Illustrazione delle modifiche all'art. 208 del Codice della Strada che stabiliscono in dettaglio come devono essere destinati i soldi delle contravvenzioni
L’articolo 23 del disegno di legge attualmente in fase di approvazione
modifica pesantemente l’art. 208 del Codice della Strada che stabilisce
in maniera tassativa come vengono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
Sostanzialmente essi competono:
- allo Stato, quando le violazioni sono accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato;
- alle regioni, province e comuni quando le violazioni sono
accertate da loro funzionari, ufficiali ed agenti.
I proventi di competenza statale vengono ridistribuiti, in diverse
percentuali, fra i vari ministeri per poi essere impiegati in
attività riguardanti principalmente la sicurezza stradale ma
questa parte viene modificata solo marginalmente dal disegno di legge .
La parte dell’articolo 208 che verrà completamente riscritta
dall’articolo 23 del ddl è quella che riguarda i proventi di
competenza delle
regioni, province e comuni in
quanto questi enti dovranno
destinare una quota pari almeno
al 50 per cento dei proventi:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento e di potenziamento della segnaletica
nelle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento
delle attività di controllo e accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di
proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento
delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime
strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e
di previdenza del personale della polizia provinciale ed municipale,
alle misure di cui al comma 5-bis e ad interventi a favore della
mobilità ciclistica.
Gli enti in parola dovranno determinare annualmente le quote da
destinare alle finalità di cui sopra con delibera della
giunta che verrà trasmessa, entro il 31 marzo di ciascun
anno, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, unitamente ad una relazione in cui si indicano,
l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza dell'ente, l'importo
delle risorse destinate e gli interventi realizzati, specificando gli
oneri sostenuti per ciascun intervento.
In caso di
mancata trasmissione della relazione o
nel caso in cui si riscontri un
utilizzo dei proventi difforme
rispetto a quanto previsto,
l’ente sarà sanzionato
con un taglio, pari al 3 per cento, del finanziamento destinato
all'ente a valere sul fondo ordinario per l'anno successivo.
Alla luce di quanto sopra
i comuni che posizioneranno gli
autovelox su strade provinciali o regionali perderanno quasi il 50% dei
proventi, resta da vedere se per mantenere i guadagni
eleveranno il doppio dei verbali.