Leggi il Topic


Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

Pagina 2 di 3
Vai a pagina Precedente  123  Successivo
 
sanzioni per tubi in treccia?
2695258
2695258 Inviato: 13 Ott 2007 0:09
 

iele123 ha scritto:
bisogna mascherare i tubi in treccia con una guaina di gomma nera... icon_lol.gif
e sperare che incontri montesano e verdone nei panni de "i due carabinieri"... icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
 
2695265
2695265 Inviato: 13 Ott 2007 0:12
 

e se uno mette delle manopole rosse non originali.....ci multano hahahaha
ciaooo icon_biggrin.gif
 
2704156
2704156 Inviato: 14 Ott 2007 19:14
 

il modo contorto col quale scrivono le regole fa si che chiunque voglia può farti una multa. a me è capitato di prendere una multa con due punti di patente perchè guidavo un ducato che notoriamente è omologato con tre sedili anteriori .nonostante sia scritto sul libretto di circolazione il vigile mi ha multato lo stesso.la multa era solo di 37 euro ma per i 2 punti ho fatto ricorso e naturalmente il giudice mi ha dato ragione.pensare che io dopo essermi informato presso l'aci ero andato dai vigili a chiedergli di strappare la multa per non perdere una giornata di lavoro per andare dal giudice ma niente.loro ci provano in tutti i modi sta a noi cercare di difenderci in tutti i modi
 
2724175
2724175 Inviato: 17 Ott 2007 11:25
 

esatto, loro giocano sul fatto che la gente per quieto vivere o per pigrizia, pagano e taci, invece bisogna rompergli le ....
Mio padre è stato multato perchè aveva portato mia madre in ospedale ed ha lasciato la macchina 10 minuti fuori dall'ospedale (senza dar fastidio o ostacolare nessuno).
Al ricorso, il capo dei vigili, è stato massacrato dal giudice di pace icon_wink.gif
 
2820242
2820242 Inviato: 29 Ott 2007 19:34
 

mi sa che i vigili sono un po frustrati ultimamente
provate a fare per 10 anni un lavoro come il viglile, in mezzo alle auto, nessuno ti rispetta, impegnato a castigare chiunque capiti, coi para occhi, senza guardare al di la del proprio naso, vorrei vedere come diventate, sono da capire anche loro, la vita è stata crudele.
Cosa si fa per vivere!!
 
3232152
3232152 Inviato: 21 Dic 2007 11:00
 

pasquiz ha scritto:
Una volta che il prodotto è stato approvato (omologato) ed è stato montato da meccanici competenti, mi spieghi perchè devo anche fare la "visita"? Dopo che oltretutto ho passato la revisione.


Scusami, questa non l'avevo vista. Se hai passato la revisione, si intende passata anche la "visita" visto che la revisione prevede la verifica dell'impianto frenante!
 
3250145
3250145 Inviato: 24 Dic 2007 15:14
 

Citazione:
mentre i copertoni sono componenti soggetti ad usura, come le pasticche, la trasmissione e i liquidi, i tubi dei freni non lo sono....ergo non sono assimilabili ai copertoni...


Sul libretto d'istruzioni della mia c'è scritto che vanno cambiati ogni quattro anni perchè la gomma si sclerotizza.

Io li ho messi in treccia a settembre 2007. La moto è stata immatricolata nel marzo 2004 e a marzo dovrei fare la revisione. Se ho capito bene, dopo potrei stare tranquillo o avrò ancora i freni troppo freni?
 
3278581
3278581 Inviato: 29 Dic 2007 12:30
 

GuidoPiano ha scritto:


Sul libretto d'istruzioni della mia c'è scritto che vanno cambiati ogni quattro anni perchè la gomma si sclerotizza.

Io li ho messi in treccia a settembre 2007. La moto è stata immatricolata nel marzo 2004 e a marzo dovrei fare la revisione. Se ho capito bene, dopo potrei stare tranquillo o avrò ancora i freni troppo freni?


stai tranquillo! icon_wink.gif
 
3278584
3278584 Inviato: 29 Dic 2007 12:30
 

avete notato che tutte le moto europee li montano di serie?
 
