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Caduta sull’olio o per una buca? [risarciti dal Comune]
6848869
6848869 Inviato: 28 Gen 2009 8:02
Oggetto: Caduta sull’olio o per una buca? [risarciti dal Comune]
 

Caduta sull’olio o per una buca? Motociclista risarcito dal comune!

Lastra di ghiaccio, buca inaspettata, macchia d’olio? Per i motociclisti caduti su strade accidentate è arrivato il giorno della riscossa. La Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito che avevano “assolto” il comune di Roma dall’obbligo di risarcire un motociclista che si era fratturato un braccio scivolando su una macchia d’olio. Infatti, se la cattiva manutenzione delle strade provoca incidenti, i danni deve pagarli il Comune. Soprattutto quando l’amministrazione ha diviso in zone il territorio urbano e ha appaltato a diverse imprese i servizi di manutenzione.

Il monito della Suprema corte è rivolto alle amministrazioni soprattutto delle grandi città, dove il problema dello “stato di conservazione” delle strade è più grave e tutela non soltanto i conducenti dei mezzi a due ruote, ma anche agli automobilisti nel caso in cui le condizioni delle strade urbane provochino danni alla vettura o veri e propri incidenti. Nelle motivazioni della sentenza 1691* infatti, i giudici della terza sezione civile precisano che nei confronti delle amministrazioni comunali c’è una “presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia” anche se si tratta di beni, come le strade, “oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini”.

Il caso di cui si è occupata piazza Cavour riguarda una motociclista che nel 1997 era scivolata su una macchia d’olio in via Damiano Chiesa, una strada nella zona della Balduina a Roma. In seguito alla caduta la donna aveva riportato “lesioni guaribili in 40 giorni”. Sia il tribunale sia la Corte d’appello della capitale avevano respinto il suo ricorso contro il comune per il risarcimento. Nel corso del giudizio di secondo grado, in particolare, l’amministrazione all’epoca guidata da Walter Veltroni si era “chiamata fuori” affermando che la rete viaria urbana era divisa in zone, ciascuna delle quali affidata per la manutenzione a diverse imprese. A questo proposito invece, la Corte ha precisato che “la suddivisione in zone comporta per il comune un maggiore grado di sorveglianza e controllo, con conseguente responsabilità per i danni cagionati”.

I giudici hanno infine aggiunto che l’impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione “non può rispondere direttamente perché il contratto costituisce soltanto lo strumento tecnico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale”. La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza d’appello, indicando ai giudici che dovranno nuovamente valutare la richiesta di risarcimento, i criteri da seguire.


Responsabilità ampia dei comuni per la manutenzione delle strade
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Fonte:
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6848875
6848875 Inviato: 28 Gen 2009 8:06
 

Era ora che qualcuno capisse qualcosa!!!!!! eusa_clap.gif

Citazione:
I giudici hanno infine aggiunto che l’impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione “non può rispondere direttamente perché il contratto costituisce soltanto lo strumento tecnico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale”. La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza d’appello, indicando ai giudici che dovranno nuovamente valutare la richiesta di risarcimento, i criteri da seguire.


In effetti è vero,è il Comune che deve risponderne..la ditta appaltatrice fà solo il lavoro,per altre "richieste" è il comune che deve muoversi!
 
6848988
6848988 Inviato: 28 Gen 2009 8:41
 

Aggiungo visto l'importanza e la poca informazione sul tema..

Buche stradali? Fate causa al Comune Ogni dodici metri c'è una fossa nell'asfalto. Ne fanno le spese ammortizzatori, gomme e cerchioni LA CAPITALE GRUVIERA Le associazioni in difesa dei cittadini offrono assistenza legale per chiedere risarcimenti
di YLENIA POLITANO


