Sonmaury5 ha scritto:
però bisogna precisare che chiedere il rito abbreviato non vuol dire ammettere la propria colpevolezza..... il patteggiamento è poi un'altra cosa ancora....
Grazie della precisazione..
sgombro ha scritto:
Il reato di "omicidio stradale" (almeno di questo mi sembra si stia parlando), sei sicuro che sia già previsto dal nostro ordinamento giuridico?
No, infatti non si parla di "omicidio stradale" (che sarebbe una nuova fattispecie di reato), ma di omicidio colposo avvenuto in specifiche circostanze.
la violazione delle norme del cds sulla circolazione e/o di quelle sulla guida in stato di alterazione/ebbrezza sono "solo" delle aggravanti:
E' regolato dall'art. 580 del codice penale:
Citazione:
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.