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Tassa per moto [non iscritto FMI cosa fare per non pagarla?]
6038846
6038846 Inviato: 18 Ott 2008 20:37
 



Enduristaxcaso ha scritto:

Io ho letto da qualche parte che vogliono portarla a quattro anni icon_asd.gif


è la proposta fatta dall'FMI
 
6038866
6038866 Inviato: 18 Ott 2008 20:40
 

scovolix ha scritto:


è la proposta fatta dall'FMI

Infatti, speriamo che venga accettata icon_wink.gif
 
6038983
6038983 Inviato: 18 Ott 2008 20:54
 

Enduristaxcaso ha scritto:

Infatti, speriamo che venga accettata icon_wink.gif


per mezzi destinati a fare pochi km mi sembra una cadenza adeguata, magari potrebbero mettere dei limiti di utilizzo....
 
6203715
6203715 Inviato: 4 Nov 2008 0:31
 

Tornando al tema iniziale,come promesso Vi aggiorno sulla vicenda e Vi riporto integralmente quello che mi ha risposto la Regione Abruzzo:

in riferimento all’e-mail del 09/10/2008, si precisa che l’Automotoclub Storico Italiano, sin dal primo anno di applicazione della legge, con delibera del 09/11/2001, reiterata nei successivi anni, ha determinato di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 63 L. 342/2000, stabilendo che siano di particolare interesse storico e collezionistico soltanto quelli in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell’attestato di iscrizione.

Realtivamente, invece, alle istruzioni impartite con nota n. 81335/2001 emanata il 01/06/2001 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, le stesse devono considerarsi superate per il successivo intervento dell’Organismo competente ex lege.

Inoltre, a parere di questo Servizio, infatti, il possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’attestato di iscrizione non può costituire oggetto di autocertificazione o, comunque, di dichiarazione del contribuente, intestatario del veicolo. Vi si oppongono due fondamentali ragioni. La prima deriva direttamente dalla vigente normativa, dettata dal D.P.R. n. 445/2000, che non prevede l’autocertificabilità dei requisiti di tal tipo. La seconda è, invece, di ordine garantistico, difettando, in assenza di iscrizione al Registro Storico tenuto dall’A.S.I., la possibilità di verificare, in concreto, presso archivi, Enti o altro, la verididicità delle affermazioni rese, necessario presupposto della procedura di autocertificazione.

Per quanto sopra, i veicoli con età compresa fra 20 e 30 anni, per usufruire dell’esenzione su istanza a questo Servizio, devono avere la certificazione di storicità.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.
 
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