AVETE mai sostenuto l'esame della patente da motociclisti? Quasi sicuramente si, in modo del tutto inconsapevole. L'esame infatti consiste nel deviare a bordo della vostra motocicletta dei birilli posti a slalom. E' quello che succede ogni giorno a chi percorre le strade di Roma in auto o in motorino. Una buca ogni 12 metri. Diametro medio 30 cm, profondità 4. Sono questi i poco confortanti risultati dell'indagine che Codacons e Adusbef hanno condotto sulla spinta di numerose lamentele giunte ai loro sportelli. La faccenda è datata, nota e non dà cenni di miglioramento. L'indagine ha coinvolto le principali tratte: la Cassia, la Casilina, la Prenestina, la Boccea, l'Aurelia, il Lungotevere, la Flaminia e molte altre. Per verificare la veridicità, dicono dal Codacons, basta saltare su uno scooter, tenere un occhio sul contachilometri e uno sul manto stradale. Ci sia accorgerà che poche strade di Roma risultano indenni dallo "stile groviera". Inoltre i dati forniti sono dati medi, infatti ci sono vere e proprie voragini della dimensione di un metro e oltre di larghezza, ma anche falle del manto stradale di pochi centimetri. Cosa comporta tutto questo? Oltre al poco divertente saltellio sul sedile? Codacons parla di danni in milioni di euro in paraurti rotti, ruote da cambiare, ammortizzatori a pezzi, spese da ortopedici e fisioterapisti, che gravano sulle tasche dei cittadini. Per questo lanciano un appello: fare ricorso contro il Comune, chiedendo il risarcimento per i danni subiti. Le due associazioni offrono l'assistenza legale, sulla scia di sentenze giudiziarie positive che hanno riconosciuto risarcimenti sostanziosi a favore di chi ha subito danni dalle buche stradali, a carico dei Comuni responsabili. L'avvocato Carlo Rienzi, Presidente Nazionale Codacons, invita i cittadini ad esercitare il proprio diritto ad essere risarciti: "Il diritto al risarcimento è un diritto assoluto, chiunque sia il "padrone" della strada. Io stesso sono stato risarcito di un milione di lire quando inciampando in una buca rovinai una scarpa di marca inglese molto preziosa". Rienzi insiste sulla necessità che il comune controlli attivamente la situazione della manutenzione stradale: "Il Comune dovrebbe istituire dei gruppi di controllo sparsi sul territorio che controllino le strade e i lavori delle ditte appaltatrici su queste ultime, perché la situazione è tale da anni e non accenna a migliorare. Il mio invito è fare ricorso davanti al giudice di pace, nella maggioranza dei casi il risarcimento è assicurato". Al di là dei dati delle associazioni basta posizionarsi ad un semaforo in Viale Trastevere, e al segnale rosso (stando attenta che non parta il tergicristallo per impedire il lavaggio del vetro...) chiedere: "Cosa ne pensa del problema delle buche sulle strade?" per ottenere una sorta di "monitoraggio sul campo": "Buche? Mi pare di stare sugli autoscontri", "Un cuscino sotto il.... è il minimo" , "Sotto casa ho imparato a schivarle, per il resto, sfido la sorte", "Guidare è un incubo, bisogna stare attenti al traffico e a non volare in terra col rischio di rompersi una gamba", "Il pericolo è il mio mestiere". A due passi via degli Orti in Trastevere, frequentatissima la domenica mattina per accedere al mercato di Porta Portese: un marciapiede sudicio su cui non si può camminare, una strada stretta con circa 5 buche che le auto cercano di schivare, pedoni su e giù dal marciapiede per evitare di essere investiti, automobilisti e pedoni come nel più avvincente dei video game. Una vera sfida.

Fonte:
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6849318
6849318 Inviato: 28 Gen 2009 10:11
 

Purtroppo le condizioni atmosferiche di questi ultimi mesi hanno contribuito ad aggravare la situazione.

Se non ricordo male una buca già profonda 7cm richiederebbe quanto meno l'obbligo della segnalazione.

Sotto questa soglia è possibile richiedere il risarcimento danni ai comuni.

Mi domando se certe amministrazioni preferiscono risarcire più che ripristinarne le normali condizioni d'uso.

Naturalmente ad andarci di mezzo è sempre il povero contribuente con lo spreco dei soldi pubblici.
 
6849355
6849355 Inviato: 28 Gen 2009 10:18
 

In passato il Comune di Roma ha sempre respinto le richieste di danni a causa delle buche, addossando la responsabilità in primis alla ditta incaricata alla manutenzione e con questo scaricabarile non se ne usciva più e molti Motociclisti che non riportavano gravi danni nelle cadute causate dalle buche rinunciavano a priori a fare un ricorso perchè già sapevano che sarebbe stata una causa persa..

Questa sentenza è già un buon primo passo.
 
6849382
6849382 Inviato: 28 Gen 2009 10:24
 

Responsabilità penale per incidente stradale determinato da buche sulla strada

Responsabilità penale per incidente stradale determinato da buche sulla strada

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 08.02.2008 n° 6267

Il tema concernente i doveri riconducibili e riconnessi con l’assunzione di una posizione di garanzia, nonché l’individuazione delle fonti e delle componenti essenziali che permettono di ascrivere tale condizione ad uno o più soggetti, in relazione ad un evento illecito e dannoso (l’omicidio colposo), viene affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6267 dello scorso 8 febbraio.

