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Multe, anche il tutor è annullabile
6591904
6591904 Inviato: 22 Dic 2008 16:27
Oggetto: Multe, anche il tutor è annullabile
 



Un giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che chiedeva l'annullamento di una multa emessa tramite il tutor, il più recente sistema di rilevamento di velocità sulle autostrade. Il magistrato, scrive l'associazione Telefono Blu, ha scritto che tale sistema non applica in maniera regolare la tolleranza ammessa dai termini di legge. Il tutor effettua un calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni.

Con la sentenza emessa il 6 ottobre scorso, riferisce Telefono Blu, il Giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso di un automobilista, annullando il verbale che gli contestava il mancato rispetto dei limiti di velocità, rilevati per mezzo dell'apparecchio denominato 'tutor', con applicazione erronea di una riduzione del 5% sulla velocità effettivamente rilevata.

Il tutor infatti consente di accertare le violazioni di "eccesso di velocità" attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, diversamente dall'autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente. Ricorda il Giudice che solo in questo secondo caso è possibile applicare una riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, mentre nel caso di utilizzo del tutor deve essere applicata una riduzione diversa, progressiva, del 5, 10, 15, come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada.

Il Giudice di Pace - continua Telefono Blu - ha affermato che qualora la violazione venga accertata mediante calcolo della velocità media e venga applicata tout court la sola riduzione del 5%, non vi è certezza dell'esatto superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la contestazione effettuata è dubbia. Di conseguenza il verbale deve essere annullato.

Tratto da tgcom.it

Non ho capito molto bene la dinamica per la quale possa essere attuato questo tipo di accertamento icon_rolleyes.gif eusa_wall.gif
 
6592021
6592021 Inviato: 22 Dic 2008 16:44
 

a quello che ho capito io si tratta del fatto che il tutor applica la sola tolleranza del 5% mentre dovrebbero essere previste più tolleranze in base al comma 3° dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada.

ora provo a cercare un po' questo articolo e se ci riesco lo posto vediamo di capirne di più... icon_wink.gif
 
6592537
6592537 Inviato: 22 Dic 2008 17:51
 

Infatti non ha molto senso perchè se deve essere possibile attuare come tolleranza sia il 5 , 10 , 15 % vale sempre che il 15% sia sempre il massimo; quindi automaticamente elimina di fatto sia il 5% che il 10%, però mi sembra alquanto assurdo se fosse davvero così non evrebbe senso.
 
6592994
6592994 Inviato: 22 Dic 2008 19:06
 

personalmente non so risponderti precisamente
al momento difatti non ho ancora trovato quell'articolo di cui si parla e poi la mia resta sempre una "libera interpretazione" icon_wink.gif

magari qualcuno più addentro potrebbe fornirci indicazioni più utili
 
6593432
6593432 Inviato: 22 Dic 2008 20:07
 
 
6606004
6606004 Inviato: 24 Dic 2008 15:27
 

Queste cose possono succedere solo in un paese confusionario come l'Italia...........
Adesso si mettono in discussione anche le leggi della fisica...............
 
6694142
6694142 Inviato: 8 Gen 2009 9:46
 

Tutto e contestabile in Italia... non vi è dubbio vista la congerie di leggi e giudici... ma, come sempre, la sentenza di un giudice di pace non è un precedente a cui altri giudici o enti (Prefetture ad esempio) debbano necessariamente uniformarsi... quindi, ognuno è libero di provare a far ricorso/opposizione... senza alcuna "garanzia" che esso vada in porto, o meglio senza alcuna garanzia che il metodo di valutazione sia uniforme!
 
6695888
6695888 Inviato: 8 Gen 2009 15:04
 

Vorrei segnalarVi che le tre percentuali di deduzione dalla velocità rilevata (5,10,15 %) sono proporzionate alla velocità registrata: cioè sino a 70 km/h si deduce il 5%, tra 70 e 130 kmh il 10% oltre 130 kmh il 15% - Pertanto non è sempre applicabile il valore massimo del 15%.
Ciao icon_smile.gif
 
6698437
6698437 Inviato: 8 Gen 2009 19:12
 

Tuthmosi ha scritto:
Queste cose possono succedere solo in un paese confusionario come l'Italia...........
Adesso si mettono in discussione anche le leggi della fisica...............

Tuthmosi nessuno mette in discussione le leggi della fisica ma solo la corretta applicazione di quanto riportato nelle norme.

