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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiTuning e omologazioni

   

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Thread Definitivo Omologazione Portatarga e Frecce
2111880
2111880 Inviato: 20 Lug 2007 22:33
Oggetto: Thread Definitivo Omologazione Portatarga e Frecce
 

Ciao a tutti, primo post (o forse no), ma vado subito al sodo icon_smile.gif
Su questo forum, come su tantissimi altri, ne ho trovate di ogni sull'argomento, ma alla fin della fiera alcuni vengono fermati, e sono legnate!
Sarò sintetico:
"Le frecce e il portatarga non originali, ma omologati, prevedono sanzione nel caso di un eventuale controllo?"

C'è chi dice sì, c'è invece chi dice no...Dalla parte del sì c'è questo produttore, LsL. (http://www.lsl2000.it/), che in mezzo al sito fornisce tale documento:
Link a pagina di Lsl2000.it

Per informazioni, ho mandato una mail al sito della rizoma, che in modo molto gentile, oltre che celere, mi hanno così risposto (spero non ci siano problemi di privacy, eviterò nomi e quant'altro, ma se è un problema la levo al volo):
Citazione:
Gentilissimo,

per quanto riguarda le omologazioni, la sola carta di omologazione del prodotto, quella che accompagna scarichi, frecce e altro da sola per la legislazione italiana non basta.

Per ottenere l’omologazione di prodotti aftermarket bisogna eseguire le pratiche di collaudo presso la motorizzazione civile, dove addetti preposti, prendono atto delle omologazioni dei pezzi montati e ne eseguono collaudo in strada. Fatto questo il prodotto montato viene riportato a libretto e quindi risulta essere idoneo a quella (e solo quella) moto.

[...]

Questa procedura è la stessa attiva in Germania solo che in quello stato portando documenti e omologazioni i costi e le notifiche a libretto vengono fatte in tempi celeri e a costi molto popolari e soprattutto non serve alcun collaudo o pratica strana.


A questo punto, dove sta la ragione?

L'ideale sarebbe andare in motorizzazione e fare richiesta di aggiornamento libretto causa sostituzione portatarga, frecce, ed eventualmente specchietti, e vedere cosa ci viene risposto.
Se fosse a due passi ci andrei subito icon_smile.gif


A parte ciò, c'è un modo infallibile per venire a capo della questione?
Non è possibile perdere tutto questo tempo(e soldi!) per una questione legata unicamente a possibili doppi sensi.

Esperienze ed esperti sono accolti a braccia aperte.




Ce la facciamo questa volta? Io dico di sì....coraggio!! icon_wink.gif
 
2114799
2114799 Inviato: 21 Lug 2007 14:48
 

Uhm...a nessuno interessa? icon_question.gif
 
2125808
2125808 Inviato: 23 Lug 2007 16:06
 

mi interessa. ma non sono preparato.
 
2125968
2125968 Inviato: 23 Lug 2007 16:23
 

... scusa ma se le frecce riportano l'omologazione - sigla E con un numero indicante lo stato dove è stato prodotto seguendo le direttive europee ed il tutto inscritto in un cerchio - quale può essere il problema?

la differenza come detto in più topic la può fare il termine:
alloggiamento della targa
 
2129258
2129258 Inviato: 24 Lug 2007 0:03
 

Non serve l'aggiornamento della carta di circolazione (leggete l'ultima riga di pagina 1 della lettera del Ministero delle Infarastrutture e Trasporti) quando sono rispettate tutte le regole imposte dalle note e dalle direttive CEE 93/92/CE e 2000/73/CE.

In mancanza o in violazione di anche sola di una delle norme è possibile la contestazione dell'art. 78 C.d.S. (da valutare comunque caso per caso).

Presumibile che Rizoma abbia scritto questo in quanto il suo portatarga non rispetta gli alloggiamenti previsti per la luce e le freccie.

Recepimento della direttiva 2000/73/CE
 
2136468
2136468 Inviato: 24 Lug 2007 21:38
 

Due domande per almandithule:
1. Se è così, perchè allora vengono date multe con ritiro del libretto? Come fanno le forze dell'ordine a sapere delle misure? A me sembra una cosa fatta un po' così, a caso...o sbaglio?
2. Come è possibile fare l'acquisto corretto?
Per quanto riguarda rizoma, mi riesce difficile pensare che faccia luci, luce targa e accessori omologati, e poi il portatarga non lo è...no?

Il motivo per cui ho aperto tale thread è appunto quello di trovare un appiglio incontestabile che faccia capire alle fdo di essere nella piena regolarità.