Nella fattispecie, come il lettore avrà agevole occasione di desumere dalla lettura della premessa in fatto del provvedimento del giudice di legittimità, si verteva in ambito di reato colposo omissivo improprio o, per meglio dire, di reato commissivo mediante omissione1.

La condotta omessa, eziologicamente rilevante rispetto all’evento-morte verificatosi, [ed attribuita all’imputato-ricorrente], infatti, consiste nell’inadempimento di questi (nella qualità di imprenditore privato) rispetto ad un obbligo assunto contrattualmente con il comune di Roma; tale comportamento, quindi, rientra nella categoria delle omissioni.

Appare, pertanto, fondamentale notare, preliminarmente a qualsiasi altra valutazione, che essenziale è l’individuazione del tipo di rapporto che venga ad intercorrere fra omissione ipotizzata (e posta a carico al soggetto inquisito) ed evento accertato.

E’ indubbio che l’evento naturalistico rilevante è quello considerato hic et nunc (nella fattispecie la morte del motociclista a seguito di caduta determinata da una buca stradale).

Da tale precisazione si può, ovviamente, ricavare il principio generale secondo il quale il nesso causale sussiste allorchè l’intervento doveroso omesso (tale in forza della posizione di garanzia del singolo, che vedremo infra) avrebbe evitato la verificazione dell’evento che effettivamente e sostanzialmente è accaduto.

A completamento di questa impostazione, si deve ricordare anche l’osservazione che l’omissione di un comportamento dovuto, possa assumere valenza anche in quei casi in cui l’(omesso) agire avrebbe limitato l’intensità delle conseguenze lesive, riducendole sensibilmente, od avrebbe posticipato in maniera temporalmente significativa l’evento occorso (Cfr. Sez. VI 11 luglio 2002, n. 953; in Cass. Pen. 2003, n. 3383).

Ergo, primi caposaldi ermeneutici che si ricavano dalle considerazioni che precedono sono quelli della verificazione e prova della reale sussistenza, nella fattispecie:

1. di un concreto rapporto fra l’omissione (diretta od indiretta) e l’evento che si è verificato, si che si possa affermare che quest’ultimo è naturalisticamente e direttamente consequenziale alla prima;

2. dell’inesistenza ed assenza di elementi che risultino efficacemente interruttivi la sequela finalistica, la quale culmina nell’evento dannoso ed illecito.

Si tratta di ulteriori fatti o condotte che si pongano – ai sensi dell’art. 41 c.p. – quali cause efficienti di per sé sole idonee a provocare l’evento in parola, escludendo, quindi, in piena e totale indipendenza ed autonomia, quella che avrebbe potuto essere la fonte originale dello stesso.

Giunti a questo punto, però, è necessario pervenire all’individuazione della persona fisica (od anche giuridica) alla quale si debba ascrivere l’obbligo giuridico di impedire l’evento – a mente del co. 2° dell’art. 40 c.p. –.

Tale ricerca può apparire, talvolta, piuttosto agevole ed elementare, in quanto spesso è facile individuare con precisione il contenuto reale dell’obbligo che non è stato adempiuto e che è condotta prodromica al fatto (si pensi, per tutti, all’esempio del casellante che non abbassi le sbarre del passaggio a livello prima del passaggio del treno e permetta, così, l’attraversamento della strada ferrata ad un’autovettura che venga investita dal convoglio).

Consequenzialmente, in simile lineare ipotesi, è altrettanto semplice individuare il soggetto destinatario di quel dovere giuridico omesso, che ha portato alla causazione dell’evento.

Talora, invece, tale scrutinio non appare, ictu oculi, semplice, perché possono emergere, all’apparenza, plurime forme di responsabilità, derivanti da un sovrapporsi di molteplici competenze delegate, in relazione ad un preciso compito, oppure da una pluralità di interventi sinergici che, all’apparenza, possono sembrare incidenti sulla sequela casuale.

In relazione a situazioni di questo tipo, che, quindi, possono non permettere, illico et immediate, il riconoscimento del soggetto al quale vada ascritta la genetica ed eziologica responsabilità nella causazione dell’evento dannoso, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “posizione di garanzia”.

La genesi di questo indirizzo esplicativo deriva dalla necessità di colmare una lacuna che pare affliggere l’art. 40 co. 2° c.p..

Mentre, infatti, il testo del 1° co. di detto articolo sancisce il principio generale di imputazione “causale”, che è direttamente applicabile a tutte le fattispecie, sia a forma libera, che a forma vincolata, il capoverso disciplina, in particolare, le figure costruite in maniera generica (non a caso viene utilizzato il verbo “cagionare”) le quali – si afferma - reputano non decisive le esatte modalità di realizzazione del fatto.