"Art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.
...
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice,
Citazione:
CDS art.142 C.6°. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. "
icon_wink.gif

P.S. non sono totalmente convinto che il giudice abbia interpretato correttamente l'articolo. (IMHO)
 
6698595
6698595 Inviato: 8 Gen 2009 19:30
 

Grifo ha scritto:

P.S. non sono totalmente convinto che il giudice abbia interpretato correttamente l'articolo. (IMHO)


a titolo di curiosità e non di polemica mi puoi spiegare il perchè?
su questa questione delle varie tolleranze da applicare non sono riuscito ancora a capirci qualcosa icon_wink.gif

io avrei un'idea ma la vorrei dire dopo per evitare di fare brutte figure icon_redface.gif
 
6700238
6700238 Inviato: 8 Gen 2009 22:01
 

skyline81 ha scritto:
Grifo ha scritto:

P.S. non sono totalmente convinto che il giudice abbia interpretato correttamente l'articolo. (IMHO)


a titolo di curiosità e non di polemica mi puoi spiegare il perchè?
su questa questione delle varie tolleranze da applicare non sono riuscito ancora a capirci qualcosa icon_wink.gif

io avrei un'idea ma la vorrei dire dopo per evitare di fare brutte figure icon_redface.gif


Es: nelle multe con autovelox classico ti calcolano la velocità effettiva e segnata allo strumento...la legge prevede una tolleranza del 5% sulla velocità (es...io quando ho preso la multa ero a 84...meno il 5% di tolleranza per legge ero a 79 (velocità effettiva)....credo sia questo il problema...che essendo maggiore la velocità in autostrada...la tolleranza evidentemente è troppo bassa...la tolleranza se non erro viene messa perchè non tutti i contakm sono uguali...c'è contakm che ha più errore e contakm che ne ha di meno icon_wink.gif (non vorrei dire boiate ma io l'ho sempre interpretata così)
 
6702025
6702025 Inviato: 8 Gen 2009 23:56
 

skyline81 ha scritto:

a titolo di curiosità e non di polemica mi puoi spiegare il perchè?
Visto che è solamente una mia considerazione di polemica non ne posso fare. icon_mrgreen.gif

Parto dal presupposto che non siano mai state comminate sanzioni per violazioni rilevate dai biglietti autostradali (immagino che solo alman o crazy sappiano dare una risposta a questo dubbio).

Secondo me il giudice ha applicato in maniera estensiva una norma che disciplina un altro tipo di controllo.

Controllo che il legislatore ha ritenuto opportuno inserire nel regolamento ma dato che si tratta di un rilevamento soggetto ad errori ha voluto tutelare l'utente andando ad aggiungere delle discriminanti abbastanza pesanti.

Errori che il tutor non dovrebbe avere, per questo ritengo non corretta la decisione del giudice onorario.

skyline81 ha scritto:
su questa questione delle varie tolleranze da applicare non sono riuscito ancora a capirci qualcosa icon_wink.gif
ti faccio degli esempi sperando che siano chiari (tralascio la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente):

Tratto di autostrada con limite a 50Km/h (caso nebbia)
- se dallo scontrino risulta che da casello a casello hai tenuto una velocità media dedotta compresa fra 50 e 69 Km/h ti viene applicata una tolleranza del 5% pertanto fino a 52 Km/h non sei sanzionabile(52-5%= 49,4Km/h), da 53 a 63Km/h paghi una sanzione di 36,00€ (63-5%=59,58 Km/h <10Km/h dal limite art.142 c. 7°), da 64 fino a 69 Km/h paghi 148,0€(>10 Km/h dal limite art. 142 c.8°);
- se risulta che hai tenuto una velocità media dedotta compresa fra 70 e 129 Km/h ti viene applicata una tolleranza del 10% pertanto da 70 fino a 100Km/h paghi 148,0€ (>10 Km/h <40 km/h dal limite art. 142 c.8°), da 101 a 122 km/h paghi 370,00€ (>40 Km/h <60 km/h dal limite art. 142 c.9°), da 123 a 129km/h paghi 500 €(>60 Km/h dal limite art. 142 c.9° bis);
- se risulta che hai tenuto una velocità superiore a 130 Km/h ti viene applicata una tolleranza del 15% comunque paghi sempre 500 €(130-15%=110,5 >60 Km/h dal limite art. 142 c.9 bis°).

Ovviamente su di un tratto di autostrada con limite a 130Km/h in caso di violazione ti verrà applicata sempre la tolleranza del 15%.

Giova ricordare che dette tolleranze si applicano solo ed esclusivamente nel caso in esame, per violazioni accertate tramite autovelox verrà sempre applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.

skyline81 ha scritto:
io avrei un'idea ma la vorrei dire dopo per evitare di fare brutte figure icon_redface.gif
perchè c'è un limite anche a quelle? icon_eek.gif io sicuramente l'ho superato. icon_wink.gif
 
6702187
6702187 Inviato: 9 Gen 2009 0:11
 

cosa ne pensate ho trovato questo....

