| Topic definitivo su multa per rimozione DB-Killer - Vai a pagina 1, 2, 3 Successivo |
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vice Very Important Tinga

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1258328
Inviato: 2 Mar 07 1:10 Oggetto: Topic definitivo su multa per rimozione DB-Killer
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1258328
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Ho voluto aprire questo topic perchè nel forum ci sn numerosi topic cn questo argomento ma tutti molto dispersivi e privi di vere e proprio conclusioni.
Le ipotesi sn fondamentalmente 2:
- Rimuovendo il db-killer lo scarico perde di omologazione quindi si è soggetti e una multa di 400 euri + la revisione straordinaria
- Rimuovendo il db-killer da uno scarico omologato tale scarico conserva l'omologazione quindi si puo essere soggetti sl a una multa di 35 euri per scarico rumoroso.
Chiedo se qualcuno puo rispondere cn certezza a tale quesito e se non fosse possibile almeno di fornire la proprio esperienza personale per dare un idea a tutti dei reali effetti di tale rimozione.
Grazie  |
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almandithule Esperto in CdS

Registrato: Nov 03, 2006 Ranking: 1173
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1261396
Inviato: 2 Mar 07 19:12 Oggetto: Re: Topic definitivo su multa per rimozione db-killer
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1261396
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vice ha scritto:
- Rimuovendo il db-killer lo scarico perde di omologazione quindi si è soggetti e una multa di 400 euri + la revisione straordinaria
Sono 370 € più ritiro carta di circolazione per la successiva revisione straordinaria.
Art. 78 C.d.S. |
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vice Very Important Tinga

Registrato: Dec 20, 2006 Ranking: 3655
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1263488
Inviato: 3 Mar 07 12:44
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1263488
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Allora la multa per marmitta rumorosa in che caso viene data
se ti capitasse a te di trovare uno cn una marmitta che fa visibilmente casino ma cn tutti i documenti in regola cs faresti??? |
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almandithule Esperto in CdS

Registrato: Nov 03, 2006 Ranking: 1173
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1263750
Inviato: 3 Mar 07 13:48
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1263750
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Art. 155. Limitazioni dei rumori
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
Quindi se è alterato si applica il 78 C.d.S.
Se è solo rumoroso perchè vecchio o altri motivi si applica il 155 C.d.S. |
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ismaele Senza Freni

Registrato: Feb 15, 2007 Ranking: 128
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1270492
Inviato: 5 Mar 07 13:30
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1270492
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almandithule ha scritto: Art. 155. Limitazioni dei rumori
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
Quindi se è alterato si applica il 78 C.d.S.
Se è solo rumoroso perchè vecchio o altri motivi si applica il 155 C.d.S.
Non sono d'accordo.
L'art 155 prevede ANCHE al comma 5:
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
Ha una sanzione PROPRIA e NON l'applicazione automatica dell'art. 78 C.d.S.
Vediamo ora cosa dice l'art. 78 in merito al caso propettato:
L’art. 78 prevede al terzo comma che: “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 euro (1400 e rotti, ora non ricordo l'adeguamento) ”; ed al successivo comma 4: “Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
Sembrerebbe che qualora tu circoli con uno scarico non omologato ti debba venir applicato questo articolo.
Vediamo cosa succede, invece, modifichi il tuo scarico "omologato", a parer di scrive dovrebbe essre applicato l'rt. 79 del C.d.S., che al quarto comma recita:
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. .
Bene, se ancora mi seguite andiamo a vedere quali sono i dispositivi di cui all'art. 72 C.d.S.:
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti
Anche l'art. 72 è provvisto di un proprio regime sanzionatorio:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Scommetto che ora siete più confusi di prima...
Ora vi faccio il sunto.
SECONDO ME l'art. 78 va apllicato soltanto quando al veicolo siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione e nella, nella specie tarttandosi di modifiche allo scarico, non vi è più rispondenza tra i dati relativi ai decibel riportati sul libretto (voci U ed U1 sul libretto) e l'effettiva rumorosità dello scarico.
A PARER DI SCRIVE tale mancata corrispondenza, ai fini dell'apllicazione dell'art. 78 deve essere PROVATA dagli agenti accertatori tarmite la rilevazione del rumore con apposito fonometro.
Negli altri casi, A PARER MIO, vanno applicati, a seconda delle circostanze, gli art. 72 (assenza di omologazione) o 79 (alterazione dello scarico omologato.
Chiudo citando a memoria una frase che leggo quasi tutte le mattine: LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI (anche se, aggiungo io, ognuno poi fa un pò quello che gli pare.
Lampz |
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Franz78 Ginocchio a Terra