In dottrina (Bettiol, Pettoello Mantovani, Diritto penale, 12a ed., Padova, 1986, 319) si è affermato che l’art. 40/2° c.p. si informi ad una formula di Von Liszt , in base alla quale si suggerirebbe di riconoscere come "giuridici" i soli doveri derivanti dalle fonti di produzione formalmente riconosciute dall'ordinamento.

Una simile rilevante circoscrizione dello spettro applicativo della norma ha, dunque, legittimato necessariamente la spinta ad elaborare una soluzione soddisfacente che si è tradotta nella dottrina delle posizioni di garanzia.

Nel diritto tedesco essa trova un preciso fondamento testuale, mentre nel sistema italiano detto concetto viene desunto mediante un'operazione ermeneutica, posta a mezza via fra l’interpretazione estensiva e l’applicazione analogica della locuzione "obbligo giuridico".

Tale elaborazione, dunque, si pone quale espressione di collegamento “dell'imputazione dell'evento all'effettività della garanzia prestata in ragione di situazioni di convivenza, di pregressa creazione di rischio, di obbligazioni derivanti da negozi giuridici viziati o la cui efficacia sia cronologicamente esaurita, di volontaria presa in carico della tutela di beni giuridici, sotto il duplice profilo della protezione immediata e del controllo delle fonti di rischio”2 (Cfr. Padovani).

Non a caso sul piano giurisprudenziale si è affermato che “Nei reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non può prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioè della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento” [Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 27-02-2004, n. 24030 (rv. 228360), CED Cassazione, 2004, Riv. Pen., 2005, 373].

Venendo alla fattispecie in parola, si deve notare, infatti, che operazione interpretativa prioritaria è stata quella di circoscrivere ed evidenziare quale fosse (se vi fosse) l’obbligo giuridico, da porre a monte dell’incidente stradale mortale verificatosi, apparentemente senza interventi diretti di terzi nei confronti della vittima.

Or bene, procedendo in questa corretta ermeneusi, i giudici, sia di merito che di legittimità, – anche alla luce della ricostruzione in fatto del tragico sinistro, che ha dimostrato come esso fosse avvenuto a causa di alcune buche profonde ed insidiose, che avevano fatto perdeva il controllo del motorino alla parte offesa, la quale rovinava a terra, riportando lesioni gravissime a causa delle quali decedeva poco dopo il sinistro – hanno focalizzato esattamente l’obbligo in questione.

Sul piano generale, tale dovere si sostanzia nell’impedire che sulla sede stradale si creino insidie che possano compromettere la regolare circolazione stradale e si verifichino situazioni di pericolo o danno per gli utenti.

Responsabile di tale obbligo è certamente l’ente territoriale proprietario della strada, nel caso concreto il Comune di Roma.

Vi è, però, da rilevare che il comune, nella conclamata impossibilità di assolvere direttamente a simile impegno, che impone anche una funzione di costante controllo preventivo, aveva contrattualmente delegato a singole aziende il compito sia controllo che di manutenzione, ripartendolo per settori e zone geografiche.

E’ emerso, dunque, un onere ulteriore e munito del carattere di specificità, posto a carico di altro soggetto, di natura privata, legato alla P.A. da un vincolo negoziale obbligatorio, nella forma dell’appalto, che, dunque, esonerava il committente da responsabilità.

Esso si sostanzia, pertanto, nel dovere “di iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza ed il conseguente pronto intervento su tutte le superfici stradali, che fossero oggetto di specifico appalto di manutenzione”, ed era ascritto, come detto, a carico del soggetto titolare del contratto delle opere di manutenzione del manto stradale nel tratto di via Salaria interessato dal sinistro, in ragione dei compiti assunti contrattualmente con il Comune di Roma.

Ergo – come già detto – si può affermare, alla luce di quanto precede, che l’individuazione concreta del vincolo materiale permette, a propria volta, di pervenire (come infatti si è pervenuti) all’individuazione del soggetto che ne è titolare.

Questi assume, così, rispetto agli utenti della strada (cioè a tutti coloro che della stessa usufruiscono per i loro spostamenti, sia con mezzi di locomozione personali o di terzi, sia a piedi) una posizione di garanzia penalmente rilevante, tale da poter fondare la responsabilità ex articolo 40, comma 2 c.p..

