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L'Assicurazione Obbligatoria R.C.A.
Scritto da Chesterfield - Pubblicato 23/02/2007 16:48
Informazioni generali sulla polizza assicurativa, definizione di premio, di massimali, di bonus malus, cenni al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi filoveicoli e rimorchi, non possono circolare su strada ad uso pubblico o simili se non sono coperte dall'assicurazione (polizza) per la responsabilità civile verso terzi. Per chi non rispetta tale obbligo sono previsti sequestro del veicolo ed una sanzione amministrativa.


Polizza di Assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli)

La polizza copre, in sede civile ed entro i massimali indicati, i danni arrecati a persone, comprese terze persone trasportate, animali e cose da sinistri stradali. Vale nei paesi CEE, mentre nei paesi extracomunitari (Svizzera esclusa) occorre anche la Carta Verde (estensione del contratto).

L'assicurazione R.C.A. obbligatoria per legge non comprende, quindi non risarcisce:
  • il conducente (verrà eventualmente risarcito dall'assicurazione dell'altro conducente);
  • i danni provocati al proprio veicolo (tali danni sono a carico del conducente, vengono invece risarciti i danni provocati dal proprio veicolo a terzi);
  • il furto e l'incendio.
I massimali della R.C.A. sono le somme massime corrisposte dall'impresa assicuratrice in caso di sinistro. I massimali hanno una loro misura minima e non possono essere diminuiti al di sotto di questo minimo, mentre possono essere elevati a discrezione del contraente, pagando la relativa maggioranza di premio.

Il premio è la somma che l'assicurato paga periodicamente alla propria compagnia per ottenere la copertura assicurativa.

In relazione al contratto R.C.A. stipulato, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al contraente:
  • la polizza di assicurazione;
  • un attestato annuo relativo allo stato di rischio;
  • il certificato di assicurazione da esibire a richiesta assieme alla carta di circolazione;
  • un contrassegno da esporre sugli autoveicoli.

Tipi di contratto assicurativo

1) Bonus-Malus
Per le sole autovetture esiste la formula R.C.A Bonus-Malus che prevede una variazione annuale della somma da pagare all'assicuratore secondo gli incidenti eventualmente causati. L'assicurato è inserito in classi di assegnazione in base alle quali di anno in anno viene stabilito il premio. Se durante l'anno, l'assicurato non ha incidenti il premio diminuisce con conseguente vantaggio economico, in caso contrario aumenta.

2) Franchigia
E' un contratto assicurativo valido per qualsiasi tipo di veicolo dove non sono previste variazioni di premio, in bene o in male, però ad ogni sinistro l'assicurato deve contribuire a pagare all'assicurazione una certa somma (Franchigia) per i danni causati. Il risarcimento rimane a carico dell'assicurato se il danno è inferiore alla franchigia.


Fondo di Garanzia per le vittime della strada
E' costituito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) un fondo di garanzia delle vittime della strada che risarcisce i danni provocati dai veicoli non identificati, non coperti da assicurazione oppure assicurati presso una compagnia insolvente.

Assicurazione facoltativa
Per i danni non previsti dall'assicurazione obbligatoria (incendio e furto del veicolo, infortunio del conducente, polizza casco per i danni al proprio veicolo ecc.) è possibile integrare la polizza con ulteriori clausole che aumentano il premio.
 

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Commento di: giulioc2 il 09-04-2008 01:22
prima assicurazione moto: mi collocano in 14 classe!
è sempre valido cio che c'è scritto nel topic qui su?
o le cose sono cambiate? (visto che il post è di febraio 2007)
Commento di: dgbest il 17-07-2016 14:46
Ciao qualcuno sa se io essendo in classe zero con l auto devo per forza partire con la classe 14 x la moto?
Grazie