3280775
3280775 Inviato: 29 Dic 2007 16:34
 

Ok, grazie.
Anche il concessionario mi ha detto che secondo lui non ci sono problemi.
 
3288483
3288483 Inviato: 30 Dic 2007 22:13
 

Io ho fatto la revisione con i tubi in treccia, ma non hanno detto nulla a riguardo.
 
3309462
3309462 Inviato: 3 Gen 2008 11:44
Oggetto: Re: sanzioni per tubi in treccia?
 

neeko72 ha scritto:
Seal ha scritto:
stavo pensando di montare tubi in treccia e di usare un olio dot 5.
Ma ieri un mio amico mi ha detto che visto che la mia moto non è nata con i tubi aeronautici rischio sanzioni...
così come rischio sanzioni montando uno scarico aftermarket anche se con db killer e omologazione ecc ecc..
a me pare una stupidata in quanto se hanno già l omologazione di per se io non devo apportare modifiche al mio libretto.. è un po come se dovessi reimmatricolare la moto ogni volta che cambio marca di copertoni...
Sapete dirmi qualcosa di più in merito?


mentre i copertoni sono componenti soggetti ad usura, come le pasticche, la trasmissione e i liquidi, i tubi dei freni non lo sono....ergo non sono assimilabili ai copertoni...

per lo scarico chi ti ha detto che puoi incorrere in sanzioni si sbaglia e di grosso....lo scarico è stato da anni riconosciuto come componente soggetto ad usura...installandone uno appositamente omologato per il proprio mezzo, con db-killer installato e con collettore catalizzato(qual'ora quest'ultimo si trovasse nel terminale originale) non possono dirti nulla

per i tubi, come ti ho detto, se becchi l'agente che non fa sesso da una settimana puoi incorrere nella sanzione dell'articolo 78...con multa di 370€ e ritiro del libretto + revisione...ma in confidenza, in 20 anni di motociclismo attivo, l'avrò sentita applicare 1-2 volte... icon_wink.gif

su questo argomento viva la faccia delle case motociclistiche europee che ormai tutte installano tubi in treccia sulle loro moto di serie... icon_exclaim.gif


Guarda, io però con Spark omologati, mi son preso la multa lo stesso... il vigile non sapeva neanche dove andava controllata l'omologazione sul libretto.....
 
4512848
4512848 Inviato: 20 Mag 2008 17:19
 

Interessante questa discussione. Sto per montare il secondo disco sulla mia moto (l'impianto originale è mono disco con pompa da 13 o da 14, non ricordo).
Sto per montare una seconda pinza identica all'originale ed un secondo disco.
Inoltre devo però ad ogni costo cambiare anche la pompa e metterla da 16 perché la pompa originale va bene solo per un impianto mono disco.

Quindi secondo il vostro ragionamento sono passibile di ritiro del libretto e multa di 370€ ?

Da notare che si vede anche benissimo che la pompa non è la sua perché l'originale è nera, mentre la nuova è una brembo serie oro. Quindi ora mi ritrovo con la pompa del freno dorata e quella della frizione nera.
 
4533996
4533996 Inviato: 22 Mag 2008 14:28
 

Ho una domanda in tal proposito:

Ipotizziamo che io voglia equipaggiare la mia moto con tubi in treccia e poi faccia eseguire la revisione (o la visita di accertamento). Una volta superato il controllo, di fatto i tubi in treccia risulterebbero non "sanzionabili" in alcuna maniera ad eventuali controlli successivi da parte delle forze dell'ordine.

In parole povere, mi basta avere l'evidenza che i tubi in treccia sono stati installati prima di una verifica presso la motorizzazione, e che detta verifica ha avuto esito positivo, per mettermi "al sicuro" da eventuali contestazioni o comunque fornirmi gli strumenti per un efficace ricorso verso un eventuale contestazione?
 