Registrato: Jul 15, 2006 Ranking: 262
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1270528
Inviato: 5 Mar 07 13:38
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1270528
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non ho capito
mi beccano senza dbkiller,che mi fanno?
ok x la multa là non si scappa ma mi ritirano il libretto e devo fare la revisione in motorizzazione o no?
non ci capisco niente, so solo che mi cago sotto ogni volta che vedo un tutore della legge  |
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ismaele Senza Freni

Registrato: Feb 15, 2007 Ranking: 128
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1270547
Inviato: 5 Mar 07 13:42
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1270547
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Franz78 ha scritto: non ho capito
mi beccano senza dbkiller,che mi fanno?
ok x la multa là non si scappa ma mi ritirano il libretto e devo fare la revisione in motorizzazione o no?
non ci capisco niente, so solo che mi cago sotto ogni volta che vedo un tutore della legge 
I tutori dell'ordine di solito applicano l'art. 78, (multone e ritiro del libretto) ma, SECONDO ME, in assenza di fonometria, tale sanzione è arbitraria. |
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ilmano Senza Targa

Registrato: May 30, 2006 Ranking: 36
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1271307
Inviato: 5 Mar 07 15:59
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1271307
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quindi se mi dovessero beccare solo con lo scarico differente da quello citato dal libretto ma omologato dalla casa ( esempuio MIVV,la multa si paga come dice l articolo 78???
ma solo se gli agenti sono in possesso dell apparecchio apposito??? giusto??? |
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Mr_OiZo Sbk

Registrato: May 05, 2006 Ranking: 883
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1271351
Inviato: 5 Mar 07 16:06
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1271351
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ilmano ha scritto: quindi se mi dovessero beccare solo con lo scarico differente da quello citato dal libretto ma omologato dalla casa ( esempuio MIVV,la multa si paga come dice l articolo 78???
ma solo se gli agenti sono in possesso dell apparecchio apposito??? giusto???
purtroppo la legge talvolta può essere interpretata in maniere differenti... gli agenti potrebbero applicare anche senza rilevazione fonometriche l'art 78 tu puoi poi impugnare il verbale dinanzi al gdp che può accogliere o meno l'eventuale ricorso. Oppure gli agenti possono applicare l'art.155 5 comma e quindi elevare la sola sanzione economica...
In conclusione non è detto che se ti beccano non ti rimandino a revisione... mi sa che è meglio se il db killer lo tieni su  |
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ismaele Senza Freni

Registrato: Feb 15, 2007 Ranking: 128
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1271455
Inviato: 5 Mar 07 16:26
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1271455
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Mr_OiZo ha scritto: [purtroppo la legge talvolta può essere interpretata in maniere differenti... gli agenti potrebbero applicare anche senza rilevazione fonometriche l'art 78 tu puoi poi impugnare il verbale dinanzi al gdp che può accogliere o meno l'eventuale ricorso. Oppure gli agenti possono applicare l'art.155 5 comma e quindi elevare la sola sanzione economica...
In conclusione non è detto che se ti beccano non ti rimandino a revisione... mi sa che è meglio se il db killer lo tieni su 
quoto in pieno considerando anche che, forse proprio in virtù di tale sovrabbondanza di norme, una circolare ministeriale (per la precisione la n. DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997) "suggerisce" l'applicazione agli agenti accertatori l'apllicazione dell'art. 78 ma "suggerisce" ANCHE : "Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro”.
Comunque, chiacchiere a parte, consiglio di tenere la moto nella massima efficienza e legalità possibile.
LAmps. |
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ilmano Senza Targa