Il soggetto, dunque, assume l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

La giurisprudenza ha affermato che “la fonte di tale obbligo (vuoi di protezione, quale, ad esempio, quello del genitore nei confronti del figlio minore; vuoi di controllo, quale, ad esempio, quello posto a carico dei proprietari di cose o animali pericolosi) deve essere una norma di legge extrapenale o un contratto, sicché in mancanza di una fonte legale o contrattuale non sussiste alcuna posizione di garanzia ai sensi dell'articolo 40, comma 2” (Cfr. Cass. pen. Sez. III, 22-09-2004, n. 40618, Lilli e altri, Guida al Diritto, 2004, 44, 61).

E’ stato, inoltre precisato che in armonia e rispetto al “principio di legalità-tassatività”, la fonte (sia legale, che contrattuale) dell'obbligo di garanzia debba risultare sufficientemente determinata.

Questa espressione sta a significare che devono essere imposti obblighi “specifici” di tutela del bene protetto ed esulano, perciò, dall'ambito operativo della responsabilità per causalità omissiva ex capoverso articolo 40, del c.p. gli obblighi di legge indeterminati, anche se avessero, addirittura rilevanza costituzionale.

E’, poi, altrettanto importante notare che, in ossequio al “principio della responsabilità penale personale”, la condizione di “garante” rispetto ad un bene da tutelare, suppone in capo al soggetto un effettivo potere giuridico di impedire la lesione del bene, cioè quell'evento (reato) indicato dal capoverso dell'articolo 40 del c.p..

Va, infatti, osservato che il soggetto, al quale si ascriva il dovere giuridico di impedire l’evento, deve necessariamente essere titolare anche del correlativo potere sia giuridico che materiale.

Responsabilizzare, infatti, un soggetto per non avere impedito un evento che si traduca in illecito, anche quando egli fosse, in realtà, sfornito di un potere idoneo ad impedirlo, significherebbe svuotare di significato il principio di cui all'articolo 27, comma 1, della Costituzione.

Va esclusa la colpa omissiva, solo nell’ipotesi caso in cui non si abbia conoscenza del pericolo, ovvero non sia abbia la possibilità concreta, anche con la normale diligenza, di porre in essere i rimedi utili per eliminare la fonte del pericolo (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 29-11-2005, n. 14180 , P.A., Giur. It., 2007, 2, 449 nota di MARTINELLI).

Siamo, quindi, in presenza di un indirizzo giurisprudenziale collaudato e che anche negli ultimi tempi ha avuto importanti conferme.

In proposito va segnalata una recente pronunzia della Sez. IV, del Supremo Collegio [6-07-2006, n. 32298 (rv. 235369), A.M.B., CED Cassazione, 2006, Riv. Pen., 2007, 9, 945], che ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento [conforme Cass. pen. Sez. IV Sent., 13-06-2007, n. 34115 (rv. 237048)].

La teoria della posizione di garanzia, nel tempo, quindi, ha consolidato la propria pregnanza e fondatezza, se è vero che significative manifestazioni e decisioni conformi alla pronuncia, che si commenta, si rinvengono ormai costantemente.

E’, dunque, ormai consolidato ed indiscutibile l’auspicato ed avvenuto superamento di quella riduttiva originaria visione che intendeva circoscrivere l’operatività dell’istituto in parola, solamente a fonti esclusivamente di carattere normativo.

In tale senso, infatti, ebbe a segnalarsi una sentenza del Tribunale di Foggia, del 12-06-2000, Spina e altri, Riv. Pen., 2000, 1044, che ritenne condizione per la sussistenza di un’ipotesi di reato omissivo, il fatto che “è necessario che il soggetto che ha posto in essere la condotta omissiva abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, in forza di una norma che lo ponga in una posizione di protezione, garanzia e di salvaguardia del bene protetto”.

E prima ancora su lunghezze d’onda di tal fatta si pose la decisione di Cassazione Sez. IV, 18-11-1997, n. 478, Trufini, Studium juris, 1998, 689, che sostenne, un principio discutibile e per nulla condivisibile, in base al quale “In tema di reato omissivo improprio, affinchè il mancato impedimento dell'evento possa considerarsi equivalente alla causazione dell'evento stesso, non basta accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento, ma occorre che il soggetto che ha posto in essere quella condotta omissiva abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, in forza di una norma che lo ponga in una posizione di garanzia, di protezione o di controllo nei confronti del bene protetto. Ne consegue che il sindaco non è responsabile per l'omicidio colposo di un soggetto caduto su una strada cittadina da un muro privo di inferriata, in quanto non è prevista una norma che renda il medesimo garante di tutte le possibili fonti di pericolo per l'incolumità dei cittadini”.