4534189
4534189 Inviato: 22 Mag 2008 14:40
 

icon_eek.gif A cosa servonoi tubi in treccia ad un fermone?? icon_lol.gif

Non ti servirebbe a niente.
Non avresti prova che erano installati durante la revisione.
Una eventuale fattura del meccanico di data antecedente la revisione non costituirebbe prova.
Anzi, rischieresti di essere rimandato a revisione. icon_wink.gif
 
4534373
4534373 Inviato: 22 Mag 2008 14:51
 

Grifo ha scritto:
icon_eek.gif A cosa servonoi tubi in treccia ad un fermone?? icon_lol.gif

Non ti servirebbe a niente.
Non avresti prova che erano installati durante la revisione.
Una eventuale fattura del meccanico di data antecedente la revisione non costituirebbe prova.
Anzi, rischieresti di essere rimandato a revisione. icon_wink.gif


cioè, io faccio installare dei tubi in treccia, faccio fare il controllo sui freni in motorizzazione, lo passo, e se mi fermano sono ancora sanzionabile?

Perchè?

@grifo: Son fermone, ed orgoglioso di esserlo, ma al tempo stesso mi piace capire le cose... icon_wink.gif
 
4534781
4534781 Inviato: 22 Mag 2008 15:16
 

Se la MCTC te li passa e ti aggiorna la carta di circolazione allora non rischi nessuna sanzione.

La sanzione infatti è per chi applica le modifiche senza aggiornare la carta di circolazione.
 
4534904
4534904 Inviato: 22 Mag 2008 15:25
 

Nimwid ha scritto:


cioè, io faccio installare dei tubi in treccia, faccio fare il controllo sui freni in motorizzazione, lo passo, e se mi fermano sono ancora sanzionabile?
Perchè?


Il problema è proprio questo. Passare il controllo.
Lo potresti passare solo in caso di errore, cioè se non si accorgono della modifica in sede di revisione.

L'Art. 236. del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada disciplina le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Al C.2° specifica che:" ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

......

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
.....
, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. "

Ora quale casa costruttrice ti rilascia il nulla osta????

Perciò in base a questo articolo saresti passibile di sanzione ai sensi dell'art.78 C. 3° del CdS.

P.S. Tu 13° io 41°icon_wink.gif
 
4535035
4535035 Inviato: 22 Mag 2008 15:34
 

Mi avete detto quello che volevo sapere, vi ringrazio per la vostra cortesia e competenza.

Grazie.
 
4543328
4543328 Inviato: 23 Mag 2008 10:47
 

pasquiz ha scritto:
Una volta che il prodotto è stato approvato (omologato) ed è stato montato da meccanici competenti, mi spieghi perchè devo anche fare la "visita"? Dopo che oltretutto ho passato la revisione.


Perché siamo in italia, e sai benissimo che:
a) la revisione fatta in officina di fiducia serve più o meno come se la facesse tua zia pasticcera: inoltre, potresti girare
b) nessuno garantisce che quell'impianto frenante sia stato montato a regola d'arte: potresti averlo fatto tu, o la tua zia ottima pasticcera di cui sopra icon_wink.gif
c) non esiste omologazione per le PARTI dell'impianto frenante: vanno solo garantite le funzionalità. Escluse le parti consumabili (dischi e pastiglie), che devono essere sostituite con parti analoghe o migliori, il resto non puo' essere cambiato senza che ne venga verificata l'affidabilità.

E' vero che dubito esista un motociclista così idiota da montare un impianto frenante MENO performante. Ma è anche vero che c'è gente che gira con le slick o le gomme sulle tele in strada, quindi magari potremmo trovarci con qualche pilota di motogp con i dischi in carbonio durante un bel temporalone estivo... o roba simile.
Che poi i controlli su questo siano minimi credo sia scontato, pero' per essere tranquilli...

EDIT: Grifo ha risposto con più precisione icon_neutral.gif
 
4557024
4557024 Inviato: 24 Mag 2008 16:47
 

Grifo ha scritto:


Il problema è proprio questo. Passare il controllo.
Lo potresti passare solo in caso di errore, cioè se non si accorgono della modifica in sede di revisione.