Registrato: May 30, 2006 Ranking: 36
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1273268
Inviato: 5 Mar 07 21:04
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1273268
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si si ma il problema per me non esiste, ho solo lo scarico, ma il db killer non lo tolgo neanche morto..... |
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almandithule Esperto in CdS

Registrato: Nov 03, 2006 Ranking: 1173
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1273736
Inviato: 5 Mar 07 21:56
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1273736
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Ismaele non ti fossilizzare solo sul C.d.S. ma leggiti anche il regolamento di esecuzione.
Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
Installando una marmitta diversa da quella originale sicuramente serve ad alterare le prestazioni.
Questo non avviene se la marmitta è omologata.
Perchè sia omologata deve essere munita di tutte le sue parti come da certificato.
Se togli un pezzo dell'omologazione questa decade e si configura un'alterazione del veicolo riguardante la potenza massima.
Ergo contestazione dell'art. 78 C.d.S.
Il DBkiller non serve solo a ridurre i rumori ma anche a limitare la potenza del veicolo.
Montare un terminale aftermarket significa poterne fare un doppio uso ovvero circolazione su strada (omologate con DBkiller) e racing (non omologate senza DBkiller).
Se la marmitta non è omologata e oltremodo i rumori sono eccessivi si applica il 78 e il 155 non o l'uno o l'altro.
Per tutti gli altri tipi di modifiche che non implicano le alterazioni che ti indica l'art. 236 del regolamento (es. modifica specchi, freccie, portatarga ecc..) si applica il 71 o il 72. |
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ismaele Senza Freni

Registrato: Feb 15, 2007 Ranking: 128
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1274787
Inviato: 6 Mar 07 9:04
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1274787
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almandithule ha scritto: Ismaele non ti fossilizzare solo sul C.d.S. ma leggiti anche il regolamento di esecuzione.
Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
Installando una marmitta diversa da quella originale sicuramente serve ad alterare le prestazioni.
Questo non avviene se la marmitta è omologata.
Perchè sia omologata deve essere munita di tutte le sue parti come da certificato.
Se togli un pezzo dell'omologazione questa decade e si configura un'alterazione del veicolo riguardante la potenza massima.
Ergo contestazione dell'art. 78 C.d.S.
Il DBkiller non serve solo a ridurre i rumori ma anche a limitare la potenza del veicolo.
Montare un terminale aftermarket significa poterne fare un doppio uso ovvero circolazione su strada (omologate con DBkiller) e racing (non omologate senza DBkiller).
Se la marmitta non è omologata e oltremodo i rumori sono eccessivi si applica il 78 e il 155 non o l'uno o l'altro.
Per tutti gli altri tipi di modifiche che non implicano le alterazioni che ti indica l'art. 236 del regolamento (es. modifica specchi, freccie, portatarga ecc..) si applica il 71 o il 72.
quoto tutto volevo solo far notare che quello che uno contesta poi lo deve anche provare.
Considera, per esempio, che la mia moto aveva un silenziatore non omologato e senza dbkiller ma, essendo scarburata, sul banco avrebbe espresso una potenza inferiore a quella dichiarata sul libretto. |
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almandithule Esperto in CdS

Registrato: Nov 03, 2006 Ranking: 1173
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1275531
Inviato: 6 Mar 07 12:10
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1275531
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La circolare che hai citato, ovvero la 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B103 del 24/11/1997, che si può trovare integralmente a pagina 8 del pdf, ti diche che la misurazione con fonometro serve per una eventuale contestazione dell'art. 155.
Fermo restando il fatto che se lo scarico non è di tipo omologato si applica l'art. 78.
Nel tuo caso si contesta l'art. 78 C.d.S. (dispositivo non omologato) ed è semplicissimo provarlo: Non ha stampigliata l'omologazione (come la circolare prevede) e non ha il certificato di conformità. |
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ismaele Senza Freni

