Ash71 ha scritto:
però Salvatore.. io non soche lavoro fai... io sono responsabile di un ufficio di liquidazione sinistri... e ti assicuro che quello di cui tu parli relativamente a perizie controperizie su pignoni prestazioni alterate ecc.. avvengono (e non sempre) solo incaso di sinistri con lesioni gravissime/mortali... se si stacca un portatarga dalla moto e viene danneggiato il veicolo che segue NESSUNO mai farà rivalsa perchè era aftermarket anche perchè NESSUNO ha verificato che lo fosse dato che la perizia verrà fatta sul mezzo danneggiato e non su quello danneggiante... e anche in caso di riscontro (se riesci a vederlo...) dopo il danno puoi sempre rimettere il portatarga originale (per quanto riguarda sempre il tuo esempio eh..)
e comunque se c'è una cai doppia firma con responsabilità impegnata la perizia di riscontro le compagnie se lo sognano di farla....
Se si dovesse staccare il portatarga non omologato-omologabile ed il danno e' lieve...condivido..
Se invece i danni fossero elevati in quanto avvenuto ad es in autostrada..ed il veicolo danneggiato esce di strada..e si riesce a trovare il responsabile...( magari trova la targa) il discorso cambia e come..( sono casi estremi ma bisogna metterli in conto )
Se il veicolo e' posto sotto sequestro, il proprietatario come tu ben sai non puo' rimettere alcunche' di originale.... ( sempre casi estremi)
E' fuori discussione che per danni ridicoli...anche a persone... di regola nessuno va ad approfondire...come hai scritto anche tu, quando i danni sono rilevanti, il discorso cambia e come.
Per quanto riguarda invece il CAI doppia firma prima di pranzo ti regalo un bellissimo articolo del Codice delle Assicurazioni
Art. 143
(Denuncia di sinistro)
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi
proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione,
avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915
del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2.
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il
sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso.