Leggi il Topic


Indice del forumForum Trial

   

Pagina 1 di 1
 
Importante:Proposta di legge! [per circolare in fuoristrada]
9245317
9245317 Inviato: 31 Gen 2010 12:52
Oggetto: Importante:Proposta di legge! [per circolare in fuoristrada]
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada, intende contribuire a tutelare e conservare il territorio e a valorizzare il patrimonio ambientale.

Art. 2.

(Definizioni di strade
a fondo naturale e di fuoristrada)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: "codice della strada", e successive modificazioni, si definisce strada a fondo naturale ogni area di uso pubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia invece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi.

2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in:

a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di due metri;

b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;
c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra uno e due metri;
d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a seconda delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive;
e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro;
f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.

3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell'area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell'area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.

4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita "fuoristrada".

Art. 3.

(Tipologia della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale o fuoristrada)

1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada di cui all'articolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come segue:

a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
c) circolazione effettuata per comunicazione o per l'esercizio di attività sportive o ricreative: è ogni altro tipo di circolazione.

2. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi è definita: escursionismo motorizzato.

3. La circolazione motorizzata fuoristrada per scopi ricreativi o sportivi è definita: trial.
4. La circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi è definita: cross.

Art. 4.

(Circolazione su strade a fondo naturale)

1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonché fatte salve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale sono imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade a fondo naturale:

a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite calcolata ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, sia superiore a tre tonnellate;

b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e motocicli;
c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial.

3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.

4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione del codice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.


Art. 5.

(Ulteriori limiti alla circolazione su strade a fondo naturale)

1. Le regioni sono abilitate ad imporre limitazioni anche di carattere generale alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:

a) parchi nazionali;

b) parchi regionali;
c) parchi urbani;
d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale sono abilitati ad imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previsto dall'articolo 6 del codice della strada, e successive modificazioni. A tal fine detti enti possono:

a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;

b) limitare la circolazione in determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade in questione.

4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione di cui al comma 3 deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.

Art. 6.

(Circolazione fuoristrada)

1. La circolazione ed il parcheggio fuoristrada su aree pubbliche di veicoli motorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.

2. La circolazione ed il parcheggio fuoristrada su aree private di veicoli motorizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.


Art. 7.

(Deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada)

1. I comuni, e nelle zone classificate montane, le comunità montane laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato ripartimentale forestale, di compatibilità con l'equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuoristrada anche oltre i limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le autorizzazioni concesse possono:

a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, nonché contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;

b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l'impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato secondo apposito regolamento da approvarsi da parte del comune di competenza.
3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuoristrada.
4. Ove ammessa, la circolazione fuoristrada in aree soggette a pubblico passaggio è sottoposta alle norme del codice della strada.

Art. 8.

(Procedure)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga all'articolo 7, gli enti indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da inoltrarsi a cura dell'ente territoriale ricevente, al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L'istanza deve contenere l'individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1 : 25.000, nonché relazione descrittiva degli stessi.
3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l'istanza si intende automaticamente accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall'ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estratto del provvedimento o dell'istanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati, è affisso all'albo dei comuni interessati al provvedimento.
6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti.
7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni all'indicazione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuoristrada.

Art. 9.

(Segnaletica)

1. Gli enti territoriali impositori dei divieti alla circolazione sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica stradale.

2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza.

Art. 10.

(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore)

1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge o emanati in forza di essa.

2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuoristrada soggette a divieti di circolazione)

1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore ai sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell'ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 4, 5 e 6.

2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 12.

(Impianti fissi)

1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non possono essere localizzati all'interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate all'articolo 5, comma 1.

2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l'assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preeesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l'esercizio dell'impianto stesso.
4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all'esercizio da parte del comune territorialmente competente.
5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l'impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
6. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso.

Art. 13.

(Vigilanza)

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni.

2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 14 sono attribuite alle province.


Art. 14.

(Sanzioni)

1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione delle disposizione di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 146, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, e successive modificazioni.

2. L'organizzazione e l'effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
3. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.
4. L'esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l'acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
5. Se l'esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.
6. L'area su cui insiste l'impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.
 
Mostra prima i messaggi di:





Pagina 1 di 1

Non puoi inserire nuovi Topic
Non puoi rispondere ai Topic
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
 
Indice del forumForum Trial

Forums ©