CONTESTAZIONI ALLE CIRCOLARI MINISTERIALI



I

CONTESTAZIONI ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE n. 300 DEL 30 GIUGNO 2005

A) Applicabilità della legge 11 agosto 1991 n. 273



Si osserva in via preliminare che la grandezza velocità non è una unità di misura di Base del SI (Sistema Internazionale), bensì è una grandezza derivata in quanto risulta determinata tramite calcolo :
Velocità = Spazio / Tempo

La legge 273/91 all' Art. 3- par. 1 Campioni Nazionali cita :

“I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, …….”

Si noti inoltre che nell'elenco delle grandezze accreditate / accreditabili disponibile sul sito del SIT (Servizio di Taratura in Italia - Sit-italia.it), oltre alle grandezze di base del SI, risultano presenti molteplici grandezze, quali ad esempio la Pressione, la Frequenza, l'Energia, la Tensione Elettrica, nonché grandezze non espressamente citate quali grandezze derivate dal D.M. 30 Novembre 1993 n. 591 (es. Accelerazione, Potenza Ottica, Radianza Spettrale, Impulso Atmosferico Pieno etc).

Il SIT e gli organismi tecnici preposti al mantenimento dei Campioni Nazionali (Istituti Metrologici Primari), a fronte di richieste di accreditamento di nuove grandezze da parte di Centri SIT esistenti o costituendi, sono in grado di garantire l'accreditamento e la riferibilità o direttamente (tramite l'approntamento di opportuni Campioni Nazionali) o tramite Istituti Metrologici di altro stato purchè firmatari dell'accordo multilaterale in ambito europeo MLA.

Tratto dal sito del SIT :

“Il riferimento metrologico del SIT è costituito dalle unità SI realizzate mediante i campioni nazionali riportati nel Decreto Ministeriale n. 591, di cui di seguito si allega il frontespizio, disseminate dagli Istituti metrologici primari direttamente o tramite i Centri di taratura SIT.

Il riferimento metrologico dei Centri di taratura SIT può altresì essere assicurato dalle unità SI disseminate dagli Istituti Metrologici firmatari dell' "Accordo di Mutuo Riconoscimento dei campioni nazionali e dei certificati di taratura emessi dagli Istituti Metrologici Nazionali" redatto dal Comitato Internazionale dei Pesi e Misure (CIPM - MRA), oppure da Centri di taratura accreditati all'estero da Servizi di taratura firmatari, come il SIT, dell'accordo multilaterale (EA - MLA) della Cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA - European cooperation for Accreditation) . “

Si evidenzia a tal proposito che gli Istituti Metrologici Primari Svizzero (Metas) e Tedesco (PTB) dispongono di Campioni Nazionali di Velocità, e pertanto in base ai sopra citati accordi multilaterali in ambito EA, in Italia risulta possibile a norma di legge (273/91) l'accreditamento di Centri SIT per la taratura di misuratori di velocità.

Ciò è confermato da recenti lettere della Segreteria del SIT (All. 1 e 2) :

“si dichiara altresì che il SIT ha la disponibilità e la capacità di accreditare tali laboratori”

“Le competenze necessarie per effettuare le valutazioni di competenza sono disponibili in Italia essendo già stati accreditati 39 laboratori per misure nel settore lunghezza e 26 per misure nel settore tempo e frequenza”

Se poi si considera che i misuratori di velocità quali l'Autovelox 104/C-2, l' Autovelox 105 SE ed il Velomatic 512 di fatto eseguono solo una misura del tempo di attraversamento tra 2 traguardi prefissati, calcolando poi la velocità tramite opportuni algoritmi software, risulta altresì chiaro come essi siano di fatto dei misuratori di intervallo di tempo e pertanto assoggettabili alla Legge 273/91 e dal D.P.R. 12 Agosto 1982 n. 802.

In merito al D.M. 28 Marzo 2000 n. 182, circolare successiva n. 1253611 del 4 Giugno 2001 del Ministero Attività Produttive – Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato, a spiegazione di tale decreto cita :

“Questa Direzione ritiene di fornire, con la presente circolare, alcune precisazioni
in merito alle seguenti questioni.
– Strumenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica (Art.1 del D.M.
182/2000)
L'art. 1 identifica gli strumenti metrici assoggettati alla verificazione periodica
negli strumenti la cui utilizzazione è volta alla “determinazione della qualità e/o prezzo
nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale”.
Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione
“transazione commerciale” va attribuito un significato estensivo per il quale sono da
intendersi soggetti all'obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati
in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa icon_smile.gif, tariffa, tassa, indennità ….).”