Ci sai illuminare ancora un po'? icon_smile.gif

Grazie mille!!
 
2143787
2143787 Inviato: 25 Lug 2007 20:09
 

1. Le misure sono indicate nella circolare che ho linkato.

2. L'acquisto perfetto può essere solo quello ufficiale della casa (che ti fornisce tutti i pezzi richiesti e che ha già passato la visita e prova presso la MCTC).

Bisogna infatti valutare sia il modo in cui è installato il nuovo portatarga completo (con le relative frecce e catadiottro) e come si comporta la MCTC alla revisione (la circolare è infatti interpretativa e non vincolante).

La circolare non da infatti delle certezze ma solo delle indicazioni circa il montaggio (altrimenti si sarebbe trattato di decreto di omologazione).

Purtroppo non posso dare una risposta definitiva in quanto il problema è che non si può generalizzare sul fatto, ma bisogna valutare caso per caso.
 
2151392
2151392 Inviato: 26 Lug 2007 17:21
 

pertanto da quanto ho capito se il portatarga e le freccette sono alloggiate dove erano quelle originali allora non c'è bisogno di fare nessun modifica al libretto se il portatarga e le freccette sono omologate.

ho detto giusto?
 
2152458
2152458 Inviato: 26 Lug 2007 19:42
 

fubv ha scritto:
pertanto da quanto ho capito se il portatarga e le freccette sono alloggiate dove erano quelle originali allora non c'è bisogno di fare nessun modifica al libretto se il portatarga e le freccette sono omologate.

ho detto giusto?


Rileggiti la circolare in link.

Le freccie, la luce targa e il catadiottro devono essere omologati.

Oltre a questo devono poter essere installati in un determinato modo.

Quindi se monti pezzi omologati ma comunque installati male sei sempre sanzionabile.
 
2154946
2154946 Inviato: 27 Lug 2007 9:55
 

allora ho detto giusto... icon_lol.gif
 
2181413
2181413 Inviato: 31 Lug 2007 15:01
 

almandithule ha scritto:
Non serve l'aggiornamento della carta di circolazione (leggete l'ultima riga di pagina 1 della lettera del Ministero delle Infarastrutture e Trasporti) quando sono rispettate tutte le regole imposte dalle note e dalle direttive CEE 93/92/CE e 2000/73/CE.

In mancanza o in violazione di anche sola di una delle norme è possibile la contestazione dell'art. 78 C.d.S. (da valutare comunque caso per caso).

Presumibile che Rizoma abbia scritto questo in quanto il suo portatarga non rispetta gli alloggiamenti previsti per la luce e le freccie.

Recepimento della direttiva 2000/73/CE



ogni volta la stessa risposta..... scarichi, specchi, targhe, frecce......
 
2189525
2189525 Inviato: 1 Ago 2007 16:54
 

OT eliminati .

cerchiamo di tenere questo topic pulito in modo che possa fare da riferimento per quanto riguarda la questione dell'omologazione delle frecce e del portatarga .
 
2261800
2261800 Inviato: 14 Ago 2007 23:26
 

Ok, ho capito che se i ricambi aftermarket sono omologati secondo le normative e collocati nella stessa posizione degli originali, non ci sono problemi con le forze dell'ordine e non si deve aggiornare il libretto di circolazione.

Ma una cosa ancora non mi è chiare.
Che sigle devono essere impresse sui ricambi aftermarket perchè siano omologati per strada (E..., C.E., oppure qualcos'altro?).

Ho questo dubbio per le frecce, il faro della mascherina, la luce targa e il catadiottro.
 
2268842
2268842 Inviato: 16 Ago 2007 23:12
 

mi permetto di chiarire

il discorso PORTATARGA e quello FRECCE/SPECCHI/ALTRO sono 2 cose DIVERSE!

Nel codice della strada non viene MAI nominato il "portatarga"...ma si parla di ALLOGGIAMENTO TARGA....se ne parla per la precisione nell'appendice V del codice della strada

Link a pagina di Aci.it

al paragrafo disposizioni fiscali

in questa appendice vengono citati tutte quella parti IMMODIFICABILI della moto e sanzionate dal terribile articolo 78 che prevede il ritiro del libretto, 370€ di multa e moto in revisione

ma che cos'è l'alloggiamento targa?....ce lo dice l'articolo 259 del regolamento d'attuazione del codice

Link a pagina di Aci.it

che dice precisamente

Citazione:
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).

(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.


Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.


il quale,tradotto, ci dice che se la nostra targa rispetta quanto scritto, e se per farlo fluttua nell'aria, o è appesa con lo spago ciò non conta...in quanto le cartatteristiche dell'ALLOGGIAMENTO TARGA sono comunque rispettate; ergo, potete mettere il portarga che volete..ma l'alloggiamento deve rispettare quanto sopra e, in più ovviamente, presentare luce e catadiottro omologati icon_wink.gif




per la questione freccie e tutto il resto purtroppo le cose sono meno rosee...mi risponde Rizoma per e-mail




Citazione:
Gentilissimo,



risponderò a lei e a tutti i motociclisti che come lei hanno poco presente i cavilli del nostro codice stradale:



in merito all’omologazione di un qualsiasi pezzo (sia una freccia come uno scarico, etc.) bisogna sottostare a normative dettate da articoli di legge che precisano le caratteristiche costruttive del pezzo. Una volta creato il pezzo bisogna testarlo in modo che venga data l’omologazione all’articolo.



A questo punto l’oggetto in questione può fregiarsi dei timbri e della notifica di omologazione. Ma non è finita qui.



Qualora si desidera montare l’articolo su di una moto (sia l’articolo specifico o universale) è necessario avere il nullaosta da parte della casa costruttrice, documento che nessun produttore rilascia in quanto nessun costruttore di moto si fa carico delle problematiche che possono nascere dall’utilizzo di articoli non originali. A questo punto subentra la legge che impone il collaudo degli articoli, cioè una vera e propria prova su strada dei pezzi montati ed un controllo minuzioso delle omologazioni che il suddetto prodotto porta con se.

Una volta passato il collaudo la motorizzazione civile rilascia il nullaosta che verrà apportato a libretto: a questo punto anche per la legge italiana l’articolo in questione ha diritto ad essere montato su quella specifica moto.



Tutto questo naturalmente ha un costo, in primis per la casa produttrice di accessori per quanto riguarda le omologazioni e secondariamente per l’acquirente che deve sostenere i costi di collaudo presso al motorizzazione; oltre ad un dispendio di tempo notevole.



Concludendo, tutto questo è uguale a ciò che accade in Germania con il TUV soltanto che questo è riconosciuto dalla motorizzazione (quindi non è necessario effettuare collaudi poiché già fatti dalla casa produttrice a cui è stata data la certificazione TUV ) ed i costi per la messa a libretto sono molto popolari.

Con l’unificazione europea e l’abolizione delle frontiere stiamo arrivando anche a questa possibilità in Italia, ma come ben sabbiamo i tempi burocratici italiani sono lunghi e spesso le pratiche di attivazione complicate.



Da parte nostra noi siamo già certificati TUV e quindi i nostri articoli rispondono già alle caratteristiche dovute, purtroppo in Italia questo ad oggi ancora non è gratificante ed è necessario effettuare un ulteriore collaudo da parte del privato presso la motorizzazione.



Cortesemente

Davide Pagani

Sale Italy



Rizoma srl

Via Montegolico 168

21010 San Macario (VA)

Tel.0331.235790 - 234937

Fax.0331.236296

Rizoma.com



pagani@rizoma.com


rispondo io
Grazie infinite per la sua dettagliata risposta



quindi, purtroppo per noi, mi pare di capire che la questione sta come segue:



1) i prodotti da voi commercializzati riportano un'omologazione EUROPEA che consente la serena circolazione di un veicolo che li installi solamente in nazioni MODERNE(dal punto di pista legislativo) come la Germania



2) L'Italia non è una nazione moderna


3) la recente bocciatura del decreto Bersani, nella sua parte che era volta a creare in Italia una situazione del tutto simile a quella tedesca fa si che noi poveri motociclisti italiani dovremo ancora per chissà quanto tempo continuare a sentirci dei criminali solamente perchè installiamo una freccetta omologata per l'Europa ma non per l'Italia



La ringrazio ancora per la sua cortesia

Mi permetto di aggiungere un commento personale.."che tristezza di nazione che siamo"



NEEKO72



e risponde ancora rizoma

Ha azzeccato benissimo i punti della mia spiegazione e concordo con lei nel fatto che sia ormai tempo di modernizzarci o almeno portarci al passo con altre nazioni (quali la Germania) sicuramente più attente verso i consumatori.



e mi scrive anche LIGHTECH


Citazione:
Gentile Sig. NEEKO72



l’argomento da lei affrontato ha sicuramente una certa importanza ma è anche complicato da chiarire.



