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segnalare [posti di blocco] SI O NO?
15350253
15350253 Inviato: 21 Mag 2015 7:29
Oggetto: segnalare [posti di blocco] SI O NO?
 

Link a pagina di Targatocn.it

Detto questo detto tutto.
Qui in zona le "rubalisie" capitano un pò troppo spesso.
Se non altro la moto è stata recuperata.

Io personalmente segnalo solo i velox imboscati nelle macchine. Perchè sono LADRI ,per il resto NO!
 
15350301
15350301 Inviato: 21 Mag 2015 8:25
 

Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.





2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;


Questo è quanto: aggiungo che la segnalazione è proibita e multata in Italia dalla notte dei tempi! icon_wink.gif
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.



4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie d’emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25a €275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €33,60a € 137,55.
 
15350663
15350663 Inviato: 21 Mag 2015 13:52
 

Be se vedo un motociclista intutato il week end lo avviso.. Si starà sicuramente facendo una passeggiata
 
15350669
15350669 Inviato: 21 Mag 2015 13:56
 

NOn sai quanti dalle mie parti escono con su la tuta intera, in assetto da SBK.. e vanno al bar icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif
 
15351645
15351645 Inviato: 22 Mag 2015 11:44
 

A parte quello che dice Kimo, che già bastrebbe, estrapolo dall'articolo:

. . . . uttavia, il proprietario accortosi della presenza dei ladri è riuscito a dare l’allarme al 112. L’opera dei militari è stata però vanificata a causa della scellerata abitudine di un automobilista, estraneo alla vicenda ed in via di identificazione, il quale nel transitare sulla strada e vedendo i carabinieri, si è premurato di “avvisare” lampeggiando i veicoli provenienti dalla parte opposta, tra cui i due malfattori a bordo della motocicletta rubata.

Quest’ultimi, giunti a pochi passi dal posto di controllo, avvisati dal lampeggio, hanno abbandonato il mezzo sulla strada e si sono dileguatinei campi circostanti, permettendo il recupero del mezzo.

Tanto basta, come risposta.
 
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