Quello esposto dalla Suprema Corte con la sentenza 8 Febbraio 2008, è, pertanto, un indirizzo che deve trovare condivisione, proprio perché appare estremamente rispettoso ed armonico con il principio della personalità della responsabilità penale.

Esso si distingue e si fa apprezzare perché, nell’ambito di una problematica così complessa, quale è quella del reato commissivo mediante omissione, mira a dotare l’interprete di una strumento processualmente efficace al fine di delineare, nel caso concreto, l’effettivo collegamento fra il reale autore di tale categoria di reato e l’evento.

Ultima modifica di Maurizio60 il 16 Feb 2009 17:29, modificato 1 volta in totale
 
6849452
6849452 Inviato: 28 Gen 2009 10:40
 

Cento40 ha scritto:
In passato il Comune di Roma ha sempre respinto le richieste di danni a causa delle buche, addossando la responsabilità in primis alla ditta incaricata alla manutenzione e con questo scaricabarile non se ne usciva più e molti Motociclisti che non riportavano gravi danni nelle cadute causate dalle buche rinunciavano a priori a fare un ricorso perchè già sapevano che sarebbe stata una causa persa..

Questa sentenza è già un buon primo passo.


Non metto in dubbio che alcune amministrazioni possano abilmente essere provetti cultori di uno degli sport più diffusi nel nostro paese " lo scaricabarile ", non di meno :

” L’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscono per l’utente – che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità – una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.” (Cass.Civ.III sent. N.3630 del 28-04-1997 Anas c.Gidia)
 
6849535
6849535 Inviato: 28 Gen 2009 10:58
 

E su questo siamo d'accordo 57gradi, ma quello che non riesco a capire come in questo caso, e il perchè tanti diritti devono diventare una crociata per farseli riconoscere. Alemanno (Sindaco di Roma) in una recente intervista ha dichiarato che per rimettere in sesto tutte le buche di Roma serve un capitale non proponibile e a suo dire non disponibile, sostenendo che va più che bene la "toppa" per ricoprire la buca. Anche se sappiamo bene quanto dura la toppa, soprattutto in questo periodo, sarebbe anche un buon risultato se la buca fosse ricoperta in tempi celeri con la "toppa" e purtroppo non è così come sta a testimoniare la mia segnalazione fatta a suo tempo sulla rampa di accesso al G.R.A. che dopo mesi la situazione è anche peggiorata. Cosa si aspetta il morto per correre ai ripari?

icon_arrow.gif segnalazione strade pericolose (LAZIO)
 
6849647
6849647 Inviato: 28 Gen 2009 11:21
 

Senza voler scadere nella demagogia sappiamo che l'indebitamento dei comuni, specie delle grandi città metropolitane, è quasi cronico ... ma spero riescano a guardare con altri occhi il problema e a trovare in tempi rapidi fondi e soluzioni.

Ieri ho visto Ballarò.

Hanno toccato proprio la problematica riguardante la cattiva manutenzione delle nostre strade.

Un servizio riguardava una strada che serve gli accessi ai traghetti per la tratta Messina -Villa S.G., c'era una buca profonda oltre 40 cm .... interamente coperta d'acqua ( quindi non era valutabile la sua profondità ) tanto che le auto che ci andavano sopra pensando fosse transitabile ci cadevano letteralmente dentro tanto da impattare con il paraurti l'asfalto.

In questo caso impugnabile la condizione sopra riportata che evidenzio "caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.".

Ho letto qualche sentenza .... paradossalmente l'ampiezza della buca rigettava i ricorsi.

I comuni ne impugnavano proprio le dimensioni .... se era grande vuol dire che era visibile quindi evitabile ..... inserendoci l' autoresponsabilità della vittima nel cagionarsi il danno. icon_eek.gif

Ultima modifica di 57gradi il 28 Gen 2009 11:25, modificato 1 volta in totale
 
6849663
6849663 Inviato: 28 Gen 2009 11:25
 

57gradi ha scritto:

I comuni ne impugnavano proprio le dimensioni .... se era grande vuol dire che era visibile quindi evitabile ..... inserendoci l' autoresponsabilità della vittima nel cagionarsi il danno. icon_eek.gif


Il punto è proprio questo.. che si aggiustano le cose a loro comodo stravolgendo leggi e decreti con omissis e quant'altro. INACCETTABILE!
 
