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Se vi arriva una multa a casa controllate... (precisazioni)
Scritto da Davide - Pubblicato 20/11/2006 17:02
Considerazioni sull'articolo precedente che riporta alcune considerazioni in merito a come comportarsi nel caso di ricezione di una multa a casa.

La presente integrazione è pervenuta dall'utente comcamp, esperto in materia, che ringraziamo.

Comcamp ha scritto:

L'articolo "Se vi arriva una multa a casa controllate chi ve la manda..." pubblicato nel sito merita alcune considerazioni.

Intanto il termine "multa", riferito ad una normale contestazione relativa ad una violazione "amministrativa" alle norme del nuovo codice della strada non è esatto perché questo termine è riferito alle violazioni penali. So benissimo che è normale parlare di multe e contravvenzioni ma è bene anche "affinare" i termini e usare quelli giusti. Quindi, per capirsi, quando arriva una busta verde, a casa, è bene fare attenzione a... tutto.

Intanto non serve a nulla non ritirare l'atto dal portalettere perché quest'ultimo vi riporterà la data e la dizione "rifiutato da..." ed è come aver ritirato la busta senza sapere, tuttavia, chi ci scrive e perché.
E' vero che la busta verde deve arrivare entro centocinquanta giorni da quando è stata accertata la violazione ma, per altri versi, ...non è vero. Apposita sentenza della Corte Costituzionale poi tramutata in legge dello Stato dice che il Comando procedente deve consegnare il plico (la busta verde) entro i 150 giorni dal momento dell'accertamento alle poste o ai messi comunali e a nulla vale se le poste o i messi comunali impiegano più giorni a consegnare il plico perché tali giorni non producono alcuna nullità nel procedimento. Dal momento in cui il destinatario riceve il plico decorrono, invece, i tempi per pagare e contestare (sessanta giorni).

Quanto poi al fatto che il Comando Polizia Municipale di Milano o la stessa Polizia Stradale, sempre di Milano, facciano pervenire il plico tramite una ditta privata, per quanto sempre tramite Poste, con sede a Roma Fiumicino, non ha alcun pregio. E' vero che qualche Giudice di Pace ha archiviato il verbale ma è anche vero che tali sentenze (anche se forse non tutte) non sono ancora passate in giudicato (cioè non sono definitive) perché ci sono ricorsi in atto. La diversità dell'ufficio postale è determinata dal fatto che gli enti possono "esternare" determinati compiti (nel caso in esame la stampa e la notifica del verbale) per cui la ditta che ha vinto la gara può avere una sede diversa da quella del Comando procedente.

Quanto alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, quest'ultima non ha detto che la notifica dei verbali è compito solo delle Poste ma che solo le poste possono applicare la legge 890/82 mentre i messi comunali (pubblici o privati) devono applicare gli articoli 143 e seguenti del Codice di procedura civile.

Quanto ai Giudici di Pace, a centinaia sparsi su tutto il territorio italiano, è bene sapere che la sentenza di uno di loro non è un dato di fatto nel senso che non ci si può basare su una sentenza per affermare che tutti i Giudici di Pace la seguiranno, anzi due Giudici di Pace dello stesso mandamento, lo stesso giorno, per identici verbali, la possono pensare in modo diametralmente opposto.

Comunque... quando vi arriva una busta verde a casa, leggete bene tutto perché oltre alla contestazione della violazione e ai termini di pagamento o di contestazione ci possono essere altri obblighi come comunicare il nominativo del conducente o presentare documenti eccetera.

Auguri, comunque, di non ricevere questo tipo di posta ma... dipende da noi.
 

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Commento di: topolino il 27-11-2006 17:15
Mi dispiace contraddirti Davide ma per quanto ne so il termine di notifica di 150 giorni è all'effettivo trasgressore e non alle poste come tu dici.
qui diseguito ti riporto la legge come io l'ho trovata ...unInfine, l’art. 201 del D. Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 (nuovo Codice della Strada) - notificazione delle violazioni - al 1° comma dice “”(…qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 ( principio di solidarietà), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento… qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione (ed è questo il caso per i veicoli presi a noleggio o a leasing) la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione)””. lampeggio a tutti.
Commento di: almandithule il 05-12-2006 18:48
Corte Costituzionale, Sentenza 26.11.2002 n° 477.

Il principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

In conclusione: la notifica si perfeziona mediante la consegna dell'atto alle poste.

L'art. 201 comma 3 del C.d.S. stabilisce che: Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

La norma sulle notificazioni a mezzo del servizio postale è appunto la legge 890/82 e successive modificazioni.
Commento di: zacand il 25-02-2007 13:08
Mi trovo esattamente in un problema analogo, mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità, alla folle andatura di 70 Km orari, il 152 giorno dall'infrazione come desumibile dal timbro di recapito, la multa è stata spedita dal comando il 149 giorno, data che io ho potuto recuperare solo telefonando al comando.
Come mi devo comporatre, è giusto ricorrere? Considerate che non posso ricorrere al giudice di pace perchè sono lontano dal luogo e ricorrendo al prefetto rischio di vedere raddoppiata la multa.
Grazie
Commento di: LuSP il 16-03-2007 01:23
come è andata a finire?!