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| Thread Definitivo Omologazione Portatarga e Frecce - Vai a pagina 1, 2 Successivo |
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spyrux Senza Targa

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2111880
Inviato: 20 Lug 2007 22:33 Oggetto: Thread Definitivo Omologazione Portatarga e Frecce
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2111880
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Ciao a tutti, primo post (o forse no), ma vado subito al sodo
Su questo forum, come su tantissimi altri, ne ho trovate di ogni sull'argomento, ma alla fin della fiera alcuni vengono fermati, e sono legnate!
Sarò sintetico:
"Le frecce e il portatarga non originali, ma omologati, prevedono sanzione nel caso di un eventuale controllo?"
C'è chi dice sì, c'è invece chi dice no...Dalla parte del sì c'è questo produttore, LsL. (http://www.lsl2000.it/), che in mezzo al sito fornisce tale documento:
Link a pagina di Lsl2000.it
Per informazioni, ho mandato una mail al sito della rizoma, che in modo molto gentile, oltre che celere, mi hanno così risposto (spero non ci siano problemi di privacy, eviterò nomi e quant'altro, ma se è un problema la levo al volo):
Citazione: Gentilissimo,
per quanto riguarda le omologazioni, la sola carta di omologazione del prodotto, quella che accompagna scarichi, frecce e altro da sola per la legislazione italiana non basta.
Per ottenere l’omologazione di prodotti aftermarket bisogna eseguire le pratiche di collaudo presso la motorizzazione civile, dove addetti preposti, prendono atto delle omologazioni dei pezzi montati e ne eseguono collaudo in strada. Fatto questo il prodotto montato viene riportato a libretto e quindi risulta essere idoneo a quella (e solo quella) moto.
[...]
Questa procedura è la stessa attiva in Germania solo che in quello stato portando documenti e omologazioni i costi e le notifiche a libretto vengono fatte in tempi celeri e a costi molto popolari e soprattutto non serve alcun collaudo o pratica strana.
A questo punto, dove sta la ragione?
L'ideale sarebbe andare in motorizzazione e fare richiesta di aggiornamento libretto causa sostituzione portatarga, frecce, ed eventualmente specchietti, e vedere cosa ci viene risposto.
Se fosse a due passi ci andrei subito
A parte ciò, c'è un modo infallibile per venire a capo della questione?
Non è possibile perdere tutto questo tempo(e soldi!) per una questione legata unicamente a possibili doppi sensi.
Esperienze ed esperti sono accolti a braccia aperte.
Ce la facciamo questa volta? Io dico di sì....coraggio!!  |
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spyrux Senza Targa

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2114799
Inviato: 21 Lug 2007 14:48
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2114799
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Uhm...a nessuno interessa?  |
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iele123 Sbk

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2125808
Inviato: 23 Lug 2007 16:06
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2125808
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mi interessa. ma non sono preparato. |
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condor63 Impennata

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2125968
Inviato: 23 Lug 2007 16:23
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2125968
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... scusa ma se le frecce riportano l'omologazione - sigla E con un numero indicante lo stato dove è stato prodotto seguendo le direttive europee ed il tutto inscritto in un cerchio - quale può essere il problema?
la differenza come detto in più topic la può fare il termine:
alloggiamento della targa |
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almandithule Esperto in CdS

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2129258
Inviato: 24 Lug 2007 0:03
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2129258
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Non serve l'aggiornamento della carta di circolazione (leggete l'ultima riga di pagina 1 della lettera del Ministero delle Infarastrutture e Trasporti) quando sono rispettate tutte le regole imposte dalle note e dalle direttive CEE 93/92/CE e 2000/73/CE.
In mancanza o in violazione di anche sola di una delle norme è possibile la contestazione dell'art. 78 C.d.S. (da valutare comunque caso per caso).
Presumibile che Rizoma abbia scritto questo in quanto il suo portatarga non rispetta gli alloggiamenti previsti per la luce e le freccie.
Recepimento della direttiva 2000/73/CE |
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spyrux Senza Targa