Cercando di semplificare, posso dirle che le autorità dell’ordine hanno ragione nell’affermare che l’omologazione deve essere specifica e non generica.

Ad esempio, le nostre pedane sono state recentemente omologate TÜV che è un’omologazione fatta sul veicolo. Ciò significa che assieme alla confezione forniamo anche il documento dell’omologazione che il pilota dovrà tenere assieme al libretto di circolazione. Di conseguenza nessuna autorità potrà contestare nulla, e se lo fa il pilota può tranquillamente difendersi con il semplice documento di omologazione. Tale documento, però, al momento non viene fornito per l’Italia in quanto stando alle ultime normative non è obbligatorio.

La differenza con altri prodotti omologati, ad esempio con le nostre frecce, sta nel tipo di omologazione. L’omologazione delle nostre frecce, infatti, non è specifica per mezzo ma è generale; ciò significa che le frecce sono state prodotte seguendo alcune normative CEE (omologazione 97-14-CE). Ecco quindi che le autorità potrebbero contestarla e ritenerla nulla.



Il problema principale è che per ottenere un’omologazione specifica (quindi non contestabile dalle autorità) oltre a richiedere un sacco di denaro richiede anche un sacco di tempo. Ma soprattutto non è facile ottenerla; le normative cambiano di continuo, i prodotti aftermarket che vengono contestati sono tantissimi, per non parlare di tutti i tipi di moto che esistono…neanche le autorità competenti a volte non sanno come muoversi.



E’ comunque un problema che stiamo affrontando internamente alla nostra azienda, e in futuro sicuramente ci saranno delle novità per quanto riguarda l’omologazione dei nostri prodotti… Magari quando le normative saranno più stabili e orientate ad aiutare anziché a creare problemi…



Spero di esserle stata utile. Per qualsiasi altra informazione lo staff Lightech rimane a disposizione.



Cordiali saluti,



Lightech s.r.l.

Sara Girardi

Commercial Dept./Ufficio Commerciale

tel/phone: +39 0438 453010

fax: +39 0438 655919

e-mail: info@lightech.it



SPERO CHE ORA SIA TUTTO UN Pò PIù CHIARO.... icon_cool.gif icon_wink.gif
 
2270187
2270187 Inviato: 17 Ago 2007 11:56
 

Tutta questa storia mi sembra un po' una confusione unica! icon_biggrin.gif

Io però ho letto dal sito Vigileamico.com questo:

Domanda:
"Io sono un motociclista e navigando in rete ho visto delle pubblicità di pezzi non originali omologati che vengono pubblicizzati come regolari e quindi non sanzionabili;
La mia domanda è questa :
- Si possono montare pezzi omologati (con tanto di certificazione) non originali (non prodotti dalla casa costruttrice) come ad esempio: terminali di scarico, frecce, ecc, senza incorrere in sanzioni; oppure i pezzi omologati a differenza degli altri servono solo a passare una eventuale revisione;
- Quindi nel caso di sostituzione di pezzi omologati sono obbligato a fare la revisione!!!!!

Vi chiedo se potete di rispondere eventualmente con riferimenti legislativi"


Risposta:
"Leggiamo insieme la norma :

l’art. 72 – comma 1 - del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :

“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;

c) dispositivi di segnalazione acustica ;

d) dispositivi retrovisori ;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””

Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.

E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C.."

Mi risulta molto dubbiosa quest'ultima frase.....
Con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, che si intende?????
 
2273564
2273564 Inviato: 18 Ago 2007 0:12
 

Almo ha scritto:
Tutta questa storia mi sembra un po' una confusione unica! icon_biggrin.gif

Io però ho letto dal sito Vigileamico.com questo:

Domanda:
"Io sono un motociclista e navigando in rete ho visto delle pubblicità di pezzi non originali omologati che vengono pubblicizzati come regolari e quindi non sanzionabili;
La mia domanda è questa :
- Si possono montare pezzi omologati (con tanto di certificazione) non originali (non prodotti dalla casa costruttrice) come ad esempio: terminali di scarico, frecce, ecc, senza incorrere in sanzioni; oppure i pezzi omologati a differenza degli altri servono solo a passare una eventuale revisione;
- Quindi nel caso di sostituzione di pezzi omologati sono obbligato a fare la revisione!!!!!

Vi chiedo se potete di rispondere eventualmente con riferimenti legislativi"


Risposta:
"Leggiamo insieme la norma :

l’art. 72 – comma 1 - del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :

“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;

c) dispositivi di segnalazione acustica ;

d) dispositivi retrovisori ;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””

Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.

E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C.."

