CREDO (ma prendi questo commento, veramente, con le pinze) che si possa risolvere il contratto solo in caso di difetto di conformità su cui il venditore ha mentito, o comunque ha taciuto; e solo qualora non si potesse/volesse procedere al ripristino della conformità del bene (a spese del venditore) o ad una "rivisitazione" del prezzo.
Ovvio che anche su cosa sia o meno difetto di conformità si potrebbe discutere, in linea generale possiamo individuare come criterio quanto segue
Citazione:
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
n. 1) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
n. 2) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
n. 3) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
n. 4) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Un grave difetto del telaio, ad esempio, renderebbe palesemente il bene inidoneo all'uso previsto (per un'auto, quello di circolare e servire come mezzo di trasporto), una bocchetta dell'aria rotta al contrario potrebbe non essere considerato difetto così grave da consentire la risoluzione del contratto...
Un documento sul tema (da controllare se sia effettivamente aggiornato alla normativa vigente): Link a pagina di Adiconsum.it