Quindi i misuratori di velocità degli autoveicoli, tramite i quali vengono elevate sanzioni amministrative (multe), sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti Metrico Legali disciplinati tra l'altro anche dal D.M. 28 Marzo 2000 n. 182 e pertanto soggetti a taratura periodica da eseguirsi presso laboratori opportunamente accreditati e che forniscano garanzie d'indipendenza (Decreto Ministero Attività Produttive del 10/12/2001 – Art. 2 - Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura)

Il Ministero Attività Produttive con risposta alla Eltraff prot. 1396085 del 24/04/04 ha espresso “parere” (che in quanto tale non può avere valenza giuridica) che i misuratori di velocità non siano soggetti all'obbligo della verificazione periodica disciplinata dal decreto 28 marzo 2000 n. 182, ma non ha escluso, ne avrebbe potuto farlo, che questi non siano assoggettabili alla Legge 273/91 per quanto sopra dimostrato.

L'Italia è paese membro dell'OIML (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale) ed in quanto tale è tenuta per quanto possibile ad applicare i Documenti e le Raccomandazioni emesse da tale organo.

A conferma che i misuratori di velocità degli autoveicoli siano strumenti Metrico Legali, l' OIML nel 1990 ha emesso raccomandazione per detti strumenti, i quali pertanto devono essere sottoposti ad approvazione di tipo, verifica di tipo, verifica iniziale e verifica periodica, in accordo con il documento D20. Tali verifiche prevedono tra l'altro la taratura

Lo stesso ex Ministero Lavori Pubblici con lettera al SIT prot. 6050 del 20/09/00 aveva previsto attività di Taratura SIT su tutti i modelli di misuratori di velocità in conformità con le OIML-R91.

Esistono poi norme tecniche quali le UNI EN 10012 / 30012 che vengono applicate comunemente in ambito industriale, civile e militare in tutti i paesi della Comunità Europea e non (nei quali i misuratori di velocità degli autoveicoli vengono regolarmente tarati) , ove gli strumenti di misura utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica vengono assoggettati a taratura periodica (ovvero conferma metrologica) con riferibilità agli standard nazionali od internazionali.

Tali le norme sono sicuramente da applicarsi anche ai misuratori di velocità degli autoveicoli.

La 30012 infatti introduce il concetto di Conferma Metrologica cioè “l'insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista” (par. 3.1)

La conferma metrologica normalmente include: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta.

B) Norme Nazionali Vigenti


Il citato D.M. 29/10/1997, all'Art. 1 stabilisce l'applicazione di una riduzione al valore di velocità rilevato pari al 5% con un minimo di 5Km/h. Nella riduzione è compresa la tolleranza strumentale.

La Tolleranza Strumentale stabilita anche dall' Art. 345 comma 2 del C.d.S. NON include l'incertezza di misura, come confermato da lettera del MLLPP a Sodi prot. 3052 del 23/12/93 (si veda sentenza 363/00 Tribunale di Lodi, pag. 22).

Quindi erroneamente sia il DM 29/10/1997 che il Art. 345 comma 2 del C.d.S concedono al cittadino la sola riduzione dovuta alla tolleranza strumentale, ma non quella dell'incertezza di misura, che deriva tra l'altro dalla Riferibilità ai Campioni Nazionali ottenuta a mezzo di appropriata Taratura, la quale come dimostrato dalla Perizia sull'Autovelox 104/C-2 relativa alla sentenza 363/00 del Tribunale di Lodi può anche essere superiore alla “tolleranza strumentale”.

In tale sentenza, che si basa su perizia del Dott. Paolo Soardo, massima autorità in ambiente metrologico ed attuale presidente del comitato SIT, ha stabilito che :

- uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;

- nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste

- non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali icon_asd.gif

- non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa nazionale ed internazionale

In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile. 0509_doppio_ok.gif

Occorre poi fare un distinguo tra “funzionamento” ed “accuratezza”.

Un qualsiasi strumento di misura, seppur dotato di sistemi di autodiagnosi (che peraltro in quanto tali non possono essere infallibili) che ne evidenzino eventuali malfunzionamenti, potrebbe sembrare funzionare correttamente ma restituire all'operatore misure non accurate (ovvero oltre gli estremi di accuratezza consentiti) in quanto l'autodiagnosi non può sostituirsi alla taratura, ne un operatore che osservi attentamente lo strumento potrà mai accorgersi di eventuali misure che ricadano al di fuori della accuratezza dello strumento stesso. icon_confused.gif

A tal proposito deve anche essere dimostrata la capacità tecnica, tramite opportune certificazioni di enti terzi, dell'operatore all'esecuzione della corretta installazione, test funzionale ed utilizzo delle apparecchiature in questione.

Pertanto la taratura, con riferibilità agli Standard Nazionali, è l'unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici.