L'Art. 236. del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada disciplina le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Al C.2° specifica che:" ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

......

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
.....
, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. "

Ora quale casa costruttrice ti rilascia il nulla osta????

Perciò in base a questo articolo saresti passibile di sanzione ai sensi dell'art.78 C. 3° del CdS.

P.S. Tu 13° io 41°icon_wink.gif



due cose, leggilo bene e tutto l'art. 236 reg. att. del CDS

Citazione:
# Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.


ecco il decreto in neretto non esiste, per cui la norma è inattuabile, così come è inattuabile la sanzione del 78... la sola appendice V non basta, perché tra quelle il decreto dovrebbe stabilire quali comportano la visita e prova, e quali no, restando libere.
 
4568018
4568018 Inviato: 26 Mag 2008 2:53
 

Stante quello che dici se io, senza modificare il telaio, monto dei freni a disco su un veicolo che originariamente aveva freni a tamburo mi dicono bravo?? eusa_think.gif

Io posso pure leggere tutto l'art. 236 reg. att., ma tu leggi bene quello che ho scritto e non solo quello che veniva postato nel 2006 su altri forum icon_wink.gif

Quello da te citato è il primo comma dell'art. 236 che parla dell'appendice V ove vengono riportate all'incirca un centinaio di carateristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, che se modificate possono (dato che riporti l'inesistenza del decreto) condurre a visita e prova il veicolo.

Il comma 2 specifica, discriminando le più delicate fra le modifiche previste dall'appendice V, quali devono avere il nulla osta della casa costruttrice.
Mancando il nulla osta la modifica non può essere effettuata, pertanto se viene posta in essere, si è passibili di sanzione ai sensi dell'art. 78.

Ripeto la domanda: Quale casa costruttrice ti rilascia il nulla osta per modificare l'impianto frenante??? Credo neanche la Burundi Bike & Co.

P.S. La giurisprudenza accetta che vengano sanzionate ai sensi dell'art. 78 CdS anche le modifiche riguardanti l'appendice V se rientrano nelle fattispecie previste agli artt. 71 e 72 del CdS

Fermo restando che potresti trovare un giudice che ti accolga il ricorso. icon_wink.gif
 
4577987
4577987 Inviato: 27 Mag 2008 0:38
 

Il decreto attuativo non esiste perchè prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione (DPR 495 del 16 dicembre 1992) sono entrate in vigore delle norme comunitarie (92/61/CEE del 30 giugno 1992 recepite dal D.M. del 05 aprile 1994) riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore.

L'art. 78 non è quindi applicabile per tutte le caratteristiche previste dall'appendice V (in questi casi per le difformità si applica quindi il 71, il 72 o il 79 C.d.S.).

Qualora però una modifica riguardi uno degli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 236 allora il 78 è applicabile in quanto espressamente previsto che la ditta che installa la modifica debba avere il parere favorevole all'esecuzione dei lavori dalla MCTC (questo in mancanza del nulla-osta della casa costruttrice che difficilmente verrà concesso) e quindi il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

Non a caso infatti le modifiche riportate nel comma 2 riguardano tutti elementi trascritti anche nella carta di circolazione, mentre sulla stessa non sono riportate tutte le indicazioni dell'appendice V.

Gli esempi della massa che hai riportato (bauletto o scarico) sono erronei perchè frutto di un'errata interpretazione.

Non si parla infatti di massa del veicolo (tara) ma bensì di massa complessiva (peso lordo).

Stesso discorso per il portatarga.

L'appendice V parla infatti di alloggiamento targa che è una cosa be diversa.

A tal riguardo leggi cosa dice una circolare della direzione generale della MCTC LINK

Per quanto riguarda la sostituzione dello scarico e di alcune parti previste dall'appendice V che rientrano nella fattispecie del comma 2 dell'art. 236 esiste invece un D.M. (sempre in recepimento di norme comunitarie) che delle circolari della direzione generale della MCTC che tolgono ogni dubbio.