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2136468
Inviato: 24 Lug 2007 21:38
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2136468
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Due domande per almandithule:
1. Se è così, perchè allora vengono date multe con ritiro del libretto? Come fanno le forze dell'ordine a sapere delle misure? A me sembra una cosa fatta un po' così, a caso...o sbaglio?
2. Come è possibile fare l'acquisto corretto?
Per quanto riguarda rizoma, mi riesce difficile pensare che faccia luci, luce targa e accessori omologati, e poi il portatarga non lo è...no?
Il motivo per cui ho aperto tale thread è appunto quello di trovare un appiglio incontestabile che faccia capire alle fdo di essere nella piena regolarità.
Ci sai illuminare ancora un po'?
Grazie mille!! |
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almandithule Esperto in CdS

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2143787
Inviato: 25 Lug 2007 20:09
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2143787
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1. Le misure sono indicate nella circolare che ho linkato.
2. L'acquisto perfetto può essere solo quello ufficiale della casa (che ti fornisce tutti i pezzi richiesti e che ha già passato la visita e prova presso la MCTC).
Bisogna infatti valutare sia il modo in cui è installato il nuovo portatarga completo (con le relative frecce e catadiottro) e come si comporta la MCTC alla revisione (la circolare è infatti interpretativa e non vincolante).
La circolare non da infatti delle certezze ma solo delle indicazioni circa il montaggio (altrimenti si sarebbe trattato di decreto di omologazione).
Purtroppo non posso dare una risposta definitiva in quanto il problema è che non si può generalizzare sul fatto, ma bisogna valutare caso per caso. |
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flash_point S. Stock 600 Champ

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2151392
Inviato: 26 Lug 2007 17:21
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2151392
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pertanto da quanto ho capito se il portatarga e le freccette sono alloggiate dove erano quelle originali allora non c'è bisogno di fare nessun modifica al libretto se il portatarga e le freccette sono omologate.
ho detto giusto? |
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almandithule Esperto in CdS

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2152458
Inviato: 26 Lug 2007 19:42
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2152458
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fubv ha scritto: pertanto da quanto ho capito se il portatarga e le freccette sono alloggiate dove erano quelle originali allora non c'è bisogno di fare nessun modifica al libretto se il portatarga e le freccette sono omologate.
ho detto giusto?
Rileggiti la circolare in link.
Le freccie, la luce targa e il catadiottro devono essere omologati.
Oltre a questo devono poter essere installati in un determinato modo.
Quindi se monti pezzi omologati ma comunque installati male sei sempre sanzionabile. |
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flash_point S. Stock 600 Champ

Ranking: 3157
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2154946
Inviato: 27 Lug 2007 9:55
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2154946
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allora ho detto giusto...  |
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crazymiky81 Esperto in CdS

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2181413
Inviato: 31 Lug 2007 15:01
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2181413
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almandithule ha scritto: Non serve l'aggiornamento della carta di circolazione (leggete l'ultima riga di pagina 1 della lettera del Ministero delle Infarastrutture e Trasporti) quando sono rispettate tutte le regole imposte dalle note e dalle direttive CEE 93/92/CE e 2000/73/CE.
In mancanza o in violazione di anche sola di una delle norme è possibile la contestazione dell'art. 78 C.d.S. (da valutare comunque caso per caso).
Presumibile che Rizoma abbia scritto questo in quanto il suo portatarga non rispetta gli alloggiamenti previsti per la luce e le freccie.
Recepimento della direttiva 2000/73/CE
ogni volta la stessa risposta..... scarichi, specchi, targhe, frecce...... |
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cicco88 Very Important Tinga

Ranking: 1877
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2189525
Inviato: 1 Ago 2007 16:54
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2189525
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OT eliminati .
cerchiamo di tenere questo topic pulito in modo che possa fare da riferimento per quanto riguarda la questione dell'omologazione delle frecce e del portatarga . |
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Almo Senza Freni

Ranking: 133
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2261800
Inviato: 14 Ago 2007 23:26
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2261800
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Ok, ho capito che se i ricambi aftermarket sono omologati secondo le normative e collocati nella stessa posizione degli originali, non ci sono problemi con le forze dell'ordine e non si deve aggiornare il libretto di circolazione.
Ma una cosa ancora non mi è chiare.
Che sigle devono essere impresse sui ricambi aftermarket perchè siano omologati per strada (E..., C.E., oppure qualcos'altro?).
Ho questo dubbio per le frecce, il faro della mascherina, la luce targa e il catadiottro. |
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neeko72 Derapata

