42 ha scritto:
L'articolo del cds a cui fare riferimento e'il 7, in specifico il comma 1.
Non ho capito, pero', se incorreresti nella sanzione prevista dal comma 13 (80 Euro) o dal comma 14 (39 Euro)
Non credo che sia applicabile il comma 1: la sospensione della circolazione delle due ruote è infatti dovuta ad una ordinanza del sindaco, secondo quanto previsto dal comma 4:
Citazione:
L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o
di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
[...]
L'articolo 12 indica le sanzioni relative alle violazioni dei commi 1 e 3 (peraltro abrogato)
L'articolo 13 indica quelle relative alle violazioni del comma 2
L'articolo 14 è invece quello che indica la corretta sanzione:
Citazione:
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €39,00 a €159,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.