Mi risulta molto dubbiosa quest'ultima frase.....
Con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, che si intende?????
leggi il mio topic prima del tuo...segui i link e tutto ti sarà chiaro...icon_wink.gif
 
2275270
2275270 Inviato: 18 Ago 2007 14:26
 

Ma il link li hai postati solo per la questione della targa!

Comunque, cambiando mascherina, frecce, specchietti o manubrio, mi chiedo a che serve aggiornare il libretto di circolazione, dal momento che sul libretto non si accenna per niente a queste parti della moto!
 
2284506
2284506 Inviato: 20 Ago 2007 16:05
 

In effetti, poco fa leggevo su Internet che, sebbene l'articolo 78 sia poco chiaro, il montaggio di pezzi aftermarket (anche omologati con apposito foglio allegato) non è legale se il veicolo con queste nuove modifiche non è stato sottoposto ad un collaudo da parte della Motorizzazione Civile.

Pertanto, come diceva il buon Neeko, anche si si va in giro con un ricambio aftermarket omologato, ma non dalla Motorizzazione, si è passibili del ritiro del libretto di circolazione, del collaudo (a pagamento) presso la Motorizzazione e del pagamento di una multa di 300 e passa euro che "dà diritto a ricevere" in cambio il libretto ritirato, se la moto ha passato il collaudo.

Tutto ciò mi sembra un po' imbarazzante.
Va bene essere fiscali sotto alcuni punti di vista, ma quando lo si diventa troppo.....come in questo caso.....
 
9615091
9615091 Inviato: 4 Apr 2010 19:58
Oggetto: Portatarga e frecce after-market: Art.78 CdS
 

Nota automatica: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
______________

Gentile Amministratore,
Gentili Utenti del forum.

Sono un nuovo utente e vorrei fare affidamento sulla vostra competenza e disponibilità per porre alcuni interrogativi in merito all'applicazione dell'Art.78 del Codice della Strada (CdS) in un particolare caso: motocicli circolanti con portatarga e frecce diversi da quelli installati dalla casa produttrice.
Una circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2008 cerca di fare chiarezza sulla questione. Invito a leggerla interamente al seguente link: Link a pagina di Piemmenews.it
Da motociclista ringrazio gli autori della circolare che, sebbene esprima un parere piuttosto rigido, rappresenta un documento ufficiale in grado di fare chiarezza nella giungla di interpretazioni che si possono reperire sul web.

A mio parere rimangono tuttavia alcuni punti opinabili e meritevoli di un confronto costruttivo.

Innanzitutto l’Art.78 CdS recita (comma 1 e 2):
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Andando a consultare il Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS si trova l’Art.236, a cui l’Art.78 rimanda:
Art. 236 - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 c. s.)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. (Omissis).

Andando a consultare il suddetto Appendice V, leggiamo:
sezione C – Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
sezione G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa

Mi permetto di far notare la semplicità di consultazione della legge italiana: per capire se si sta commettendo un’infrazione o meno bisogna procurarsi e consultare attentamente un Codice, il relativo Regolamento attuativo dello stesso e le annesse appendici del Regolamento attuativo. Scusate lo sfogo. Soprassediamo.

Detto ciò si desume che modifiche a carico dei dispositivi di segnalazione visiva (frecce) e dell’alloggiamento targa sono passibili di contestazione di violazione dell’Art.78 CdS.

Ma cosa si intende per alloggiamento targa?
Appare chiaro che stiamo parlando di qualcosa di diverso da un porta targa: stando alla lingua italiana un porta-targa è un oggetto atto a sorreggere, sostenere la targa. Allo stesso modo un porta-foto è un oggetto atto a sorreggere, sostenere una fotografia; un porta-ombrelli è un oggetto atto a sorreggere, sostenere un ombrello.
Per alloggiamento si intende invece un “incavo, foro o scanalatura appositamente predisposto affinché vi trovi spazio un organo meccanico” (cfr. Dizionario italiano Garzanti).
Un alloggiamento definisce quindi inequivocabilmente uno spazio fisico, una posizione entro cui devono risiedere certi oggetti. Nello specifico, l’alloggiamento targa va quindi a definire i parametri spaziali e fisici entro cui deve essere posizionata la targa, sostenuta dal relativo porta targa.

Ovviamente il CdS fornisce esaustive indicazioni il merito alle caratteristiche dell’alloggiamento targa. L’Art.100 CdS - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, è richiamato, tra gli altri, dagli articoli 258 e 259 del Regolamento di esecuzione e di attuazione:
Art. 258 - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 c.s.)
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
(Omissis)
e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e).

