PaoloGrandi ha scritto:
Ma non avete ancora inquadrato il vero problema.
Il punto è, come qualcuno ha esposto, che in un incidente con feriti (gravi) o peggio, ben difficilmente il guidatore schiverà una condanna penale per colpa. Adesso, nei tribunali, funziona così: si "premia" la parte debole anche se responsabile (o maggiormente responsabile).
Nella maggioranza dei casi sarà un guidatore "normale", non bevuto/drogato, che si sarà fermato a prestare soccorso, che non finirà in galera in quanto incensurato. Nessuno finirà in galera, tranquilli.
Ma che gli verrà REVOCATA la patente da un minimo di 5 a un massimo di 15 anni a seconda dei casi. Non sospesa, REVOCATA.
Forse ho letto male, ma non è così.
La nuova legge introduce la fattispecie "stradale", in modo speculare, per i reati di omicidio e lesioni, in aggiunta a quelli "colposi" per violazione del CdS già esistenti. Se il reato viene commesso sotto l'effetto di alcol o in concomitanzia con specifiche violazioni al codice della strada (eccesso di velocità 50 km/h oltre il limite per strada extraurbane, etc.) allora è "stradale". Altrimenti rimane "colposo", seppure con violazione del CdS.
La pena accessoria della revoca della patente da un minimo di 5 anni si applica ai nuovi reati "stradali", non a quelli "colposi" che continuano ad essere sanzionati come in precedenza ad esclusione dell'eliminazione della commutazione in multa.
La scelta dei termini è pessima ("stradale" vs "colposo", seppure per violazione del CdS) ma le discriminanti mi sembrano piuttosto chiare.
Esempio banale: se metti sotto un ciclista che procedeva nella tua corsia a luci spente lungo la tangenziale e tu facevi i 130 con limite dei 90, è ancora omicidio "colposo" e sanzionato come l'anno scorso. Figuriamoci una lampadina bruciata...