Registrato: Feb 15, 2007 Ranking: 128
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1275575
Inviato: 6 Mar 07 12:23
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almandithule ha scritto: La circolare che hai citato, ovvero la 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B103 del 24/11/1997, che si può trovare integralmente a pagina 8 del pdf, ti diche che la misurazione con fonometro serve per una eventuale contestazione dell'art. 155.
Fermo restando il fatto che se lo scarico non è di tipo omologato si applica l'art. 78.
Nel tuo caso si contesta l'art. 78 C.d.S. (dispositivo non omologato) ed è semplicissimo provarlo: Non ha stampigliata l'omologazione (come la circolare prevede) e non ha il certificato di conformità.
ok ok, qui parliamo e non ci capiamo.
Sta di fatto che di fronte ad un giudice di Pace ho contestato l'applicazione automatica dell'art. 78 Codice della strada ed ho vinto.
Forse sono stato fortunato, probabilmente avrei perso di fronte ad un altro Giudice di Pace, ma, in quell'occasione, ho vinto.
Ora, nulla obbietto sulla bontà delle tue affermazioni, volevo solo far notare che in Italia si legifera TROPPO e MALE ingenerando confusioni e interpretazioni (spesso aberranti) del dato normativo mettendo in difficoltà anche ( e soprattutto) chi deve comminare sanzioni o applicare la legge (da qui, nel caso specifico, la necessità di quella Circolare) e lasciando spazi di manovra a chi (come me) fa l'avvocato con l'effetto di frustrare il lavoro altrui (naturalmente non parlo di violazioni del codice della strada).
SAluti. |
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almandithule Esperto in CdS

Registrato: Nov 03, 2006 Ranking: 1173
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1275665
Inviato: 6 Mar 07 12:44
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1275665
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Buon per te che hai vinto il ricorso, sull'operato dei G.d.P. siamo già entrati abbondantemente in merito raccontando le loro "interpretazioni".
Ti posso comunque citare decine di sentenze che invece respingono il ricorso.
Dal G.d.P., per quello che ho potuto personalmente constatare, è una lotteria.
Infatti con lo stesso verbale puoi benissimo trovare chi annulla e chi invece conferma.
Credo comunque di aver fatto capire che è più facile perdere un ricorso di questo tipo, vista appunto la normativa e la giurisprudenza in merito, che vincerlo (anche perchè la maggior parte delle persone non sono avvocati o esperti in materia).
Le circolari, pur non avendo effetto normativo, hanno effetto interpretativo e vincolante di una norma così come stabilito dalla sentenza n° 154/92 del Consiglio di Stato. |
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ismaele Senza Freni

Registrato: Feb 15, 2007 Ranking: 128
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1275677
Inviato: 6 Mar 07 12:48
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almandithule ha scritto: Buon per te che hai vinto il ricorso, sull'operato dei G.d.P. siamo già entrati abbondantemente in merito raccontando le loro "interpretazioni".
Ti posso comunque citare decine di sentenze che invece respingono il ricorso.
Dal G.d.P., per quello che ho potuto personalmente constatare, è una lotteria.
Infatti con lo stesso verbale puoi benissimo trovare chi annulla e chi invece conferma.
Credo comunque di aver fatto capire che è più facile perdere un ricorso di questo tipo, vista appunto la normativa e la giurisprudenza in merito, che vincerlo (anche perchè la maggior parte delle persone non sono avvocati o esperti in materia).
Le circolari, pur non avendo effetto normativo, hanno effetto interpretativo e vincolante di una norma così come stabilito dalla sentenza n° 154/92 del Consiglio di Stato.
amen |
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vigilantestn Senza Freni

