Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta di Motoclub Ting'Avert, ha chiarito cosa si intende con il termine di postazione ben visibile, contenuto nel Decreto Legge n. 117 del 3 agosto 2007
Nel Decreto Legge del 3 agosto 2007, n. 117 all'art. 3 comma 1 lettera
b), convertito con Legge n. 160/2007, troviamo scritto:
...Le postazioni di controllo sulla rete stradale per
il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice...
Su Motoclub Ting'Avert abbiamo a suo tempo aperto
un ampio
dibattito per
cercare di chiarire, una volta per tutte, come dovesse essere
interpretato il termine "ben visibile", cioè da quale
distanza una postazione dovesse essere visibile per rispettare il
requisito citato dal decreto. Bene, a questa domanda NON siamo riusciti
a
dare una risposta, nonostante avessimo i pareri di agenti qualificati
di Polizia Stradale e Municipale, Carabinieri,
Avvocati, Giudici nonché di Esperti del settore.
Io e
Grifo abbiamo quindi ritenuto
opportuno richiederlo a chi di
più autorevole possa esistere dopo la Cassazione,
cioè al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ci ha risposto con lettera
Prot. 21786 del 4 marzo 2009, allegata a fine articolo.
Le domande che abbiamo posto in realtà erano 3, atte anche a
chiarire altri aspetti dubbiosi, sono riportate in seguito in modo che
si possa meglio comprendere la risposta.
Quesiti posti al Ministero:
- Con “postazione di controllo” ci si riferisce alla sola
apparecchiatura o alla concomitante presenza dell’agente di P.S.?
- Con il termine “ben visibile” si intende che la
“postazione di
controllo” deve essere visibile a distanza (in caso di risposta
è affermativa è stata prevista la misura
approssimativa di riferimento?) o nel momento del transito a fianco
della stessa?
- Posto che alcune apparecchiature hanno dimensioni ridotte
e non sono
rilevabili a distanza (autovelox 104C2, telelaser, ecc.), in assenza
dell’operatore di P.S. le stesse vanno, nell’ottica di garantirne la
visibilità prevista, segnalate obbligatoriamente a mezzo
cartello od altro dispositivo di segnalazione?
Risposte del Ministero
- In mancanza di ulteriori indicazioni al riguardo, al
termine postazione deve essere attribuito il significato estensivamente
più generico, secondo le necessità del servizio,
e l'obbligo di visibilità e segnalazione sancito dall'art. 3
c. 1 lett. b) del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, vale
per qualunque dispositivo di rilevamento, con l'unica esclusione dei
dispositivi installati a bordo di veicoli in movimento, ai sensi
dell'art. 3 del DM 15.08.2007, emanato dal Ministero dei Trasporti di
concerto con il Ministero dell'Interno, per i quali non si
può parlare propriamente di postazione.
- Devono essere visibili non solo le postazioni permanenti,
ma anche quelle temporanee; per quanto riguarda le modalità
di segnalazione, esse sono chiaramente indicate dall'art. 1 del citato
DM 15.08.2007; in ogni caso, a parere di questo Ufficio, la distanza di
visibilità dovrebbe essere commisurata almeno alla distanza
di visibilità per l'arresto in funzione del limite di
velocità vigente sul tratto stradale sottoposto a controllo.
- La segnalazione è in ogni caso obbligatoria
per
tutte le postazioni fisse (temporanee o permanenti), e le stesse devono
essere ben visibili, come già indicato ai punti 1) e 2).
Commenti alle Risposte del Ministero
Effettuo commenti personali, per eventuali discussioni si rimanda al
topic del forum indicato a fine articolo.
Risposta 1
La seguente frase risponde al quesito:
"...al termine
postazione deve essere attribuito il significato estensivamente
più generico, secondo le necessità del servizio,
e l'obbligo di visibilità e segnalazione...".
- Cioè se per effettuare il servizio
è necessaria
la presenza dell'operatore, con “postazione di controllo” si
intende il complesso "apparecchiatura + agente".
- Se invece non è necessaria la presenza
dell'operatore, non
è detto che la “postazione di controllo” sia soltanto
l'apparecchiatura perché bisogna tenere conto anche
dell'obbligo di visibilità, quindi potrebbe essere richiesta
la presenza di un agente in divisa o dell'auto di servizio o di un
cartello che
renda l'apparecchiatura visibile, come descritto al successivo punto 2.
Risposta 2
Il Ministero esprime anche un parere che si basa su un dato oggettivo,
parere che credo possa (e debba) essere una futura base di valutazione
per i Giudici che esaminano un ricorso e soprattutto per gli Agenti che
predispongono la postazione:
"la distanza di visibilità dovrebbe essere
commisurata almeno alla distanza di visibilità per l'arresto
in funzione del limite di velocità vigente sul tratto
stradale sottoposto a controllo".
Più chiara di così si muore
: come ci hanno
insegnato a scuola guida, la distanza di arresto si calcola
moltiplicando per se stesso il numero ottenuto dividendo per 10 la
velocità espressa in km/h, riporto di seguito alcuni esempi
dei limiti più comuni:
- a 50 km/h deve essere visibile da almeno 25 metri
- a 70 km/h deve essere visibile da almeno 49 metri
- a 80 km/h deve essere visibile da almeno 64 metri
- a 90 km/h deve essere visibile da almeno 81 metri
- a 110 km/h deve essere visibile da almeno 121 metri
- a 130 km/h deve essere visibile da almeno 169 metri
Risposta 3
Si rifa a quanto già detto nei punti 1 e 2, cioè
l'apparecchiatura di dimensioni ridotte, sebbene possa funzionare anche
da sola, deve soddisfare il requisito di visibilità e per
farlo la si deve integrare con qualcos'altro, come ad esempio la
presenza dell'agente o della
pattuglia di servizio o di un cartello: un autovelox 104C2 messo in
extraurbana o tangenziale da 90km/h, magari dentro la piazzola di sosta
o in linea con la fine del guardrail, non credo possa essere visibile
da 81 metri...
Conclusioni
Penso che la risposta del Ministero, che ringrazio anche per il
fatto che mi hanno chiamato per spiegare altre questioni e criteri di
valutazione che mi sono stati molto utili, sia chiarissima.
Ringrazio in modo speciale
Grifo, la cui collaborazione ha
permesso di isolare e definire il quesito e trasmetterlo al Ministero
nella forma più chiara e inequivocabile possibile.
Mi
auguro che i criteri illustrati nella lettera possano d'ora in
poi fare da guida per gli agenti che posizionano gli autovelox sulle
strade e che avevano dubbi in merito al criterio di buona
visibilità.
Questo articolo nonché la lettera linkata in seguito
possono essere liberamente scaricati e anche riportati in altri siti,
citando
la fonte, tramite link a questo articolo o alla home page del
Ting'Avert.
Dato che tale risposta potrebbe generare un dibattito molto articolato,
si rimanda al seguente