Posizione dei Costruttori


Il più importante costruttore Italiano di misuratori di velocità degli autoveicoli, la Sodi Scientifica S.p.a. (Autovelox 104/C-2 e Autovelox 105 SE) nell' addendum al manuale d'uso (All. 4) scrive testualmente :

"Intervallo di Conferma
Affinchè l'apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti conforme ai requisiti previsti per l'utilizzazione, è necessario che la stessa venga periodicamente sottoposta nel nostro Laboratorio Metrologico Interno L.A.T.I. ad un insieme di operazioni che prendono il nome di CONFERMA METROLOGICA”

La stessa Sodi Scientifica esegue da tempo collaudi rilasciando certificati di collaudo e/o conformità, a conferma della necessità di eseguire tali operazioni a garanzia del corretto funzionamento nonché dell'attendibilità delle misure. Si veda a tal proposito il recente comunicato Stampa pubblicato sul sito di Sodi Scientifica (All. 3).

Si evidenzia che lo stesso costruttore vincola l'intervallo di conferma metrologica ovvero dell'intervallo di tempo che intercorre tra 2 tarature (UNI EN 30012, Appendice A), al rispetto delle condizioni di utilizzo ed immagazzinaggio riportate nel manuale (All. 4, addendum al manuale d'uso Sodi)

Tali verifiche vengono eseguite indifferentemente su autovelox utilizzati in postazioni mobili o fisse.

Alcune delle prescrizioni d'uso raccomandate da Sodi per l'autovelox 104/C-2 sono:

- non esporre l'apparecchio per lungo tempo a temperature oltre i 40°C

- evitare all'apparecchio cadute, urti o vibrazioni eccessive

- non immagazzinare l'apparecchio in ambienti eccessivamente umidi eusa_whistle.gif

Contrasta con qualsiasi fondamento tecnico e Metrologico discriminare l'attività di taratura in base al tipo di utilizzo, così come è stato fatto con le recenti approvazioni dei dispositivi Autovelox 104/C-2 e 105 SE (Ministero Infrastrutture e Trasporti – prot. 1122 e 1123 del 16/05/05 e precisazione prot. 1836/2005 del 01/06/05).

Infatti l'utilizzo in postazione mobile che espone gli strumenti di misura a rischi maggiori dovuti a fattori ambientali, trasporto, urti etc., i quali potrebbero portare ad errori di misura che per quanto sopra esposto ( e rilevato nella perizia relativa alla sentenza 363/00 Trib. Lodi) non sono in alcun modo rilevabili dalla presenza dell'operatore.

Si evidenzia infine che ove esista, la sola certificazione ISO9001:2000 del sistema di qualità del costruttore non autorizza lo stesso (ne garantisce i diritti del cittadino) ad emettere “Certificati di Conformità”.

La certificazione garantisce infatti la conformità di un processo ad un riferimento normativo mentre l'accreditamento garantisce invece l'idoneità tecnica, organizzativa e la competenza del personale di un organizzazione per svolgere un determinato processo.

L'unica garanzia può venire da un Centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla norma ISO IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura) il cui processi di misura, di gestione e di valutazione dell'incertezza sono comunque verificabili.

Un laboratorio avente un sistema di garanzia della qualità certificato secondo il modello normativo ISO 9001 garantisce sicuramente la conformità dei processi di misura ad una procedura definita ma nulla può garantire sulla validità tecnica della procedura stessa.

A maggior ragione il tutto non può essere applicabile ad “un'officina” abilitata dal costruttore. eusa_whistle.gif

Inoltre eventuali verifiche eseguite dal produttore violano il principio d'indipendenza dei laboratori preposti alla verifica sancito con DM. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive (Art. 2 - verificazione periodica degli strumenti di misura)

Risulterebbero essere invece idonei eventuali Centri SIT opportunamente accreditati.

Infatti la Segreteria del SIT puntualizza :

Distinzione tra accreditamento di un Laboratorio di taratura e la certificazione del suo sistema qualità

Diversamente dalla certificazione ISO 9001, l'accreditamento applica criteri e procedure predisposte specificatamente per determinare la competenza tecnica di un Laboratorio di taratura. Mentre la certificazione del sistema qualità dichiara la conformità ai requisiti della norma ISO 9001, l'accreditamento attesta anche, e soprattutto, competenze tecniche specifiche. Si veda in merito quanto contenuto nel sito della EA - European co-operation for Accreditation.

II

CONTESTAZIONI ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE n. 1341 DEL 27 GIUGNO 2005


A) Questioni concernenti l'applicabilità della legge 11 agosto 1991 n. 273 e seguenti, della norma UNI 30012 e della Raccomandazione OIML R91

Si osserva in via preliminare che la grandezza velocità non è una unità di misura di Base del SI (Sistema Internazionale), bensì è una grandezza derivata in quanto risulta calcolata tramite formula:

Velocità = Spazio / Tempo

La legge 273/91 all' Art. 3- par. 1 Campioni Nazionali cita :

"I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, ……."