Registrato: Feb 28, 2007 Ranking: 182
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1277988
Inviato: 6 Mar 07 19:16
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almandithule ha scritto: Ismaele non ti fossilizzare solo sul C.d.S. ma leggiti anche il regolamento di esecuzione.
Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
Installando una marmitta diversa da quella originale sicuramente serve ad alterare le prestazioni.
Questo non avviene se la marmitta è omologata.
Perchè sia omologata deve essere munita di tutte le sue parti come da certificato.
Se togli un pezzo dell'omologazione questa decade e si configura un'alterazione del veicolo riguardante la potenza massima.
Ergo contestazione dell'art. 78 C.d.S.
Il DBkiller non serve solo a ridurre i rumori ma anche a limitare la potenza del veicolo.
Montare un terminale aftermarket significa poterne fare un doppio uso ovvero circolazione su strada (omologate con DBkiller) e racing (non omologate senza DBkiller).
Se la marmitta non è omologata e oltremodo i rumori sono eccessivi si applica il 78 e il 155 non o l'uno o l'altro.
Per tutti gli altri tipi di modifiche che non implicano le alterazioni che ti indica l'art. 236 del regolamento (es. modifica specchi, freccie, portatarga ecc..) si applica il 71 o il 72.
Per fortuna almandithule confermi quello che dico nell'altro topic...  non sparo cazzate allora  ribadisci quello che hai scritto anche nell'altro topic va, visto che a te danno retta |
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Lele Super Sport

Registrato: Mar 09, 2005 Ranking: 684
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1426853
Inviato: 5 Apr 07 9:13
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1426853
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Vorrei porre un'altra domanda:
Ho un ducati 748 con scarichi termignoni in titanio non omologati.
Vorrei comprare il dbKiller da installare quando vado in giro.
Se lo monto (a questo punto è QUASI "omologata") mi conviene andare a fare il collaudo (e posso sperare di passarlo) o sono comunque soggetto a sanzioni?
Grazie
Lele
P.S. non so se qualcuno ha già fatto domande del genere, ma non ne ho trovate sul forum. In caso fossi stato "sbadato" inviatemi al topic corretto  |
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Miscia S. Stock 1000 Champ

Registrato: Sep 28, 2006 Ranking: 4587
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1426941
Inviato: 5 Apr 07 9:26
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1426941
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I tuoi scarichi anche con un DB Killer non saranno mai omologati e se chi ti fa la revisione non è amico tuo non la passi. Stessa cosa quando ti fermano, magari facendo poco rumore non controllano neanche... ma se controllano e vedono che lo scarico non è omologato, DB Killer o no, ti fanno 370€ + revisione  |
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Zealot87 Very Important Tinga

Registrato: Dec 29, 2005 Ranking: 2195
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1426981
Inviato: 5 Apr 07 9:32
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1426981
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Ma se lo scarico è omologato con dbkiller, non si rischia niente giusto? |
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Lele Super Sport

Registrato: Mar 09, 2005 Ranking: 684
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1426990
Inviato: 5 Apr 07 9:34
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1426990
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era quello che temevo....
la revisione l'ho passata perché un amico mi ha fatto passare la revisione senza problemi, ma quando mi hanno fermato i carabinieri chiedendo se "il db killer lo monto o no" mi ha preso un po di paura...
ora sono molto combattuto... rimontare gli scarichi in alluminio non mi piace.. preferivo i miei in titanio (esteticamente sono più belli)... poi stavo pensando di cercare due db killer e montarli.. almeno dovrebbero fare meno storie...
Uffa sono in dubbio
Lele |
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vice Very Important Tinga

Registrato: Dec 20, 2006 Ranking: 3655
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1428312
Inviato: 5 Apr 07 12:25
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1428312
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Ricky206 Ginocchio a Terra

Registrato: Jun 12, 2006 Ranking: 246
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1428453
Inviato: 5 Apr 07 12:49
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Quesito: Io monto uno scarico Akrapovic con db-killer ( a volte si a volte no  )...se taglio in dbkiller ovvero lo accorcio e lo allargo in maniera tale che l'uscita sia aperta ma lui è inserito la moto fa un bel casino ma a vista il db killer è presnte....cosa rischio??? |
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Ricky206 Ginocchio a Terra

Registrato: Jun 12, 2006 Ranking: 246
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1428461
Inviato: 5 Apr 07 12:50
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Ovvero...se lo talgio dove c'è il segno rosso.....
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Lele Super Sport