Art. 259 - Modalità di installazione delle targhe (art. 100 c.s.)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
NB: nel CdS e nel Regolamento attuativo NON c’è alcun riferimento al fatto che l’alloggiamento targa debba essere costituito da tutto il parafango posteriore e/o il paraspruzzi.

Ora, se io fisso la targa ad un dispositivo after-market che sostituisce l’originale e lo installo nell’alloggiamento targa previsto dal CdS in modo che vengano rispettati tutti i parametri di legge sopra elencati, che tipo di infrazione sto commettendo? A mio parere nessuna.
Più precisamente, se il mio alloggiamento targa modificato:

- presenta una superficie piana di ampiezza idonea a contenere la targa a cui è destinato;
- è collocato sul lato posteriore del motoveicolo;
- la linea verticale mediana della targa non si trova più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo;
- il bordo laterale sinistro della targa non si trova più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo;
- la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo, inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto;
- l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non è inferiore a 0,20 m e l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non è superiore a 1,20 m;
- le condizioni geometriche di visibilità sono rispettate;
- (è provvisto di luce targa e catarifrangente omologati come previsto per legge);
soddisfa in tutto e per tutto le disposizioni di legge, esattamente come l’alloggiamento targa originale.

PRIMO PUNTO OSCURO:
Se in seguito a modifica dell’alloggiamento circolassi con la targa spostata sulla destra, inclinata a 45° ed a 10 cm da terra, sarei assolutamente sanzionabile per violazione dell’Art.78 CdS. Al contrario se l’alloggiamento targa modificato soddisfa tutte le disposizioni di legge non capisco come, se sto variando una cosa solo nell’apparenza e non nei requisiti richiesti dalla legge, sto in qualche modo infrangendo la legge.
Permettetemi un esempio banale. Ammettiamo mi chiedano di costruire un muro alto 2 m, che per comodità lascio color mattone al termine del lavoro. Le autorità preposte al controllo del lavoro vengono, misurano il muro e confermano che è alto 2 m. Poi decido di tingere il muro di giallo. Dovrei richiamare le autorità per controllare di nuovo l’effettiva altezza di 2 m del muro?
A voi l’ardua sentenza.

Proseguendo nella lettura dell’Art.78 CdS, al comma 3 ed al comma 4 leggiamo:
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Ecco scoperto in cosa incappiamo se ci viene contestata la violazione dell’Art.78 CdS:
- 370 Euro di multa (come minimo);
- ritiro della Carta di Circolazione (libretto);
- obbligo di revisione straordinaria della moto presso la MCTC.

A questo punto mi permetto di richiamare l’attenzione sulla seguente parte dell’Art.78 comma 3: “caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione E nella carta di circolazione”.
Stando alla lingua italiana, assodato che il Legislatore la conosca e non usi le congiunzioni a caso, notiamo che “E” (congiunzione copulativa) ha un significato ben diverso da “O” (congiunzione disgiuntiva). La frase sopra citata si riferisce dunque, salvo sovvertimento delle regole grammaticali, a caratteristiche del veicolo indicate:
- nel certificato di omologazione E nella carta di circolazione;
- nel certificato di approvazione E nella carta di circolazione.

Ciò che può sembrare un cavillo grammaticale è in realtà un fattore interpretativo molto importante: le caratteristiche indicate nella carta di circolazione divengono di fatto le uniche contestabili contestualmente all’Art.78 CdS. Basterà consultare la carta di circolazione stessa per riscontrare l’assenza di riferimenti all’alloggiamento targa ed agli indicatori di direzione.
Se quella “E” non ci fosse o venisse erroneamente interpretata come congiunzione disgiuntiva (e così viene interpretata nella circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2008), la violazione dell’Art.78 CdS risulterebbe contestabile anche per modifiche a caratteristiche indicate nel solo certificato di omologazione o di approvazione della casa costruttrice di quel determinato veicolo (dove deve esservi scritto che la moto è costituita da parafango, paraspruzzi, etc.).

SECONDO PUNTO OSCURO:
Come esposto poco sopra, se il mio alloggiamento targa modificato soddisfa in tutto e per tutto le disposizioni di legge, esattamente come l’alloggiamento originale, e la modifica è quindi solo nell’apparenza e non nei requisiti di legge, non sussiste infrazione per contestare la violazione dell’Art.78 CdS. Tanto meno considerando che nessun riferimento all’alloggiamento targa compare nella Carta di Circolazione, condizione che già di per sé rende impropria l’applicazione dell’Art.78 CdS. Per lo stesso principio non capisco come la violazione dell’Art.78 CdS possa venir contestata se la modifica dell’alloggiamento targa con prodotti after-market abbia comportato la sostituzione/rimozione di alcune componenti NON indicate nella Carta di Circolazione (parafango, paraspruzzi, etc.). La considerazione si estende, per analogia di ragionamento, anche alla modifica degli indicatori di direzione originali con prodotti after-market OMOLOGATI.