Decreto Ministeriale 23 marzo 2001

Circolare sostituzione scarico.

Circolare luci, scarico, sospensioni, vetri e spoiler
 
4580688
4580688 Inviato: 27 Mag 2008 13:32
 

almandithule ha scritto:
Il decreto attuativo non esiste perchè prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione (DPR 495 del 16 dicembre 1992) sono entrate in vigore delle norme comunitarie (92/61/CEE del 30 giugno 1992 recepite dal D.M. del 05 aprile 1994) riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore.
L'art. 78 non è quindi applicabile per tutte le caratteristiche previste dall'appendice V (in questi casi per le difformità si applica quindi il 71, il 72 o il 79 C.d.S.).



né più né meno di quel che dico io, siamo d'accordo almeno su questo..



almandithule ha scritto:

Qualora però una modifica riguardi uno degli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 236 allora il 78 è applicabile in quanto espressamente previsto che la ditta che installa la modifica debba avere il parere favorevole all'esecuzione dei lavori dalla MCTC (questo in mancanza del nulla-osta della casa costruttrice che difficilmente verrà concesso) e quindi il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

Non a caso infatti le modifiche riportate nel comma 2 riguardano tutti elementi trascritti anche nella carta di circolazione, mentre sulla stessa non sono riportate tutte le indicazioni dell'appendice V.



sul punto infatti sbagliavo io, o meglio avevo frainteso il fatto che ci si riferisse al c. 2 e non all'appendice V, pertanto nulla quaestio. Solo un'appunto, non tutte le caratteristiche del c. 2 si ritrovano nelle CDC, almeno quelle che ho visto io. Es. appunto il materiale dei tubi dei freni a disco, non è mai specificato se in gomma o in treccia metallica.



almandithule ha scritto:

Gli esempi della massa che hai riportato (bauletto o scarico) sono erronei perchè frutto di un'errata interpretazione.


Non si parla infatti di massa del veicolo (tara) ma bensì di massa complessiva (peso lordo).


anche qui mi riferivo all'appendice V

"
a) Massa in ordine di marcia (tara). "

oppure

m) Carrozzeria.

g) Rapporto potenza/massa.

d) Posizione tubo di scarico.

tutte cose su cui il montaggio di un bauletto o di uno scarico omolgato vanno ad influire sicuramente

Stesso discorso per il portatarga.


almandithule ha scritto:

L'appendice V parla infatti di alloggiamento targa che è una cosa be diversa.


esatto, ma andrebbe detto anche che la rubrica della lettera in cui è contenuta tale indicazione è
G - Disposizioni fiscali
e difatti le altre caratteristiche son più immediatamente fiscali, e secondo me non può no ninfluire nell'ottica di una interpretazione sistematica. a meno di non ritenerla un semplice errore del legislatore.



almandithule ha scritto:

A tal riguardo leggi cosa dice una circolare della direzione generale della MCTC LINK


la conosco bene tale circolare, l'ho anche prodotta col mio ricorso icon_wink.gif
 
4580885
4580885 Inviato: 27 Mag 2008 13:53
 

sono sicuro che se mi rompono le balle x i tubi in treccia mi arrestano...
 
4582364
4582364 Inviato: 27 Mag 2008 15:40
 

enjoyash ha scritto:

almandithule ha scritto:

Non a caso infatti le modifiche riportate nel comma 2 riguardano tutti elementi trascritti anche nella carta di circolazione, mentre sulla stessa non sono riportate tutte le indicazioni dell'appendice V.



sul punto infatti sbagliavo io, o meglio avevo frainteso il fatto che ci si riferisse al c. 2 e non all'appendice V, pertanto nulla quaestio. Solo un'appunto, non tutte le caratteristiche del c. 2 si ritrovano nelle CDC, almeno quelle che ho visto io. Es. appunto il materiale dei tubi dei freni a disco, non è mai specificato se in gomma o in treccia metallica.


Ho sbagliato anch'io in parte dicendo che sono tutte riportate nella carta di circolazione.

Effettivamente ci sono due punti che non vengono riportati la cui modifica comporta comunque visita e prova.

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo

Avendo il legislatore usato la locuzione "o" invece di "e" ha chiaramente specificato che la modifica di anche solo i tubi comporterebbe la visita e prova (sempre che questi non siano di tipo omologato, altrimenti si possono installare senza problemi).

In merito però avevo già dato il mio parere in una precedente risposta.

Citazione:
Contestare la violazione dell'art. 78 C.d.S. secondo me non sta ne in cielo ne in terra.

Non è possibile infatti verificare l'omologazione di queste parti e non è previsto alcun aggiornamento della carta di circolazione (per il semplice fatto che non viene indicato questo tipo di componente).

Sempre per il discorso della mancanza di omologazione stampigliata non è possibile neanche la contestazione dell'art. 71.

Al massimo può essere fatta una segnalazione in MCTC ai sensi dell'art. 80/5°.

Segnalazione che presumo la MCTC cestini.


Non mi hai però citato questa parte dove ti rappresento che esiste un decreto attuativo che riporta anche parti previste dall'appendice V icon_rolleyes.gif

almandithule ha scritto:
Per quanto riguarda la sostituzione dello scarico e di alcune parti previste dall'appendice V che rientrano nella fattispecie del comma 2 dell'art. 236 esiste invece un D.M. (sempre in recepimento di norme comunitarie) che delle circolari della direzione generale della MCTC che tolgono ogni dubbio.

Decreto Ministeriale 23 marzo 2001

Circolare sostituzione scarico.

Circolare luci, scarico, sospensioni, vetri e spoiler


1. Le disposizioni del presente decreto, si applicano:

a) ai pneumatici;
b) ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
c) alle sporgenze esterne;
d) ai retrovisori;
e) alle misure contro l'inquinamento atmosferico;
f) ai serbatoi di carburante;
g) alle misure contro la manomissione;
h) alla compatibilità elettromagnetica;
i) al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico;
l) ai dispositivi di attacco e di agganciamento;
m) agli ancoraggi delle cinture di sicurezza ed alle cinture di sicurezza;
n) ai vetri, ai tergicristalli nonchè ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.
 
4583875
4583875 Inviato: 27 Mag 2008 17:58
 

almandithule ha scritto:


1. Le disposizioni del presente decreto, si applicano:

a) ai pneumatici;
b) ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
c) alle sporgenze esterne;
d) ai retrovisori;
e) alle misure contro l'inquinamento atmosferico;
f) ai serbatoi di carburante;
g) alle misure contro la manomissione;
h) alla compatibilità elettromagnetica;
i) al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico;
l) ai dispositivi di attacco e di agganciamento;
m) agli ancoraggi delle cinture di sicurezza ed alle cinture di sicurezza;
n) ai vetri, ai tergicristalli nonchè ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.


si si ho letto, molto interessante, non l'avevo quotata perché, tacendo, assentivo icon_wink.gif

cio avvalora maggiormente il fatto che, non essendovi un D.M. per le altre cose elencate nell'appendice V, le norme che si riferiscono a tale appendice, non sono attuate, e quindi le relative sanzioni no nsono applicabili.
 
4585289
4585289 Inviato: 27 Mag 2008 20:02
 

State andando OT...se dovete dirvele fatelo via MP!!
 
4590232
4590232 Inviato: 28 Mag 2008 10:33
 

Rimossi i battibecchi..
 
5909912
5909912 Inviato: 7 Ott 2008 11:40
 

Riesumo questo topic perche' non ci ho capito gran che, esistono dei tubi in treccia omologati per la strada che posso mettere sulla mia moto senza avere problemi con la legge?
Visto che i miei tubi originali hanno piu' di 5 anni e dovrei sostituirli.
 
Mostra prima i messaggi di:





Pagina 2 di 3
Vai a pagina Precedente  123  Successivo

Non puoi inserire nuovi Topic
Non puoi rispondere ai Topic
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
 
Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

Forums ©