Si noti inoltre che nell'elenco delle grandezze accreditate / accreditabili disponibile sul sito del SIT, oltre alle grandezze di base del SI, risultano presenti molteplici grandezze, quali ad esempio la Pressione, la Frequenza, l'Energia, la Tensione Elettrica, nonché grandezze non espressamente citate quali grandezze derivate dal D.M. 30 Novembre 1993 n. 591 (es. Accelerazione, Potenza Ottica, Radianza Spettrale, Impulso Atmosferico Pieno etc).
Il SIT e gli organismi tecnici preposti al mantenimento dei Campioni Nazionali (Istituti Metrologici Primari), a fronte di richieste di accreditamento di nuove grandezze da parte di Centri SIT esistenti o costituendi, sono in grado di garantire l'accreditamento e la riferibilità o direttamente (tramite l'approntamento di opportuni Campioni Nazionali) o tramite Istituti Metrologici di altro stato purchè firmatari dell'accordo multilaterale in ambito europeo MLA.

Tratto dal sito del SIT :

"Il riferimento metrologico del SIT è costituito dalle unità SI realizzate mediante i campioni nazionali riportati nel Decreto Ministeriale n. 591, di cui di seguito si allega il frontespizio, disseminate dagli Istituti metrologici primari direttamente o tramite i Centri di taratura SIT.
Il riferimento metrologico dei Centri di taratura SIT può altresì essere assicurato dalle unità SI disseminate dagli Istituti Metrologici firmatari dell' "Accordo di Mutuo Riconoscimento dei campioni nazionali e dei certificati di taratura emessi dagli Istituti Metrologici Nazionali" redatto dal Comitato Internazionale dei Pesi e Misure (CIPM - MRA), oppure da Centri di taratura accreditati all'estero da Servizi di taratura firmatari, come il SIT, dell'accordo multilaterale (EA - MLA) della Cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA - European cooperation for Accreditation) . "

Si evidenzia a tal proposito che, tra gli altri, gli Istituti Metrologici Primari Svizzero (Metas) e Tedesco (PTB) dispongono di Campioni Nazionali di Velocità, e pertanto in base ai sopra citati accordi multilaterali in ambito EA, in Italia risulta possibile a norma di legge (273/91) l'accreditamento di Centri SIT per la taratura di misuratori di velocità.

Ciò è confermato da recenti lettere della Segreteria del SIT (All. 1 e 2) :
"si dichiara altresì che il SIT ha la disponibilità e la capacità di accreditare tali laboratori"
"Le competenze necessarie per effettuare le valutazioni di competenza sono disponibili in Italia essendo già stati accreditati 39 laboratori per misure nel settore lunghezza e 26 per misure nel settore tempo e frequenza"

Se poi si considera che i misuratori di velocità quali l'Autovelox 104/C-2, l' Autovelox 105 SE ed il Velomatic 512 di fatto eseguono solo una misura del tempo di attraversamento tra 2 traguardi prefissati, calcolando poi la velocità tramite opportuni algoritmi software, risulta altresì chiaro come essi siano di fatto dei misuratori di intervallo di tempo e pertanto assoggettabili alla Legge 273/91 e dal D.P.R. 12 Agosto 1982 n. 802.

In merito al D.M. 28 Marzo 2000 n. 182, circolare successiva n. 1253611 del 4 Giugno 2001 del Ministero Attività Produttive - Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato, a spiegazione di tale decreto cita :
"Questa Direzione ritiene di fornire, con la presente circolare, alcune precisazioni
in merito alle seguenti questioni.
- Strumenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica (Art.1 del D.M.
182/2000)
L'art. 1 identifica gli strumenti metrici assoggettati alla verificazione periodica
negli strumenti la cui utilizzazione è volta alla "determinazione della qualità e/o prezzo
nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale".
Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione
"transazione commerciale" va attribuito un significato estensivo per il quale sono da
intendersi soggetti all'obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati
in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa icon_smile.gif, tariffa, tassa, indennità ….)."

Quindi i misuratori di velocità degli autoveicoli, tramite i quali vengono elevate sanzioni amministrative (multe), anche se disciplinati dal C.d.S. , sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti Metrico Legali disciplinati tra l'altro anche dal D.M. 28 Marzo 2000 n. 182 e pertanto soggetti a taratura periodica da eseguirsi presso laboratori opportunamente accreditati e che forniscano garanzie d'indipendenza (Decreto Ministero Attività Produttive del 10/12/2001 - Art. 2 - Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura)

3 - Norme UNI 30012

La norma UNI EN 30012 Parte1a, è Norma Italiana emessa dall' UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ed è la versione ufficiale in lingua italiana che recepisce la Norma Europea
EN 30012-1, approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione, di cui l'Italia è stato membro), assumendo lo status di norma nazionale italiana.