Mi permetto infine di richiamare una esaustiva nota del Ministero dei Trasporti (n° 5591/2004) redatta in risposta ad un’azienda che chiedeva lumi sulla sua produzione di alloggiamenti per targhe moto after-market (nota visualizzabile dal sito della ditta: Lsl2000.it).
In questa nota si precisa che il porta targa non rientra tra le caratteristiche costruttive essenziali soggette a regolamentazione, mentre vi rientra il famoso alloggiamento targa. Fino a qua c’eravamo arrivati anche noi, in base agli argomenti giuridici sopra esposti. Proseguendo la nota spiega che “qualora il porta targa in questione risulti applicabile all’interno dell’alloggiamento targa previsto in sede di omologazione, non si dovrà procedere ad aggiornamento della Carta di Circolazione”. Mi sembra di poter dire che queste autorevoli parole avvalorano inequivocabilmente l’interpretazione fornita di alloggiamento targa come spazio all’interno del quale deve essere posizionata la targa di un determinato veicolo, secondo precisi criteri fisici e spaziali (vedi sopra).
Ne deriva che se tali criteri fisici e spaziali previsti per legge vengono del tutto rispettati a seguito della modifica “non si dovrà procedere ad aggiornamento della Carta di Circolazione”.
La nota prosegue ribadendo che “qualora l’alloggiamento targa e le quote di montaggio dei dispositivi (luce targa e indicatori di direzione) a seguito dell’applicazione del porta targa, restino invariate rispetto al prototipo omologato, non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione”. Ad indicare che se sposto l’alloggiamento targa (metto la targa sul serbatoio, sul davanti o di lato) non sono di certo in regola, ma se la targa è sul retro del veicolo, all’altezza ed alla inclinazione corretta, illuminata dalla specifica luce targa OMOLOGATA, recante il catarifrangente OMOLOGATO, “non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione”.
Si desume inoltre che se sostituisco le frecce con un prodotto after-market OMOLOGATO, collocando i nuovi indicatori in modo che le quote di montaggio restino invariate (cioè li sostituisco alle frecce originali lasciandoli esattamente nella stessa posizione), non commetto alcuna infrazione sanzionabile con l’Art.78 CdS.

In chiusura mi permetto di osservare che condotte intransigenti come quelle esposte nella circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2004, sono probabilmente il risultato del comportamento sconsiderato di alcuni centauri. L’Art.78 CdS è uno strumento molto potente che va usato per punire severamente chi, senza alcuna cura della sicurezza propria e altrui, apporta sostanziali e pesanti modifiche alle REALI caratteristiche costruttive o funzionali della moto, rischiando concretamente di arrecare un danno alla comunità.
In questo senso trovo indispensabile l’utilizzo del buon senso nell’applicazione della legge, cosa che è inconciliabile col riservare la stessa punizione a chi sostituisce un porta targa e quattro frecce (omologate) rispettando le direttive del CdS in merito (posizione, inclinazione, ecc.) e chi elabora motori, telai o altro. Altro schiaffo al buon senso è il fatto che “converrebbe” circolare SENZA frecce o targa, evento che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 74 a euro 296 (Art.72 e Art.100 CdS), piuttosto che utilizzare materiale after-market rispettando le prescrizioni di legge in merito a posizione, inclinazione targa e omologazione degli indicatori di direzione. Rimane ovviamente sacrosanto sanzionare frecce non omologate, targhe parallele all’asfalto, oscurate, nascoste o non chiaramente e integralmente leggibili. Nel fare ciò vanno però applicati per principio di specificità gli appositi articoli del CdS in merito che altrimenti, se si utilizza l’Art.78 “pigliatutto”, non troverebbero mai applicazione.
 