6853329
6853329 Inviato: 28 Gen 2009 19:16
 
 
6855641
6855641 Inviato: 28 Gen 2009 23:06
 
 
6871613
6871613 Inviato: 31 Gen 2009 12:09
 

non so se ad un comune convenga più riparare le buche o mettersi contro i cittadini che chiedono rimborsi causati da questa inadempienza...
con i soldi che devono rimborsare ad un'utente che fa causa mi sa che di buche ne ripari parecchie icon_wink.gif
sarei curioso disaper a quanto ammonta la cifra che il comune ha perso con la causa cheha portato in cassazione a quella sentenza tra avvocati e risarcimento... icon_rolleyes.gif
 
6872862
6872862 Inviato: 31 Gen 2009 16:23
 

gsrteo ha scritto:
non so se ad un comune convenga più riparare le buche o mettersi contro i cittadini che chiedono rimborsi causati da questa inadempienza...
con i soldi che devono rimborsare ad un'utente che fa causa mi sa che di buche ne ripari parecchie icon_wink.gif


Non si era capito il tono ironico ... ti metto i sottotitoli la prossima volta. icon_lol.gif
Ciapati la randellata fosse mai che i due neuroni che gravitano nella tua zucca grazie a ciò si incontrano. icon_biggrin.gif 0509_si_picchiano.gif
 
6872945
6872945 Inviato: 31 Gen 2009 16:46
 

non ho ancora letto tutto il topic...
ma effettivamente se il Comune, o comunque l'ente proprietario e manutentore della strada, non tiene in condizioni ottimali la stessa non vedo perchè nondebba assumersi le proprie responsabilità... icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif

Sickboy ha chiesto il risarcimento alla Provincia di Brescia....ed è riuscito a farsi risarcire almeno in parte il danno. Nel suo caso si trattava di olio sul manto stradale.

ora gli segnalo questo topiccc...



Saluti Desmo icon_biggrin.gif
 
6968272
6968272 Inviato: 13 Feb 2009 22:25
 

Buche stradali e incidenti: il Comune (piccolo o grande) è tenuto al risarcimento anche se ha "zonizzato" la manutenzione

Netto cambio di rotta dalla Suprema corte. E nel caso di grandi città è proprio la suddivisione in zone a comportare "un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale" per mantenerli sicuri ed efficienti

Più responsabilità ai Comuni in caso di incidenti stradali. Infatti sia quelli piccoli sia quelli grandi che hanno suddiviso in "zone" il controllo, appaltandole a ditte di manutenzione, sono responsabili degli incidenti in cui sono incorsi i cittadini a causa del cattivo stato delle strade. Questo principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1691 del 23 gennaio 2009 (qui leggibile come documento correlato), è un dietrofront rispetto a decine di decisioni passate che vedevano soccombere i cittadini vittime di un incidente causato dalla cattiva manutenzione della strada.
"La presunzione di responsabilità", ecco quanto affermato da piazza Cavour, "per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
E il principio vale tanto per i piccoli quanto per i grandi centri che hanno attuato una cosiddetta "zonizzazione". E infatti il Collegio di legittimità ha ritenuto che ci fossero i presupposti per il risarcimento del danno subito da un motociclista romano caduto su una macchia d'olio sul manto stradale. E quindi, anche un Comune così grande come Roma risponde di questi incidenti se ha appaltato a imprese interne la manutenzione, "per zone". In proposito i giudici chiudono il discorso chiarendo che "è indubbio che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gravata, tale zonizzazione comporta per il Comune, sul piano meramente fattuale, un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso per caso fortuito".
Ma non è tutto. "Né può sostenersi", mette ancora nero su bianco la Cassazione, "che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di inadempimento". (deb.alb.)

Fonte:
icon_arrow.gif Link a pagina di Giuffre.it
 
6983143
6983143 Inviato: 16 Feb 2009 15:39
 

Ragazzi io sono appena scivolato in una strada dove per un tratto passano dei binari in disuso, a forza di buche riparate alla "meno peggio" il dislivello con i binari e` diventato rilevante e la moto mi e` scivolata al posteriore, quando ho tentato di tenerla in piedi mi e` pure scivolato il piede a causa dell'asfalto molto sconnesso e ricoperto di brecciolino...
C'era una pattuglia dei vigili ferma li` vicino che appena ha visto la scena ha fatto finta di niente e si e` allontanata a razzo, mi spiace non esser stato capace di prendergli la targa...

Comunque io non ho neanche un graffio, ma ho una piccola scorticatura al serbatoio e il solito carter sverniciato anche se poco, un bilanciere e la leva freno ant sgraffiata oltra al pedale freno post un po' piegato...
La moto "era" praticamente nuova 0510_sad.gif

Posso pretendere qualcosa dal comune ?
 