Registrato: Mar 09, 2005 Ranking: 684
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1428940
Inviato: 5 Apr 07 13:49
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vice ha scritto: ...
Il tuo ragionamento poteva valere se avessi una marmitta molto simile a quella originale magari senza sopra scritto Termignoni così cn il db-killer inserito avresti fatto meno casino e quindi poteva passare quasi per una originale passandola liscia.
Visto che questo nn penso sia il tuo caso a sto punto vai in giro stappato che ti godi di più la moto e nn hai niente da perdere 
Invece è proprio per questo motivo che sto pensando di acquistare dei dbKiller. I termignoni che ho montato sono in titanio anziché in carbonio e a prima vista sono molto simili a quelli originali. Se guardi attentamente ti accorgi che il titanio è più lucido dell'alluminio e soprattutto non sono presenti le omologazioni.
Quando mi hanno fermato (inizi marzo) era proprio perché avevo appena attaccato gli adesivi TERMIGNONI (volevo vedere come stavano) e mi sono preso una bella paura.
Prima tutte le volte che mi hanno fermato non hanno mai contestato niente.
Allora mi chiedo: se monto i dbKiller (ho rimosso gli adesivi termignoni per sicurezza) posso pensare di non far "arrabbiare" nessuno?
Grazie
Lele |
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vice Very Important Tinga

Registrato: Dec 20, 2006 Ranking: 3655
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1430237
Inviato: 5 Apr 07 17:18
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Lele ha scritto: vice ha scritto: ...
Il tuo ragionamento poteva valere se avessi una marmitta molto simile a quella originale magari senza sopra scritto Termignoni così cn il db-killer inserito avresti fatto meno casino e quindi poteva passare quasi per una originale passandola liscia.
Visto che questo nn penso sia il tuo caso a sto punto vai in giro stappato che ti godi di più la moto e nn hai niente da perdere 
Invece è proprio per questo motivo che sto pensando di acquistare dei dbKiller. I termignoni che ho montato sono in titanio anziché in carbonio e a prima vista sono molto simili a quelli originali. Se guardi attentamente ti accorgi che il titanio è più lucido dell'alluminio e soprattutto non sono presenti le omologazioni.
Quando mi hanno fermato (inizi marzo) era proprio perché avevo appena attaccato gli adesivi TERMIGNONI (volevo vedere come stavano) e mi sono preso una bella paura.
Prima tutte le volte che mi hanno fermato non hanno mai contestato niente.
Allora mi chiedo: se monto i dbKiller (ho rimosso gli adesivi termignoni per sicurezza) posso pensare di non far "arrabbiare" nessuno?
Grazie
Lele
messe così le cose hai buone probabilità di cavartela nel caso ti fermi una pattuglia normale ma se becchi i chips stai pur sicuro che se ne accorgono comunque sicuramente rischi meno  |
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almandithule Esperto in CdS

Registrato: Nov 03, 2006 Ranking: 1173
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1430251
Inviato: 5 Apr 07 17:22
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Ricky206 ha scritto: Quesito: Io monto uno scarico Akrapovic con db-killer ( a volte si a volte no  )...se taglio in dbkiller ovvero lo accorcio e lo allargo in maniera tale che l'uscita sia aperta ma lui è inserito la moto fa un bel casino ma a vista il db killer è presnte....cosa rischio???
Rischi sempre la sanzione per alterazione alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.
Quindi art. 78 C.d.S. da 370€ e ritiro carta di circolazione. |
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Ricky206 Ginocchio a Terra

Registrato: Jun 12, 2006 Ranking: 246
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1430342
Inviato: 5 Apr 07 17:47
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1430342
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Si però alla vista il dbk è presente.... |
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vice Very Important Tinga

Registrato: Dec 20, 2006 Ranking: 3655
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1430721
Inviato: 5 Apr 07 18:43
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1430721
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Ricky206 ha scritto: Si però alla vista il dbk è presente....
certo ma se per caso gli gira di chiedere l'omologazione questa nn c è e quindi  art. 78 |
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