9908771
9908771 Inviato: 23 Mag 2010 6:34
 

Nota automatica: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
______________

Dato che l'ultimo post del topic risale all'estate del 2007 e che tempo fa mi sono giunte voci su nuovi articoli legislativi bocciati,passati (insomma il solito casino),c'è nessuno che è aggiornato sull'argomento e che saprebbe portare ulteriori delucidazioni sul tutto?Insomma ci sono novità rilevanti?Sono stati fatti passettini in avanti o ancora i nostri burocrati sono sempre a fare i cavoli loro con i soldi delle nostre multe? 0509_mitra.gif

Questo argomento è un odissea.Fa venire il nervoso perchè basterebbe veramente poco per poter regolamentare in MODO OVVIO e permettere di cambiare frecce e portatarga omologate con normative europee senza stare a fare tutta la trafila che assurdamente è richiesta.
 
10980187
10980187 Inviato: 22 Nov 2010 15:46
 

Io ho trovato questi due link un po' più illuminanti (forse):
Link a pagina di Blogtriumphchepassione.com
Link a pagina di Sicurmoto.it

Per il resto questa mattina ho chiamato la motorizzazione e alla domanda su cosa dovevo fare se mettevo frecce e spacchietti diversi ma omologati mi hanno risposto che per loro è tutto a posto e posso girare così e che in ogni caso se porto lì la moto dopo le modifiche non fanno nessun tipo di documento/accertamento perchè loro li considerano semplici ricambi. Mah!!! eusa_think.gif
 
10980467
10980467 Inviato: 22 Nov 2010 16:39
 

sarei curioso di sapere se te lo fai mettere nero su bianco e dopo ti fermano le fdo e ti contestano frecce e porta-targa lo stesso....
 
10980940
10980940 Inviato: 22 Nov 2010 18:20
 

Infatti è mia intenzione fare le modifiche, fare una mail ( non sarà come nero su bianco...) con le esatte specifiche e omologazioni dei pezzi cambiati e stamparla da mettere coi documenti. Comunque prima devo fare un'altra indagine, dove faccio fare la revisione a moto e auto sono due ragazzini smanettoni..... se non sanno loro se/come mettersi in regola non lo sa nessuno... terrò informati...
Lamps
 
10981337
10981337 Inviato: 22 Nov 2010 19:36
 

bravo e grazie! 0509_up.gif
 
11893071
11893071 Inviato: 27 Mag 2011 12:13
 

Qualcuno ha news riguardo questo argomento?
Se posso permettermi di riassumere quello che ho capito:

- parti aftermarket omologate per essere pignoli andrebbero revisionate in motorizzazione?
- io so che lo scarico Aftermarket (il solo terminale intendo) non va segnato sul libretto, l'Arrow mi ha pure allegato la circolare della motorizzazione che chiarisce questa cosa, documento che ho sempre dietro nel libretto assieme al certificato di omologazione.
- Portatarga può essere montato, se mantiene le caratteristiche della targa a norma di legge? Ovvero:
Codice:
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).

(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.


Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.



Sbaglio qualcosa?
Ci sono normative o aggiornamenti di legge riguardo queste cose?
 
12228144
12228144 Inviato: 3 Ago 2011 17:25
 

Ho anche io una domanda da porre a riguardo.
Non sono ancora riuscito a trovare dove sta scritto che sull'alloggiamento della targa ci va il catadiottro e quali caratteristiche deve avere questo catadiottro.

Qualcuno riesce ad illuminarmi?

Grazie icon_biggrin.gif
 
12228233
12228233 Inviato: 3 Ago 2011 17:58
 

_mr_ ha scritto:
Ho anche io una domanda da porre a riguardo.
Non sono ancora riuscito a trovare dove sta scritto che sull'alloggiamento della targa ci va il catadiottro e quali caratteristiche deve avere questo catadiottro.

Qualcuno riesce ad illuminarmi?

Grazie icon_biggrin.gif


Sinceramente io lo so per sentito dire, ma nemmeno io ho mai trovato nullla di scritto.
So che c'è una legga che indica che nella parte finale della moto (come poi anche le auto) deve esserci un catadiottro per indicare la fine del veicolo, ma non so quale articolo esatto di legge sia.
Tutti i portatarga originali comunque lo montano, idem le auto.

Mattia
 
12228238
12228238 Inviato: 3 Ago 2011 18:00
 

Art 151 lettera "o" del codice della strada
 
12228495
12228495 Inviato: 3 Ago 2011 19:25
 

flash_point ha scritto:
Art 151 lettera "o" del codice della strada


ok, ma quella è solo la definizione "da dizionario" del catadiottro.
Io intendevo qualcosa che lo regolamentasse (dimensioni, caratteristiche, posizionamento, ecc..)

Grazie icon_biggrin.gif
 
12230686
12230686 Inviato: 4 Ago 2011 9:51
 
 
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