteva di concedere la precedenza a quest’ultimo (il tutto in violazione dell’art. 145 del Cod.Strad.): con tale imprudente manovra di immissione causava una turbativa tale da provocare, con o senza contatto fisico tra i due veicoli, la perdita di equilibrio e la conseguente caduta del motociclo e del conducente.

E’ pertanto pienamente provata la grave condotta colposa contestata alla imputata, quale causa dell’evento lesivo riportato nell’occasione dal YYYYY.

Si tratta ora di verificare l’esistenza del nesso di causalità tra l’originario evento lesivo e l’evento mortale, verificatosi a distanza di poco meno di due mesi dall’incidente.

Sul punto le dichiarazioni dell’esimio prof. Tagliabracci non lasciano adito a dubbi di sorta.

Il Tagliabracci, consulente medico-legale nominato in sede di indagini preliminari ha chiarito inequivocabilmente che il processo tromboflebitico che è stato causa dell’embolia polmonare che ha cagionato il decesso del YYYYY ha tratto origine dall’immobilizzazione e dallo stress causati entrambi dal sinistro stradale, il quale, quindi, si è posto come causa efficiente (a’ sensi degli artt. 40 e 41 c.p.) dell’evento mortale.

Lo stesso consulente ha escluso, con incontestabili argomentazioni, che la decisione del XXXX di scegliere la terapia domiciliare abbia potuto inserirsi nella successione degli eventi interrompendo il nesso di causalità o ponendosi come concausa dell’evento.

Né ha avuto successo il pur abile tentativo della Difesa di individuare condotte abnormi, eccezionali, straordinarie della vittima, tale da “interrompere”, ex art. 41 co. 2 c.p., l’evidenziato nesso di causalità.

Va quindi affermata la penale responsabilità dell’imputata, in ordine al reato ascrittole.

Quanto ai profili connessi al trattamento sanzionatorio vanno riconosciute alla XXXXX, incensurata e di giovane età, le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante.

Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa la pena di mesi otto di reclusione (P.B.: Anni 1 R., ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.).

Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Segue, per legge, la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.

A norma del 2° comma dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 va disposta nei confronti dell’imputata la sospensione della patente di guida per la durata, ritenuta congrua, di anni uno.

L’imputata va, infine, condannata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese processuali sostenute dalle stesse parti civili, che si liquidano come in dispositivo.

Si ritengono sussistenti le condizioni per la concessione alla parte civile ......, coniuge superstite del YYYYY di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, ex art. 539 co. 2 c.p.p. pari a 50.000,00 euro, in considerazione dell’evidente, grave danno patito dalla stessa a seguito della perdita del coniuge. Entro detto limite il danno appare ampiamente provato, solo a tener presente il danno morale.

Alla parte civile ......, sorella della vittima può essere assegnata una provvisionale di 10.000,00.

Va infine disposta la trasmissione degli atti al P.M. in sede per valutare la penale rilevanza delle deposizioni dei ricordati testi a discarico.

P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FERMO

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara XXXXXX colpevole del reato ascrittole e in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante la condanna alla pena di mesi otto di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Patente di guida sospesa per anni uno.

Visti gli artt. 539, 540, 541 c.p.p. condanna l’imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile ...... una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 50.000,00 euro e alla parte civile ....... una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 10.000,00 euro. Condanna l’imputata al rimborso delle spese di costituzione ed assistenza dalle stesse parti civili sostenute, che liquida in complessivi 5.200,00 euro per ognuna, di cui 200 euro per spese vive. Atti al P.M. per quanto di eventuale competenza.

Fermo, il 25 marzo 2002



IL GIUDICE
 
8709976
8709976 Inviato: 20 Ott 2009 13:27
 

Dov'eri esattamente Dew? Direzione Reggio Emilia o Piacenza? Così provo a sentire se qualcuno sa qualcosa...
 
8710361
8710361 Inviato: 20 Ott 2009 14:24
 

Iarno ha scritto:
Dov'eri esattamente Dew? Direzione Reggio Emilia o Piacenza? Così provo a sentire se qualcuno sa qualcosa...


Ero in direzione Reggio Emilia.

Articolo pubblicato oggi a pag.7 della Gazzetta di Parma.

Grazie a tutti per il sostegno.

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8711885
8711885 Inviato: 20 Ott 2009 17:41
 

guarda per quello che so io un anno fà fui colpito con lo specchietto di una macchina sul polso facendomi cadere e rompere il polso per l'impatto con il suolo... questo disgrazziato se ne è scappato e mio padre ha fatto la denuncia contro ignoti e siamo stato risarciti.. ovviamente parla prima con un avvocato
 
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