Essa si applica agli apparecchi per misurazione utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica; la specifica però, come è detto nelle definizioni richiamate dalla norma stessa è un qualunque documento che contenga dei requisiti, ed i requisiti possono essere anche gli articoli di un regolamento come il codice della strada. Il misuratore di velocità che è quindi un apparecchio per misurazione utilizzato per dimostrare la conformità al codice della strada trova la piena applicabilità della suddetta norma.

La 30012 introduce il concetto di Conferma Metrologica cioè "l'insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista" (par. 3.1)
La conferma metrologica normalmente include: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione
necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l'utilizzo previsto
dell'apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta.

Inoltre nell'introduzione si legge :
Il riferimento alla presente parte della ISO 10012 può essere fatto:
- da organizzazioni rappresentative degli interessi dei consumatori o dei lavoratori, oppure da organismi legislativi o governativi;

Si evidenzia che tali norme vengono applicate in ambito industriale, civile e militare, ove gli strumenti di misura utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica vengono assoggettati a taratura periodica (ovvero conferma metrologica) con riferibilità ai campioni nazionali od internazionali (UNI EN 30012 par. 4.15 - Riferibilità)

Per quanto sopra espresso le norme citate sono sicuramente da applicarsi anche ai misuratori di velocità degli autoveicoli.



4 / 5 - OIML R91, D19 e D20
L'Italia è paese membro dell'OIML (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale) ed in quanto tale è tenuta per quanto possibile ad applicare i Documenti (siglati con "D") e le Raccomandazioni ("R") emesse da tale organo.
La raccomandazione R91 (del 1990) è scritta per apparecchiature di tipo "radar". In Italia sono omologati i modelli Multanova Radar 6F (anno 2000) e Traffipax Speedophot (anno 1993), e nemmeno per questi modelli si è ritenuto opportuno applicare tali raccomandazioni.
In particolare queste raccomandazioni oltre a prove specifiche relative alla tecnologia "radar", prevedono varie prove (di tipo climatico, robustezza meccanica, immunità ai disturbi, variazioni della tensione di alimentazione, suscettibilità elettromagnetica, con particolare riferimento al doc D11), nonché prove di accettazione degli errori di misura.
Di principio, e per non discriminare utenti sanzionati con diversi tipi di tecnologie di misura, tali prove dovrebbero essere applicate a tutti i tipi di misuratori di velocità di autoveicoli.
Le OIML-R91 sono tra l'altro utilizzate come documento di riferimento per l'approvazione (omologazione) di tipo effettuata in altri stati comunitari (es. Svizzera, Inghilterra, Germania, Francia etc).
Inoltre visto che il calcolo della velocità si basa su più misure ed algoritmo software, si evidenzia la necessità di applicare anche la Raccomandazione R74 per la sicurezza dei dati elaborati tramite software.

Considerando che l' OIML ha emesso raccomandazione per strumenti di misura della velocità degli autoveicoli, si rafforza la convinzione che questi debbano essere considerati Strumenti Metrico Legali e pertanto essere sottoposti ad approvazione di tipo, verifica di tipo, verifica iniziale e verifica periodica, in accordo con il documento D20. Tali verifiche prevedono tra l'altro la taratura

Lo stesso ex Ministero Lavori Pubblici con lettera al SIT prot. 6050 del 20/09/00 aveva previsto attività di Taratura SIT su tutti i modelli di misuratori di velocità in conformità con le OIML-R91.


B) Norme Nazionali Vigenti

Senza entrare nel merito del C.d.S. si rileva che :

"Tolleranza Strumentale" non può essere utilizzato come termine di uso corrente al posto di Incertezza di Misura.
L'incertezza di una Misura dipende da molteplici fattori, ed include tra l'altro la Tolleranza Strumentale , la riferibilità dovuta alla catena metrologica di taratura, effetti dei parametri ambientali sulla misura, errori sistematici del complesso di misura, errori dovuti all'operatore etc.
L'Incertezza di Misura deve essere calcolata seguendo le opportune normative, che in questo caso sono le EA-4/02 (UNI CEI ENV 13005).
Si noti che l'Incertezza di Misura può variare tra l'altro in funzione del laboratorio presso il quale viene effettuata la taratura, cioè in funzione delle tabelle di accreditamento (accuratezza) di ogni singolo laboratorio. icon_rolleyes.gif
La Tolleranza Strumentale stabilita dall' Art. 345 comma 2 del C.d.S. NON include l'incertezza di misura, come confermato da lettera del MLLPP a Sodi prot. 3052 del 23/12/93 (si veda sentenza 363/00 Tribunale di Lodi, pag. 22)
Quindi come evidenziato nella sentenza sopra citata, l'errore massimo di misura può anche essere maggiore della "tolleranza strumentale" stabilita in fase di approvazione.