Ranking: 474
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2268842
Inviato: 16 Ago 2007 23:12
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2268842
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mi permetto di chiarire
il discorso PORTATARGA e quello FRECCE/SPECCHI/ALTRO sono 2 cose DIVERSE!
Nel codice della strada non viene MAI nominato il "portatarga"...ma si parla di ALLOGGIAMENTO TARGA....se ne parla per la precisione nell'appendice V del codice della strada
Link a pagina di Aci.it
al paragrafo disposizioni fiscali
in questa appendice vengono citati tutte quella parti IMMODIFICABILI della moto e sanzionate dal terribile articolo 78 che prevede il ritiro del libretto, 370€ di multa e moto in revisione
ma che cos'è l'alloggiamento targa?....ce lo dice l'articolo 259 del regolamento d'attuazione del codice
Link a pagina di Aci.it
che dice precisamente
Citazione: Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
il quale,tradotto, ci dice che se la nostra targa rispetta quanto scritto, e se per farlo fluttua nell'aria, o è appesa con lo spago ciò non conta...in quanto le cartatteristiche dell'ALLOGGIAMENTO TARGA sono comunque rispettate; ergo, potete mettere il portarga che volete..ma l'alloggiamento deve rispettare quanto sopra e, in più ovviamente, presentare luce e catadiottro omologati
per la questione freccie e tutto il resto purtroppo le cose sono meno rosee... mi risponde Rizoma per e-mail
Citazione: Gentilissimo,
risponderò a lei e a tutti i motociclisti che come lei hanno poco presente i cavilli del nostro codice stradale:
in merito all’omologazione di un qualsiasi pezzo (sia una freccia come uno scarico, etc.) bisogna sottostare a normative dettate da articoli di legge che precisano le caratteristiche costruttive del pezzo. Una volta creato il pezzo bisogna testarlo in modo che venga data l’omologazione all’articolo.
A questo punto l’oggetto in questione può fregiarsi dei timbri e della notifica di omologazione. Ma non è finita qui.
Qualora si desidera montare l’articolo su di una moto (sia l’articolo specifico o universale) è necessario avere il nullaosta da parte della casa costruttrice, documento che nessun produttore rilascia in quanto nessun costruttore di moto si fa carico delle problematiche che possono nascere dall’utilizzo di articoli non originali. A questo punto subentra la legge che impone il collaudo degli articoli, cioè una vera e propria prova su strada dei pezzi montati ed un controllo minuzioso delle omologazioni che il suddetto prodotto porta con se.
Una volta passato il collaudo la motorizzazione civile rilascia il nullaosta che verrà apportato a libretto: a questo punto anche per la legge italiana l’articolo in questione ha diritto ad essere montato su quella specifica moto.
Tutto questo naturalmente ha un costo, in primis per la casa produttrice di accessori per quanto riguarda le omologazioni e secondariamente per l’acquirente che deve sostenere i costi di collaudo presso al motorizzazione; oltre ad un dispendio di tempo notevole.
Concludendo, tutto questo è uguale a ciò che accade in Germania con il TUV soltanto che questo è riconosciuto dalla motorizzazione (quindi non è necessario effettuare collaudi poiché già fatti dalla casa produttrice a cui è stata data la certificazione TUV ) ed i costi per la messa a libretto sono molto popolari.
Con l’unificazione europea e l’abolizione delle frontiere stiamo arrivando anche a questa possibilità in Italia, ma come ben sabbiamo i tempi burocratici italiani sono lunghi e spesso le pratiche di attivazione complicate.
Da parte nostra noi siamo già certificati TUV e quindi i nostri articoli rispondono già alle caratteristiche dovute, purtroppo in Italia questo ad oggi ancora non è gratificante ed è necessario effettuare un ulteriore collaudo da parte del privato presso la motorizzazione.
