Leggi e Burocrazie
Il Fermo Amministrativo (ex confisca)
Scritto da Maurizio60 - Pubblicato 05/06/2007 22:19
La legge è cambiata: qualche confisca in meno, qualche fermo in più. Per chi è stato preso “prima” ecco le vie legali da tentare per riavere la moto...

Finalmente l’incubo è finito, o meglio, fa meno paura: la normativa che prevedeva la confisca delle moto anche per infrazioni lievi (ad esempio staccare una mano dal manubrio) è stata sostituita. La versione definitiva approvata dal Parlamento è più ragionevole della precedente e ha eliminato tra le più gravi ingiustizie perpetrate dallo Stato ai danni dei motociclisti. La legge resta comunque severa: semplicemente in molti casi la confisca viene sostituita dal fermo amministrativo per sessanta giorni.

CONFISCA e FERMO: la differenza sostanziale tra le due pene è che con la confisca si perde la proprietà del mezzo: dopo il sequestro la moto verrà messa all’asta. A seguito di una sanzione di fermo invece il soggetto rimane proprietario del mezzo: “scontata” la sanzione, il proprietario rientrerà nella piena disponibilità del mezzo. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa e come si applicherà.


Quando è prevista la CONFISCA:

Esistono ancora numerose infrazioni per le quali è prevista la confisca del mezzo. La legge la prevede nei seguenti casi:
  1. Se ciclomotori o motoveicoli siano utilizzati per commettere un reato (per esempio uno scippo).
  2. Se si guida in stato di ebbrezza.
  3. Se si guida sotto l’effetto di droghe.
  4. In caso di omesso soccorso, cioè se si provoca un incidente e non ci si ferma a prestare aiuto alle persone coinvolte.
  5. Se si organizza o si partecipa a gare non autorizzate.
  6. Se si gareggia con veicoli a motore.
  7. Se si fabbricano ciclomotori capaci di superare la velocità massima prevista dal Codice (45 Km/h), oppure chi effettui modifiche per aumentare la velocità massima.
  8. Se si usano ciclomotori sprovvisti di certificato di circolazione.

Quando è previsto il FERMO:

Ecco i casi in cui prima era prevista la confisca, e che ora sono puniti “solo” con il fermo del veicolo per 60 giorni:

  1. Se si circola con un ciclomotore non rispondente alle caratteristiche riportate sul certificato di circolazione o che superi i 45 Km/h (se nei due anni successivi si ripete l’infrazione il fermo sale a 90 giorni).
  2. Se si guida senza avere il libero uso di braccia, gambe e mani (se si ripete l’infrazione nei due anni successivi per due volte il fermo sale a 90 giorni).
  3. Se si sta seduti scorrettamente (se si ripete l’infrazione due volte nei due anni successivi il fermo sale a 90 giorni).
  4. Se un minorenne trasporta il passeggero su un ciclomotore (se si ripete l’infrazione per due volte nei due anni successivi il fermo sale a 90 giorni).
  5. Se pilota o passeggero sono senza casco (fermo di 90 giorni se si ripete per due volte l’infrazione nei due anni successivi).

Fermo più Confisca:
Altra novità dell’articolo 97: chiunque circoli con un ciclomotore senza targa (multa 65 euro) oppure circoli con targa non propria (multa 1.549 euro) è soggetto a un fermo amministrativo di 30 giorni. Se però nei due anni successivi viene nuovamente multato per gli stessi motivi il fermo si trasforma in confisca.

Il casco è graziato:
Una delle novità riguarda la sanzione riservata a chi guida senza casco: sparisce la confisca e ritorna il fermo. Una mossa curiosa: la legge n. 168 (che l’anno scorso aveva introdotto la confisca) era nata proprio per colpire in maniera “pesante” chi circolava senza casco. Ora il ripensamento. Anzi, la normativa sul fermo è meno gravosa rispetto a quella degli altri casi, perché il veicolo deve essere affidato al proprietario (che non può usarlo), mentre negli altri casi si dovrebbe usare la procedura che prevede la custodia a pagamento in un deposito giudiziario (con il rischio di trovarsi poi il mezzo danneggiato).