Sebbene i vari modelli di misuratori di velocità approvati si basino su tecnologie di misura differenti, all'estero questi vengono omologati tramite "Approvazione di Tipo", applicando opportune normative, mentre in Italia viene eseguita una più semplice "Approvazione di Prototipo"



Si sostiene che "la Conformità al Prototipo approvato (depositato presso il Ministero) avvenga tramite Dichiarazione di Conformità emessa dal costruttore. A tale proposito vengono eseguiti appositi controlli di conformità del produttore, che si considerano soddisfatti se il produttore opera in regime di qualità ISO9001 e successivi"
Si noti che quando venne approvato il modello Autovelox 104/C-2 Sodi Scientifica non disponeva di nessuna certificazione di Qualità, ne tantomeno di Campioni di Riferimento riferibili ai Campioni Nazionali (ovvero tarati presso centri SIT o equivalenti in ambito EA) a garanzia della accuratezza delle misure. Altro importante costruttore è Eltraff (Velomatic 512 e FTR) che ad oggi non possiede nessun sistema di qualità certificato.
In ogni caso una certificazione di qualità ISO 9001:2000 o precedente non fornisce garanzia alcuna in merito al risultato finale del prodotto, cioè all'accuratezza di misura del prodotto stesso, in quanto le norme citate sono a garanzia esclusiva del dei processi di Progettazione, Produzione, Collaudo, Commercializzazione, Acquisti e quant'altro sia attinente, che vengono documentati tramite "Procedure"
Un laboratorio avente un sistema di garanzia della qualità certificato secondo il modello normativo ISO 9001 garantisce sicuramente la conformità dei processi di misura ad una procedura definita ma nulla può garantire sulla validità tecnica della procedura stessa.
Se paradossalmente la procedura non fosse corretta o portasse ad una sottostima dell'incertezza di misura, la certificazione secondo il modello normativo ISO 9001 darebbe ancora la stessa garanzia ovvero il rispetto della procedura.
La certificazione garantisce infatti la conformità di un processo ad un riferimento normativo l'accreditamento garantisce invece l'idoneità tecnica, organizzativa e la competenza del personale di un organizzazione per svolgere un determinato processo.
L'unica garanzia può venire da un Centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla norma ISO IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura) i cui processi di misura, di gestione e di valutazione dell'incertezza sono comunque verificabili.

e quindi :

Tutte le contravvenzioni elevate attualmente sul territorio nazionale sono invalide poichè le apparecchiature (seppur omologate, ma non tutte...) non sono validamente tarate dai centri SIT (istituiti con legge 273/91). 0509_banana.gif 0509_pernacchia.gif 0509_banana.gif
 
6708052
6708052 Inviato: 9 Gen 2009 20:32
 

In questo sito

Link a pagina di Altalex.com

ho trovato il comma 3 dell'art. 345.

3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/orari

Qui non si parla di tutor ma il giudice ha applicato le stesse tolleranze.
 
6712558
6712558 Inviato: 10 Gen 2009 16:36
 

Gigass , adesso mi stampo tutto quello che hai scritto e lo porterò sempre con me , poi se dovessero fermarmi per eccesso di velocità, quando mi chiedono se ho qualcosa da dichiarare , gli risponderò : " Agente , ha tempo di scrivere qualcosa ????" icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif
 
6712812
6712812 Inviato: 10 Gen 2009 17:22
 

steve65 attenzione perchè la taratura è necessaria solo per le apparecchiature che funzionano in maniera automatica non per quelle azionate dall'operatore.

Pertanto se il verbale ti viene contestato subito significa che l'apparecchiatura era sotto il controllo dell'agente, ergo quello scritto da Gigass ti fa solo spessore nel portadocumenti.
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6715977
6715977 Inviato: 11 Gen 2009 9:47
 

si ok , cercherò di andare piano o al limite di non farmi fermare !!!!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
grazie comunque della dritta perchè in effetti tutta sta carta non mi faceva più chiudere il portafoglio icon_wink.gif icon_wink.gif
 
6720237
6720237 Inviato: 11 Gen 2009 20:48
 

steve65 ha scritto:
Gigass , adesso mi stampo tutto quello che hai scritto e lo porterò sempre con me , poi se dovessero fermarmi per eccesso di velocità, quando mi chiedono se ho qualcosa da dichiarare , gli risponderò : " Agente , ha tempo di scrivere qualcosa ????" icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif


spero non ti serva mai,comunque è una buona base per impugnare il verbale,che nella maggior parte dei casi decade per decorrenza dei termini.
 
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