Cortesemente
Davide Pagani
Sale Italy
Rizoma srl
Via Montegolico 168
21010 San Macario (VA)
Tel.0331.235790 - 234937
Fax.0331.236296
Link a pagina di Rizoma.com
pagani@rizoma.com
rispondo io
Grazie infinite per la sua dettagliata risposta
quindi, purtroppo per noi, mi pare di capire che la questione sta come segue:
1) i prodotti da voi commercializzati riportano un'omologazione EUROPEA che consente la serena circolazione di un veicolo che li installi solamente in nazioni MODERNE(dal punto di pista legislativo) come la Germania
2) L'Italia non è una nazione moderna
3) la recente bocciatura del decreto Bersani, nella sua parte che era volta a creare in Italia una situazione del tutto simile a quella tedesca fa si che noi poveri motociclisti italiani dovremo ancora per chissà quanto tempo continuare a sentirci dei criminali solamente perchè installiamo una freccetta omologata per l'Europa ma non per l'Italia
La ringrazio ancora per la sua cortesia
Mi permetto di aggiungere un commento personale.."che tristezza di nazione che siamo"
NEEKO72
e risponde ancora rizoma
Ha azzeccato benissimo i punti della mia spiegazione e concordo con lei nel fatto che sia ormai tempo di modernizzarci o almeno portarci al passo con altre nazioni (quali la Germania) sicuramente più attente verso i consumatori.
e mi scrive anche LIGHTECH
Citazione: Gentile Sig. NEEKO72
l’argomento da lei affrontato ha sicuramente una certa importanza ma è anche complicato da chiarire.
Cercando di semplificare, posso dirle che le autorità dell’ordine hanno ragione nell’affermare che l’omologazione deve essere specifica e non generica.
Ad esempio, le nostre pedane sono state recentemente omologate TÜV che è un’omologazione fatta sul veicolo. Ciò significa che assieme alla confezione forniamo anche il documento dell’omologazione che il pilota dovrà tenere assieme al libretto di circolazione. Di conseguenza nessuna autorità potrà contestare nulla, e se lo fa il pilota può tranquillamente difendersi con il semplice documento di omologazione. Tale documento, però, al momento non viene fornito per l’Italia in quanto stando alle ultime normative non è obbligatorio.
La differenza con altri prodotti omologati, ad esempio con le nostre frecce, sta nel tipo di omologazione. L’omologazione delle nostre frecce, infatti, non è specifica per mezzo ma è generale; ciò significa che le frecce sono state prodotte seguendo alcune normative CEE (omologazione 97-14-CE). Ecco quindi che le autorità potrebbero contestarla e ritenerla nulla.
Il problema principale è che per ottenere un’omologazione specifica (quindi non contestabile dalle autorità) oltre a richiedere un sacco di denaro richiede anche un sacco di tempo. Ma soprattutto non è facile ottenerla; le normative cambiano di continuo, i prodotti aftermarket che vengono contestati sono tantissimi, per non parlare di tutti i tipi di moto che esistono…neanche le autorità competenti a volte non sanno come muoversi.
E’ comunque un problema che stiamo affrontando internamente alla nostra azienda, e in futuro sicuramente ci saranno delle novità per quanto riguarda l’omologazione dei nostri prodotti… Magari quando le normative saranno più stabili e orientate ad aiutare anziché a creare problemi…
Spero di esserle stata utile. Per qualsiasi altra informazione lo staff Lightech rimane a disposizione.
Cordiali saluti,
Lightech s.r.l.
Sara Girardi
Commercial Dept./Ufficio Commerciale
tel/phone: +39 0438 453010
fax: +39 0438 655919
e-mail: info@lightech.it
SPERO CHE ORA SIA TUTTO UN Pò PIù CHIARO....  |
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Almo Senza Freni