6984165
6984165 Inviato: 16 Feb 2009 17:26
 

robbie75.. a prescindere della pattuglia che potrebbe anche aver sottovalutato la cosa, siccome se nè parlato anche in un'altro Topic ti riporto quanto suggerito da Lupro56 che ritengo sia la miglior cosa da fare in questi casi..

lupro56 ha scritto:
MrTomy ha scritto:
Avresti dovuto chiamare immediatamente le FdO, per fare verbalizzare quanto è successo....Con il verbale a tue mani, saresti dovuto andare da un avvocato che avrebbe intentato una causa ai danni del Comune.... icon_wink.gif


scusa mr tomy, ma non sono d'accordo, in questi casi si deve fare un esposto denuncia, visto che ci troviamo di fronte ad una palese difformità non evidenziata; quella non è una strada ma un "burrone" per un motociclista.
bisognava, appena accaduto il fatto, chiamare i carabinieri e, non verbalizzare, ma DENUNCIARE il responsabile gestore della strada; chiamando i vigili, avrebbe chiamato i responsabili del disservizio, quindi non interessati a presentarsi, avrebbero dovuto redigere un verbale "contro di loro".

I Comuni, specie quelli del sud, la devono finire di sfruttare le strade per i loro tornaconti (multe, parcheggi, mondezza, ecc. ecc.) e mantenerle saltuariamente o quando si presentano casi come questo.

Intanto i motociclisti continuano a morire per questa situazione, meno grave delle barriere d'urto, ma altrettanto pericolosa


Topic
icon_arrow.gif Foto strade DISSESTATE !!!!!!

Riporto un post inserito in questo Topic
icon_arrow.gif Caduta sull’olio o per una buca? [risarciti dal Comune]
 
11546783
11546783 Inviato: 21 Mar 2011 12:30
Oggetto: come richiedere risarcimento danni per buche
 

Nota automatica aggiunta dal sistema: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
______________

Ciao a tutti,
ieri purtroppo a causa di una buca non vista, ho storto il cerchio anteriore della moto.
Secondo voi ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento danni al comune e cosa devo fare per richiederlo?
grazie
doppio_lamp_naked.gif
 
11546795
11546795 Inviato: 21 Mar 2011 12:33
 
 
11546800
11546800 Inviato: 21 Mar 2011 12:34
 
 
11716503
11716503 Inviato: 24 Apr 2011 8:08
Oggetto: Re: come richiedere risarcimento danni per buche
 

DesMauro ha scritto:
Ciao a tutti,
ieri purtroppo a causa di una buca non vista, ho storto il cerchio anteriore della moto.
Secondo voi ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento danni al comune e cosa devo fare per richiederlo?
grazie
doppio_lamp_naked.gif


Come puoi notare ho accodato il tuo Topic in quello già segnalato da qualche utente.. stesso argomento e in più potrai trovare delle risposte nei primi post del Topic.
 
12146953
12146953 Inviato: 17 Lug 2011 18:27
 

anche a me circa tre anni fa in gita con amici sono volato al centro di una deviazione per campo imperatore L'aquila causa una bella grande bolla di ghiaia pietrisco che si confondeva con l'ottimo fondo stradale ruvido del posto, morale della favola parecchi danni alla moto e alle mie ossa ci sono andato dietro per due mesi e poi ho deciso allora di fare richiesta danni al responsabile della manutenzione stradale e al comune in questo caso provincia dell'aquila purtroppo lo sbaglio piu grosso e stato non chiamare le forze dell'ordine sul posto ma li non prendeva neanche nessun telefono gli amici che erano con me sono riusciti a rimettermi in moto guidando adirittura la mia moto e prestandomi un tmax per andarmi a casa perche non ero in grado di guidare facilmente ma non volevo rimanere a 350 km da casa (altro sbaglio) insomma ad oggi sono ancora in causa come sembra che sia normale hanno avuto il coraggio di dire che fatto i regolari controlli non cìera niente di pericoloso (ho le foto che provano il contrario) e tre dico tre testimoni ma ne potevo avere altri che si sono resi conto del rischio che loro stessi hanno corso insomma la giustizia italiana e stravergognosamente lenta e non so se avro le forze per continuare questa lotta che comunque mi costa anche dei soldi per poter sperare di recuperarli e loro giocano proprio su questo, secondo l'avvocato da come era partita la cosa sembrava tutto piu semplice ma non la vedo/e piu cosi.
uno ha ragione e non riesce a vincere mentre quelli che davanti all'evidenza hanno adirittura amazzato degli innocenti dopo poco sono fuori e io a sto punto che idea mi devo fare della giustizia!!!! 0510_help.gif 0509_mitra.gif
 
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