Come e perché tentare il ricorso:
La nuova normativa è in vigore dal 29 novembre 2006. Quindi tutti i provvedimenti di confisca eseguiti prima di tale data sono validi, perché regolati dalla precedente normativa. Presentare un ricorso chiedendo solo l’applicazione della nuova legge formalmente non risulterebbe possibile. Analoga situazione se si è impugnata la confisca e si è ottenuto un provvedimento di sospensione (rientrando quindi in possesso della moto): la legge applicabile è ancora la “vecchia”.

Era ingiusta:
Non bisogna però perdere le speranze: esistono interpretazioni contrarie rispetto a quanto detto. Esse prendono spunto da sentenze della Cassazione (n.4924/2005, n.4409/1995 e n.92/1996) le quali, analogamente a quanto avviene nel diritto penale, ritengono applicabile il principio del “favor rei” (che prevede di applicare a chi è stato sanzionato la legge più favorevole, anche se entrata in vigore successivamente all’infrazione) anche nel diritto amministrativo, cioè quello che riguarda multe e confische. Del resto lo stesso cambiamento della normativa dimostra in un certo senso che il sistema delle confische era “ingiusto” e in contrasto con altre leggi. Addirittura con i principi della Costituzione sull’uguaglianza dei cittadini e sulla tutela della proprietà privata; con la Costituzione e la legge n. 689/81 sulla tutela del principio della responsabilità personale (se l’infrazione non è commessa dal proprietario del mezzo); con la legge 689/81 sulla impossibilità di sanzionare un minore con un provvedimento amministrativo (se l’infrazione è commessa da un minorenne). Sono concetti da far presente al giudice in caso di ricorso per ottenere una valutazione favorevole e l’applicazione della nuova legge.

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Commento di: greatdna2 il 05-06-2007 23:43
scusami una cosa....nel casoun minorenne guidi un ciclomotore col contrassegno (il targhino), se si va in due si rischia la confisca o solo il fermo? no perchè io sapevo che col targhino c'era la confisca, con la nuova targa invece c'era solo un fermo di 30 giorni...
Commento di: Maurizio60 il 06-06-2007 08:40
Infatti il caso da te riportato prevede il fermo amministrativo di 30 gg se vieni "pizzicato" di nuovo nei due anni successivi all'infrazione il fermo sale a 90 gg.

Doppio lamps
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Commento di: Fra881 il 06-06-2007 18:54
e se invece si carica un passeggero essendo minorenni però su un 125 a 16 anni con la patente A1 cosa si rischia?
Commento di: greatdna2 il 06-06-2007 20:31
credo ke nel caso del 125 ci sia il fermo....
Commento di: vboss il 07-06-2007 09:55
Ciao,io mi trovo in una situazione molto incerta...Io fui fermato nei primi giorni del mese di ottobre perchè non avevo il casco,e quindi i vigili decisero che la pena da scontare erano 2 mesi di fermo e forse il motorino sarebbe andato in confisca..ma passati i due mesi,mio padre è andato in caserma per vedere cosa si dovesse fare e i vigili gli dissero che avrebbe dovuto aspettare che fosse arrivato il libretto di circolazione..ma dal momento che sono passati già 9 mesi da ottobre,sinceramente mi sono scocciato molto di non poter prendere il mio motorino..quindi cosa dovrei fare????vi prego datemi delle risposte concrete...
Commento di: SirBobyFirenze il 03-02-2010 15:41
scusate ma cosa significa "Se si sta seduti scorrettamente ".. Non so perchè ma a leggere queste cose mi sale un nervoso incredibile.
Commento di: abertazzoli il 11-08-2010 23:55
ciao mi chiamo andrea, io cinque anni fa, nell'agosto del 2005, ho venduto una moto ad un marocchino , il quale non mi ha pagato ed è stato fermato dai carabinieiri o dalla polizia poche settimane dopo la vendita.... ora come posso rintracciare la moto? cosa prevedeva la legge per sequestri di questo tipo, vengono santellati dopo quanti anni??? erano venduti al'asta grazie...