Ranking: 133
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2270187
Inviato: 17 Ago 2007 11:56
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2270187
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Tutta questa storia mi sembra un po' una confusione unica!
Io però ho letto dal sito Link a pagina di Vigileamico.com questo:
Domanda:
"Io sono un motociclista e navigando in rete ho visto delle pubblicità di pezzi non originali omologati che vengono pubblicizzati come regolari e quindi non sanzionabili;
La mia domanda è questa :
- Si possono montare pezzi omologati (con tanto di certificazione) non originali (non prodotti dalla casa costruttrice) come ad esempio: terminali di scarico, frecce, ecc, senza incorrere in sanzioni; oppure i pezzi omologati a differenza degli altri servono solo a passare una eventuale revisione;
- Quindi nel caso di sostituzione di pezzi omologati sono obbligato a fare la revisione!!!!!
Vi chiedo se potete di rispondere eventualmente con riferimenti legislativi"
Risposta:
"Leggiamo insieme la norma :
l’art. 72 – comma 1 - del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :
“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
c) dispositivi di segnalazione acustica ;
d) dispositivi retrovisori ;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.
E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C.."
Mi risulta molto dubbiosa quest'ultima frase.....
Con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, che si intende????? |
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neeko72 Derapata

Ranking: 474
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2273564
Inviato: 18 Ago 2007 0:12
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2273564
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Almo ha scritto: Tutta questa storia mi sembra un po' una confusione unica!
Io però ho letto dal sito Link a pagina di Vigileamico.com questo:
Domanda:
"Io sono un motociclista e navigando in rete ho visto delle pubblicità di pezzi non originali omologati che vengono pubblicizzati come regolari e quindi non sanzionabili;
La mia domanda è questa :
- Si possono montare pezzi omologati (con tanto di certificazione) non originali (non prodotti dalla casa costruttrice) come ad esempio: terminali di scarico, frecce, ecc, senza incorrere in sanzioni; oppure i pezzi omologati a differenza degli altri servono solo a passare una eventuale revisione;
- Quindi nel caso di sostituzione di pezzi omologati sono obbligato a fare la revisione!!!!!
Vi chiedo se potete di rispondere eventualmente con riferimenti legislativi"
Risposta:
"Leggiamo insieme la norma :
l’art. 72 – comma 1 - del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :
“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
c) dispositivi di segnalazione acustica ;
d) dispositivi retrovisori ;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.
E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C.."
Mi risulta molto dubbiosa quest'ultima frase.....
Con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, che si intende????? leggi il mio topic prima del tuo...segui i link e tutto ti sarà chiaro...  |
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Almo Senza Freni

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2275270
Inviato: 18 Ago 2007 14:26
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2275270
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Ma il link li hai postati solo per la questione della targa!
Comunque, cambiando mascherina, frecce, specchietti o manubrio, mi chiedo a che serve aggiornare il libretto di circolazione, dal momento che sul libretto non si accenna per niente a queste parti della moto! |
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Almo Senza Freni

Ranking: 133
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2284506
Inviato: 20 Ago 2007 16:05
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2284506
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In effetti, poco fa leggevo su Internet che, sebbene l'articolo 78 sia poco chiaro, il montaggio di pezzi aftermarket (anche omologati con apposito foglio allegato) non è legale se il veicolo con queste nuove modifiche non è stato sottoposto ad un collaudo da parte della Motorizzazione Civile.
Pertanto, come diceva il buon Neeko, anche si si va in giro con un ricambio aftermarket omologato, ma non dalla Motorizzazione, si è passibili del ritiro del libretto di circolazione, del collaudo (a pagamento) presso la Motorizzazione e del pagamento di una multa di 300 e passa euro che "dà diritto a ricevere" in cambio il libretto ritirato, se la moto ha passato il collaudo.
Tutto ciò mi sembra un po' imbarazzante.
Va bene essere fiscali sotto alcuni punti di vista, ma quando lo si diventa troppo.....come in questo caso..... |
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Puleus Foglio Rosa

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9908771
Inviato: 23 Mag 2010 6:34
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9908771
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Dato che l'ultimo post del topic risale all'estate del 2007 e che tempo fa mi sono giunte voci su nuovi articoli legislativi bocciati,passati (insomma il solito casino),c'è nessuno che è aggiornato sull'argomento e che saprebbe portare ulteriori delucidazioni sul tutto?Insomma ci sono novità rilevanti?Sono stati fatti passettini in avanti o ancora i nostri burocrati sono sempre a fare i cavoli loro con i soldi delle nostre multe?
Questo argomento è un odissea.Fa venire il nervoso perchè basterebbe veramente poco per poter regolamentare in MODO OVVIO e permettere di cambiare frecce e portatarga omologate con normative europee senza stare a fare tutta la trafila che assurdamente è richiesta. |
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voxon Foglio Rosa

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10980187
Inviato: 22 Nov 2010 15:46
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10980187
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Io ho trovato questi due link un po' più illuminanti (forse):
Link a pagina di Blogtriumphchepassione.com
Link a pagina di Sicurmoto.it
Per il resto questa mattina ho chiamato la motorizzazione e alla domanda su cosa dovevo fare se mettevo frecce e spacchietti diversi ma omologati mi hanno risposto che per loro è tutto a posto e posso girare così e che in ogni caso se porto lì la moto dopo le modifiche non fanno nessun tipo di documento/accertamento perchè loro li considerano semplici ricambi. Mah!!!  |
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flash_point S. Stock 600 Champ

Ranking: 3157
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10980467
Inviato: 22 Nov 2010 16:39
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10980467
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sarei curioso di sapere se te lo fai mettere nero su bianco e dopo ti fermano le fdo e ti contestano frecce e porta-targa lo stesso.... |
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voxon Foglio Rosa

Ranking: 5
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10980940
Inviato: 22 Nov 2010 18:20
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10980940
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Infatti è mia intenzione fare le modifiche, fare una mail ( non sarà come nero su bianco...) con le esatte specifiche e omologazioni dei pezzi cambiati e stamparla da mettere coi documenti. Comunque prima devo fare un'altra indagine, dove faccio fare la revisione a moto e auto sono due ragazzini smanettoni..... se non sanno loro se/come mettersi in regola non lo sa nessuno... terrò informati...
Lamps |
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flash_point S. Stock 600 Champ

Ranking: 3157
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10981337
Inviato: 22 Nov 2010 19:36
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10981337
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bravo e grazie!  |
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bassplayer84 Impennata

Ranking: 309
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11893071
Inviato: 27 Mag 2011 12:13
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11893071
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Qualcuno ha news riguardo questo argomento?
Se posso permettermi di riassumere quello che ho capito:
- parti aftermarket omologate per essere pignoli andrebbero revisionate in motorizzazione?
- io so che lo scarico Aftermarket (il solo terminale intendo) non va segnato sul libretto, l'Arrow mi ha pure allegato la circolare della motorizzazione che chiarisce questa cosa, documento che ho sempre dietro nel libretto assieme al certificato di omologazione.
- Portatarga può essere montato, se mantiene le caratteristiche della targa a norma di legge? Ovvero:
Codice: Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
Sbaglio qualcosa?
Ci sono normative o aggiornamenti di legge riguardo queste cose? |
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_mr_ Impennata

Ranking: 371
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12228144
Inviato: 3 Ago 2011 17:25
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Ho anche io una domanda da porre a riguardo.
Non sono ancora riuscito a trovare dove sta scritto che sull'alloggiamento della targa ci va il catadiottro e quali caratteristiche deve avere questo catadiottro.
Qualcuno riesce ad illuminarmi?
Grazie  |
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bassplayer84 Impennata

Ranking: 309
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12228233
Inviato: 3 Ago 2011 17:58
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_mr_ ha scritto: Ho anche io una domanda da porre a riguardo.
Non sono ancora riuscito a trovare dove sta scritto che sull'alloggiamento della targa ci va il catadiottro e quali caratteristiche deve avere questo catadiottro.
Qualcuno riesce ad illuminarmi?
Grazie 
Sinceramente io lo so per sentito dire, ma nemmeno io ho mai trovato nullla di scritto.
So che c'è una legga che indica che nella parte finale della moto (come poi anche le auto) deve esserci un catadiottro per indicare la fine del veicolo, ma non so quale articolo esatto di legge sia.
Tutti i portatarga originali comunque lo montano, idem le auto.
Mattia |
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flash_point S. Stock 600 Champ

Ranking: 3157
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12228238
Inviato: 3 Ago 2011 18:00
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Art 151 lettera "o" del codice della strada |
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_mr_ Impennata

Ranking: 371
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12228495
Inviato: 3 Ago 2011 19:25
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12228495
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flash_point ha scritto: Art 151 lettera "o" del codice della strada
ok, ma quella è solo la definizione "da dizionario" del catadiottro.
Io intendevo qualcosa che lo regolamentasse (dimensioni, caratteristiche, posizionamento, ecc..)
Grazie  |
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flash_point S. Stock 600 Champ

Ranking: 3157
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12230686
Inviato: 4 Ago 2011 9:51
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12230686
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buona lettura
Link a pagina di Reflexallen.com
se cerchi CATADIOTTRI all'interno del documento trovi anche misure, posizionamento ecc. ecc. |
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_mr_ Impennata

Ranking: 371
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12231864
Inviato: 4 Ago 2011 13:32
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12231864
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flash_point ha scritto:
Ti ringrazio, ora do un'occhiata! |
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